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Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990)

Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante

Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN ESSA SCOLANTE. (1) (2)

Art. 1 - (Finalità).

1. La Regione con la presente legge disciplina gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante. ( 3)

Art. 2 - (Ambito territoriale).

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell’ articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 , l’ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all’articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d' acqua che, comunque, si immettano nella laguna. ( 4)
2. All’interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell’articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall’articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.

Art. 3 - (Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia). (5)

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito all’ambito territoriale di cui all’articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l’ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell’ambito della programmazione generale di cui all’articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798. ( 6)
2. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell’azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.
In particolare il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia:
- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l’ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.
3. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia ha l’efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia integra il piano di area della laguna e dell’area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto. ( 7)

Art. 3 bis – Sistema fognario della città di Venezia e delle isole della laguna.

1. Le competenze previste dal comma 2 dell’articolo 10 della legge 5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica regionale, sezione ambiente.
2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità al progetto preliminare approvato dal Consiglio regionale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’ articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 . ( 8)

Art. 4 - (Programmi attuattivi e relazioni al Consiglio regionale). (9)

1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. ( 10)
2. omissis ( 11)
3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi - efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.
4. In sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell’utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.

Art. 5 - (Attuazione degli interventi). (12)

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. ( 13)
2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonchè affidarle in concessione ad altri enti pubblici.
3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonchè la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.
4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste all' articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. ( 14) Possono essere ammesse a contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla specificità dei lavori nei centri storici di Venezia e Chioggia. ( 15)
5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze od imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa.

Art. 6 - (Procedure).

1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le proprie strutture. ( 16)
2. (omissis) ( 17)
3. Fino all’entrata in vigore del piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, per i comuni di cui al comma 2, dell’articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni. ( 18)

Art. 6 bis - (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). (19)

1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia. ( 20)

Art. 7 - (Norma transitoria).

1. Fino all’approvazione del Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia degli interventi, la Giunta regionale può procedere all’attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l’Ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Art. 8 - (Norma finale).

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 .


Note

( 1) Titolo sostituito da comma 1 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , il precedente titolo era "Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"".
( 2) L'art. 46 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che "1. In occasione del prossimo riparto dei fondi della legge speciale per Venezia, è previsto un contributo di euro 500.000,00 all'Arpav, destinato alla verifica dello stato di efficienza degli impianti industriali di Porto Marghera relativi ad aziende a rischio di incidente rilevante.
2. E' altresì prevista l'erogazione sugli stessi fondi di cui al comma 1, della somma di euro 1.000.000,00 per il completamento del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera ivi compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento della popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna").".
( 3) Articolo sostituito da comma 2 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , in precedenza sostituito dall'art. 1, legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 .
( 4) L’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di Venezia”.
( 5) L’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di Venezia”.
( 6) L’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di Venezia”.
( 7) L’art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di Venezia”.
( 8) Articolo aggiunto da comma 1 art. 42 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 . Per errore materiale la data pubblicata sul BUR, 3 marzo, è errata perché trattasi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 .
( 9) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8
( 10) Comma sostituito da comma 3 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 11) Comma soppresso da comma 4 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 12) Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 , vedi anche art. 13 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 che nel comma 1 recita: “Le opere di fognatura e gli impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti, ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza degli enti locali interessati”.
( 13) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 14) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 15) Comma sostituito da comma 5 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 16) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge regionale 12 agosto 1993, n. 35
( 17) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, legge regionale 12 agosto 1993, n. 35
( 18) Gli artt. da 1 a 75, l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art. 49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , l’art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma 4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 , l’art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 come modificato da comma 9 dell’art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1, lett. a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
( 19) Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 “Le singole fasi del procedimento di bonifica di siti inquinati pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (10 agosto 2013) sono concluse dai comuni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
( 20) Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 che ha sostituito le parole "nel comune di Venezia e nell’area interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV) approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995, n. 70.” con le parole “nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.”. In precedenza articolo aggiunto da comma 6 art. 8 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE MATERIE COMPETENZA REGIONALE ATTRIBUITE AI SENSI DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1984, N. 798 “NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA”.

