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Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 14 (BUR n. 11/1990)

Contributo straordinario a favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi

Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 14 (BUR n. 11/1990) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ACQUISTO DELLE CASE OPERAIE ROSSI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 14 (BUR n. 11/1990)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER L'ACQUISTO DELLE CASE OPERAIE ROSSI

Art. 1

1. Nell'ambito di un organico intervento volto al recupero e al ripristino delle case operaie Rossi di Piovene Rocchette, che rappresentano un significativo esempio di edilizia operaia ottocentesca di rilevante valore storico, la Regione concede all'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza un contributo straordinario di lire 500.000.000 per l'acquisto del complesso immobiliare costituito dalle case e dalle aree di pertinenza.
Art. 2

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale, previa presentazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di apposita richiesta, diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata dall'impegno di provvedere al recupero funzionale del complesso immobiliare e di cedere in locazione con eventuale patto di futura vendita gli alloggi di cui all'intervento previsto dalla presente legge.
2. L'Istituto assicura la compatibioità e il coordinamento dell'intervento di ripristino con gli indirizzi stabiliti dal Comune di Piovene Rocchette per il recupero globale del quartiere.
3. Gli attuali occupanti degli immobili di cui all'articolo 1 hanno priorità nell'assegnazione degli alloggi, realizzati a seguito dell'intervento.
4. Ferma restando la priorità stabilita dal comma 3, gli alloggi sono preferibilmente destinati a soddisfare le esigenze abitative di assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 , che abbiano ricevuto preavviso di decadenza ai sensi dell'art. 41 della stessa legge.
5. Il contributo è liquidato con le seguenti modalità:
a) un primo acconto, pari al 50% del contributo stesso, previa esibizione da parte dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza di copia del contratto preliminare di comprevendita dei beni di cui all'articolo 1;
b) il restante 50% dopo la stipula del contratto di compravendita.
Art. 3

1. All'onere di lire 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 19 - quinto comma - della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 19 del fondo globale per le sepse di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 40076 denominato "Contributo straordinario a favore dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Vicenza per l'acquisto delle case operaie Rossi", con lo stanziamento dei lire 500.000.000.
Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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