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Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 13 (BUR n. 8/1990)

Riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 13 (BUR n. 8/1990) (Abrogata)

RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITA’ PER CAUSE DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 13 (BUR n. 8/1990)

RICONOSCIMENTO DELL'INFERMITÀ PER CAUSE DI SERVIZIO E LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

Art. 1 - Denuncia dell'infermità. Adempimenti istruttori.

1. Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio e per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità, presentare domanda diretta alla struttura presso cui presta servizio, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.
2. La struttura di appartenenza procede d'ufficio quando risulti che un dipendente abbia riportato lesioni o contratto infermità per certa o presunta ragione di servizio.
3. La struttura di appartenenza del dipendente, dopo aver ricevuto la domanda o essere venuto a conoscenza dell'evento, provvede a effettuare le indagini e a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità, la natura dell'infermità stessa, la connessione di questa con il servizio, le eventuali circostanze da cui possa emergere che la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave del dipendente e a redigere apposito rapporto informativo. Tutti gli atti sono trasmessi al Dipartimento per il personale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego.
5. Nel caso di decesso del dipendente prima della scadenza del termine di cui al comma 1, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
Art. 2 - Accertamento della causa di servizio.

1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente è sottoposto ad accertamento da parte delle commissioni medico ospedaliere di cui al dpr 29 dicembre 1973, n. 1092, assistito, a domanda, da un medico di fiducia. L'onorario di quest'ultimo è a carico del dipendente.
2. La commissione redige processo verbale firmato da tutti i componenti dal quale, oltre le generalità del dipendente e l'esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:
a) se la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio quale causa diretta ed esclusiva o con causa predominante di tale affezione;
b) se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente;
c) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
3. Il parere della commissione viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.
Art. 3 - Equo indennizzo e rimborso spese di cura.

1. Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'Inail che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile a una delle categorie di cui alle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la Regione liquiderà l'equo indennizzo quantificato secondo la tabella allegata, nonché il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti e/o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Art. 4 - Procedimento per la concessione dell'equo indennizzo.

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, tenuto conto delle risultanze istruttorie del competente ufficio regionale, sentita l'apposita commissione composta dal segretario generale della programmazione, dal dirigente generale del Dipartimento per il personale e dal dirigente generale del Dipartimento per gli affari legali, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla liquidazione dell'equo indennizzo in conformità alle tabelle allegate alla presente legge.
2. L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione, con riferimento alla qualifica funzionale rivestita dal dipendente al momento dell'evento dannoso.
3. Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.
4. Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità sia stata contratta per dolo o colpa grave dello stesso.
Art. 5 - Aggravamento sopravvenuto della menomazione.

1. Entro cinque anni dalla data della comunicazione del provvedimento di liquidazione di cui all'art. 4, la Giunta nel caso di agrravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su richiesta del dipendente, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.
2. In tal caso il dipendente sarà nuovamente sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.
Art. 6 - Norma transitoria.

1. Nel caso in cui l'evento dannoso o la conoscenza della infermità si siano verificati in periodo precedente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui al comma 1 dell'art. 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Nella eventualità che la domanda di riconoscimento dell'infermità per causa di servizio, sia stata presentata al comitato per le pensioni privilegiate a norma delle disposizioni previgenti alla presente legge, la domanda di cui al comma precedente dovrà contenere la formale dichiarazione di revoca della domanda precedente.
Art. 7 - Rinvio.
1. Per tutto quanto non previsto valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento d'infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le somme che verranno stanziate dal bilancio regionale dell'esercizio in corso e per quelli successivi sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale regionale.



Allegato alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 13 relativa a:

Riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo
AMMONTARE DELL'EQUO INDENNIZZO
Categorie di menomazione di cui alla tabella A allegata al dpr 23 dicembre 1978, n. 915

Prima categoria
2,5 volte l'importo dello stipendio base annuo corrispondente al livello retributivo di appartenenza maggiorato dell'80%
Seconda categoria
95% (1)
Terza categoria
78% (1)
Quarta categoria
64% (1)
Quinta categoria
47% (1)
Sesta categoria
30% (1)
Settima categoria
15% (1)
Ottava categoria
9% (1)
(1) Dell'importo stabilito per la prima categoria

* * *
Categorie di menomazione di cui alla tabella B allegata al dpr 23 dicembre 1978, n. 915

Per tutte le menomazioni
3% dell'importo stabilito per la prima categoria



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