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della suddetta legge 29 novembre 1984, n. 798, nella seduta del 16 novembre 1988.
Art. 2 - Ambito territoriale

1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 , l’ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui all’articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come delimitato dal piano direttore per il disinquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia per il disinquinamento di cui al successivo articolo 3, comprendente le aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'acqua che, comunque, si immettano nella laguna.
2. All’interno del bacino scolante di cui al comma precedente le opere, finanziate ai sensi dell’articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall’articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo e Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati dalle suddette leggi.
Art. 3 - Piano direttore per il disinquinamento

1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia, la Giunta regionale adotta un piano direttore, riferito all’ambito territoriale di cui all’articolo 2 della presente legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni, delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente per l’ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla Giunta regionale.
Il piano direttore è approvato dal Consiglio regionale e costituisce strumento programmatico di settore nell’ambito della programmazione generale di cui all’articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
2. Il piano direttore fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell’azione di disinquinamento e risanamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.
In particolare il piano direttore:
- rappresenta la situazione esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte costi/efficacia che per l’ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.
3. Il piano direttore ha l’efficacia propria di un piano di area del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunali e regionali.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, primo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano direttore integra il piano di area della laguna e dell’area Veneziana sotto il profilo del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo, Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago, Marcon e Mogliano Veneto.
Art. 4 - Piano guida e programmi attuativi

1. Sulla base del piano direttore la Giunta regionale, approva il piano guida degli interventi previsti, consistente:
a) nella descrizione tecnica delle singole opere;
b) nella quantificazione del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di approvvigionamento sia con finanziamenti pubblici e privati.
2. In relazione ai finanziamenti disponibili, la Giunta regionale predispone e approva i programmi attuativi delle opere da eseguire.
3. In sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell’utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.
Art. 5 - Attuazione degli interventi

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
2. Nel caso in cui la Giunta regionale, al fine di coordinare le procedure e unificare le modalità di progettazione e realizzazione degli interventi, decida di procedere all'attuazione del piano direttore e del piano guida avvalendosi dell'istituto della concessione, la Giunta stessa individuerà un soggetto idoneo formato da enti, società, imprese anche cooperative o loro consorzi, cui affidare una concessione unitaria per la realizzazione globale degli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale della laguna di Venezia, anche in deroga alle modalità di scelta di cui all'ultimo comma dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. In tal caso la Giunta regionale stipulerà idonea convenzione che preveda, sulla base delle indicazioni del piano direttore e del piano guida, l'affidamento al soggetto concessionario delle attività comprendenti: l'organizzazione complessiva dell'attività, la progettazione sia di massima che esecutiva degli interventi e, in collaborazione con gli enti locali e loro consorzi di volta in volta interessati, la loro realizzazione, ivi compresi eventuali interventi sperimentali, nonché l'eventuale avviamento o gestione delle opere realizzate.
La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.
La convenzione prevede, tra l'altro, le procedure per l'esecuzione, la sorveglianza, il collaudo, la consegna o l'eventuale gestione delle opere realizzate.
4. La vigilanza sulla regolare attuazione delle opere concesse verrà esercitata dalle strutture regionali congiuntamente con enti locali interessati alle opere stesse, secondo modalità da prevedersi nell'atto di concessione.
5. Allo scopo di garantire l'unitarietà dei criteri degli interventi nell'ambito del bacino scolante, la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi delle medesime procedure di affidamento previste dal precedente comma 2 anche per gli interventi in materia di approvvigionamento idrico finanziati, anche in parte, con fondi della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Art. 6 - Procedure

1. In armonia ai programmi attuativi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, tutti i progetti, sia di massima che esecutivi, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale o di un dirigente delegato, sentito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.
2. Con lo stesso decreto si provvede altresì al conseguente impegno di spesa.
3. Fino all’entrata in vigore del piano direttore, per i comuni di cui al comma 2, dell’articolo 2, le deliberazioni di approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli articoli 52, 55, 60, 61, 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7 - Norma transitoria

1. Fino all’approvazione del Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia degli interventi, la Giunta regionale può procedere all’attuazione di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6, sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l’Ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Art. 8 - Norma finale

1. La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 .


SOMMARIO