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Legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 (BUR n. 24/1990)

Modifica legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'

Legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 (BUR n. 24/1990) (Abrogata)

MODIFICA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 "DISCIPLINA E CLASIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"

Legge abrogata dall’articolo 21, della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1990, n. 22 (BUR n. 24/1990) (Novellazione)

MODIFICA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 , "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è così sostituito:
"4. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie per un massimo di 60 giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno solare, previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente; possono altresì chiudere per altri motivi e per un massimo di 8 giorni nell'arco dell'anno solare, con il solo obbligo della previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente".

Art. 2

1. La scadenza del termine, di cui al comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è prorogata alla data del 31 dicembre 1991.

Art. 3

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è aggiunta la seguente nota:
"(9) Per gli immobili esistenti non classificati nella categoria cinque stelle e cinque stelle lusso, non sussiste l'obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizi.".


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