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Legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 (BUR n. 29/1990)

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 'Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto' e della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 'Funzionamento degli organi di controllo'

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 (BUR n. 29/1990) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1989, n. 14 "ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO" E DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO"

Legge espressamente abrogata dall’articolo 36, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 e dall’articolo 16, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 26 (BUR n. 29/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1989, n. 14 "ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO" E DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, n. 35 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO"

Art. 1

1. La lettera l) dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 è soppressa. Le successive lettere m), n), o), p) e q) del medesimo articolo 1 sono sostituite con le lettere l), m), n), o) e p). La lettera "o)" del punto 1.3 parte terza del medesimo art. 1 è sostituita con "n)". Le lettere "m), n) e p)" del punto 1.4 parte quarta del medesimo art. 1 sono sostituite rispettivamente con "l), m) e 0)".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , è così sostituito:
"3. In apposito supplemento trimestrale del Bollettino ufficiale della Regione sono pubblicati per estratto i provvedimenti relativi al personale e all'organizzazione amministrativa della Regione".
Art. 2

1. L'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 , è così sostituito:
"Articolo 16 - Pubblicazione del Commentario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un Commentario delle decisioni di annullamento del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, nnonchédella giurisprudenza di interesse regionale.
2. Le decisioni di annullamento che rivestano particolare importanza a ragione del loro rilievo dottrinale e pratico sono pubblicate in apposita rubrica del Commentario, unitamente a un estratto del provvedimento annullato".
Art. 3

1. E' abrogato l'articolo 17 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 90 .


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