crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 marzo 1990, n. 23 (BUR n. 24/1990)

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 'Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio' e alla legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 'Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31

Legge regionale 30 marzo 1990, n. 23 (BUR n. 24/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 "NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1986, n. 26 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 "

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , ed alla legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 marzo 1990, n. 23 (BUR n. 24/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 "NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO" E ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1986, n. 26 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 31 "

Art. 1 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .

1. L'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 è così sostituito:
"Articolo 15
1. L'organizzazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 e il conferimento di contributi agli studenti, anche se provenienti da altri comuni, che fruiscono dei servizi, compete ai comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.".

Art. 2 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 .

1. L'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 , è così sostituito:
"Art. 22 - Riparto dei fondi.
1. Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al successivo art. 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo seguente:
a) la prima quota, non inferiore all'87% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti agli artt. 5 e 6;
b) la seconda quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale, con apposita normativa;
c) la terza quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti dall'art. 18;
d) la quarta quota, non superiore al 3% del fondo complessivo, è costituita per il funzionamento degli organi collegiali territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri fissati dalla stessa.
2. La predetta prima quota è ripartita tra i comuni della Regione secondo i seguenti criteri:
a) 90% in rapporto alla popolazione scolastica, anche se proveniente da altri comuni, iscritta e frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative aventi sede nel comune;
b) 10% da riservare ai comuni che si trovano a dover fronteggiare oneri sproporzionati alla propria dimensione demografica ed esigenze particolari valutate e definite in sede di piano di riparto.
3. Con proprie determinazioni esecutive, la Giunta regionale, sentita la sesta commissione consiliare, determina le percentuali secondo cui il contributo assegnato ai comuni, dovrà essere destinato a specifici servizi tra quelli previsti agli artt. 5 e 6, con eventuale vincolo di destinazione agli stessi.
4. I comuni che non presentino il piano annuale degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 , sono ammessi soltanto alla ripartizione della percentuale del 90% della quota di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.
5. I dati riguardanti la popolazione scolastica frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative nei comuni della Regione saranno annualmente forniti dai provveditorati agli studi per il tramite del sovraintendnente scolastico regionale.
6. L'erogazione della suddetta quota del fondo è disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.
7. I fondi così erogati debbono essere destinati dai comuni al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie del diritto allo studio, secondo l'articolazione di interventi previsti dalla presente legge.".


SOMMARIO