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Legge regionale 20 marzo 1990, n. 20 (BUR n. 21/1990)

Interventi a favore del popolo rumeno

Legge regionale 20 marzo 1990, n. 20 (BUR n. 21/1990) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 marzo 1990, n. 20 (BUR n. 21/1990)

INTERVENTI A FAVORE DEL POPOLO RUMENO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, nel quadro dei possibili interventi richiamati anche dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, concorre all'attività di soccorso per la ripresa dello sviluppo economico e democratico della Romania, con lo stanziamento di un fondo di L. 500.000.000, da destinare alla realizzazione di interventi necessari e significativi.
Art. 2 - Modalità di intervento.

1. L'individuazione degli interventi, previsti al precedente articolo, e le modalità della loro attuazione, saranno definite dalla Giunta regionale, sentite le richieste delle competenti autorità rumene e previa intesa con quelle italiane.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di L. 500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 7018 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 1990 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 61442 denominato "Fondo per interventi a favore del popolo rumeno" con lo stanziamento di L. 500.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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