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Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 2 (BUR n. 3/1990)

Contributi straordinari per interventi di interesse turistico nelle aree costiere marittime della Regione

Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 2 (BUR n. 3/1990) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO NELLE AREE COSTIERE MARITTIME DELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 2 (BUR n. 3/1990)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI DI INTERESSE TURISTICO NELLE AREE COSTIERE MARITTIME DELLA REGIONE

Art. 1 - Iniziative ammesse a contributo.

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nelle aree costiere marittime della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, a operatori privati e pubblici, per le iniziative e con le priorità di seguito indicate:
a) riqualificazione e restauro di alberghi (esclusi quelli classificati di lusso), di strutture ricettive all'aperto e di stabilimenti balneari a uso pubblico ivi compresa la realizzazione di servizi a disposizione degli ospiti;
b) realizzazione e ammodernamento di strutture, impianti e servizi complementari all'attività turistica;
c) opere di arredo urbano e di servizi collettivi a uso pubblico, direttamente connessi con l'industria dell'ospitalità.

Art. 2 - Criteri di intervento.

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge le iniziative localizzate nel territorio delle Aziende di promozione turistica, così come individuate dai numeri 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 dell'allegato relativo all'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 e recanti in aree costiere marittime già attrezzate per la balneazione.

2. Fatte salve le priorità di cui all'art. 1, le iniziative sono ammesse a contributo sulla base di una graduatoria secondo un ordine crescente, partendo dall'importo di spesa ritenuto ammissibile pari a lire 100 milioni e sino al limite di lire 500 milioni.

3. Per l'assegnazione dei fondi ulteriormente disponibili, ferme restando le priorità di cui all'art. 1, si procede partendo in ordine decrescente dall'importo di spesa ritenuto ammissibile immediatamente inferiore a lire 100 milioni.

Art. 3 - Competenza comunale.

1. I comuni costieri marittimi rientranti nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 2, possono autorizzare, anche in difformità delle previsioni dei propri strumenti urbanistici generali, con esclusione delle aree destinate a pubblici servizi, la realizzazione di piscine a diretto ed esclusivo servizio delle strutture turistico-ricettive.

2. La realizzazione delle opere, di cui al comma 1, è consentita entro i limiti di cui alla tabella E, allegata alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 , in riferimento alle strutture ricettive all'aperto ed entro limiti massimi di 600 mq., relativamente alle strutture ricettive alberghiere e agli stabilimenti balneari a uso pubblico.

3. Le opere, di cui al comma 1, possono essere realizzate anche quando siano destinate al servizio di più strutture ricettive, purchè contigue.

4. I comuni, ai fini del rilascio del titolo a edificare, sono tenuti a richiedere agli aventi diritto la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da rendere pubblico mediante trascrizione presso i pubblici registri, attestante l'impegno a destinare le opere di cui al comma 1 a esclusivo e diretto servizio delle strutture ricettive, che ne giustificano la realizzazione, con utilizzo limitato al periodo di apertura delle stesse strutture, nel caso di attività stagionali.

Art. 4 - Entità dei contributi e modalità di erogazione.

1. I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 20% della spesa ammessa, che non può essere superiore a 500 milioni di lire.

2. I contributi sono erogati, mediante decreto del dirigente del Dipartimento per il turismo, in due rate, di pari importo, di cui una contestualmente all'assegnazione del contributo, l'altra subordinatamente all'esito positivo della verifica di realizzazione dell'iniziativa secondo quanto stabilito dall'art. 11.

Art. 5 - Presentazione delle domande.

1. Gli interessati producono domanda per la concessione del contributo entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

2. La domanda, indirizzata al Presidente della Regione, è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico-descrittiva dell'iniziativa;
b) analitico preventivo di spesa;
c) autorizzazione o concessione edilizia;
d) progetto esecutivo;
e) assenso del proprietario ove il richiedente sia persona diversa;
f) dichiarazione del sindaco, attestante che i lavori non hanno avuto inizio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I documenti, di cui alle lettere c) e d) del comma 2, possono essere prodotti anche nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1.

Art. 6 - Ammissione ai contributi.

1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per il Turismo, procede all'ammissione o all'esclusione delle domande.

2. Il termine per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo è fissato nel 31 maggio 1991.

3. La deliberazione di ammissione vale quale atto di concessione del contributo in essa previsto e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale, ferma restando l'erogazione del contributo con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 7 - Vincolo di destinazione.

1. Gli immobili, sui quali sono realizzati gli interventi ammessi a contributo, sono vincolati alla qualifica di destinazione turistica per cinque anni, a decorrere dalla data di realizzazione dell'iniziativa, salva diversa determinazione della Giunta regionale, in relazione alla consistenza del contributo assegnato.

2. Il vincolo è reso pubblico, mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri, a carico dei beneficiari.

3. Il vincolo di destinazione è rimosso, su richiesta del proprietario, solo se è comprovata la non convenienza economico-produttiva dell'iniziativa finanziata e prevista restituzione dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale.

Art. 8 - Decadenza, riduzione e revoca dei contributi.

1. La mancata presentazione della documentazione nel termine di cui al comma 3 dell'art. 5 comporta la decadenza dai benefici concessi.

2. I contributi sono, inoltre, ridotti o revocati qualora:
a) si accerti, in sede di verifica della spesa, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
b) l'iniziativa non sia realizzata in armonia con le finalità turistico-economiche di cui alla domanda;
c) l'iniziativa non sia, per qualsiasi causa, realizzata entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 6.

Art. 9 - Divieto di cumulo.

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime opere previste dalla presente o da altre leggi regionali o statali.

Art. 10 - Garanzia Fidejussoria.

1. Il beneficiario del contributo si impegna alla sua restituzione nel caso in cui sia adottato un provvedimento di riduzione o di revoca.

2. A garanzia dell'obbligo di cui al comma 1, il beneficiario presenta, nei 30 gironi successivi alla comunicazione di ammissione, apposita fidejussione, con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce e, comunque, fino all'avvenuta verifica di cui all'art. 11.

Art. 11 - Vigilanza e verifica della realizzazione dell'iniziativa.

1. La Giunta regionale provvede alla vigilanza e alla verifica dell'esecuzione delle opere e della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo tramite l'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita 21 "Interventi per l'incentivazione turistico-ricettiva nella zone interessate al fenomeno di eutrofizzazione delle aree costiere" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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