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Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 (BUR n. 14/1990)

Modifiche e integrazioni dellalegge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , relativa a “Funzionamento delle Comunità Montane” e 6 agosto 1987, n. 42, relativa a “Modificazioni della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 (BUR n. 14/1990) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , RELATIVA A "FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE" E 6 AGOSTO 1987, N. 42, RELATIVA A "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 , NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , ed alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 (BUR n. 14/1990) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , RELATIVA A "FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE" E 6 AGOSTO 1987, N. 42, RELATIVA A "MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1974, n. 53 , NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI"

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 è così sostituito:
"Il piano generale di sviluppo è formato, adottato e pubblicato a norma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed è approvato dal Consiglio regionale entro il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo.".
Art. 2

1. L'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 è così sostituito:

"Articolo 4
Le funzioni di vigilanza e l'accertamento delle violazioni in materia di foreste di competenza regionale ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le foreste e l'economia montana nonché, per il territorio di propria competenza dall'Azienda regionale delle foreste.

A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei Servizi forestali e dell'Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Il Presidente della regione è autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.".


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