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Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 (BUR n. 32/1990)

Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 'Norme per la tutela dell'ambiente'

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 (BUR n. 32/1990) (Novellazione)

NUOVE NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, 33 “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”.(1)



Legge in parte abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , in parte di novellazione vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .


Note

( 1) Con sentenza n. 194/1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, terzo comma.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/1990
S O M M A R I O
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 (BUR n. 32/1990)

NUOVE NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, “NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE”.(1)


Titolo I
Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi


Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi realizzati dai produttori o dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti, in attesa del conferimento agli impianti per il trattamento.
Art. 2 - (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione).
1. I produttori di rifiuti tossici e nocivi devono inoltrare la richiesta di autorizzazione alla Provincia competente per territorio.
2. La richiesta deve essere corredata:
a) dalla sezione A) della scheda-produttore, allegata al decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1989, pubblicato sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1989;
b) da tante sezioni B), della suddetta scheda, quanto sono le tipologie di rifiuti tossici e nocivi provvisoriamente stoccate, limitatamente alla parte relativa alla caratterizzazione dei rifiuti e alle modalità di stoccaggio;
c) dal progetto relativo ai sistemi e alle attrezzature utilizzati per lo stoccaggio, da cui risultino le quantità massime di rifiuti accumulabili.
3. Il legale rappresentante dell'impresa presso la quale siano stoccati provvisoriamente rifiuti tossici e nocivi in quantità inferiore a 25 t., ridotte a 10 t. quando si tratti di solventi non clorurati e a 5 t. quando si tratti di solventi clorurati, deve presentare una relazione sui metodi di stoccaggio e sulle idoneità dei sistemi e delle attrezzature utilizzati, in sostituzione del progetto di cui al comma 2.
Art. 3 - (Rilascio dell’autorizzazione).
1. La provincia rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla data del ricevimento della domanda.
2. Il termine può essere sospeso una sola volta, quando siano richiesti elementi integrativi e riprende a decorrere dalla data della loro presentazione.
3. La domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego. ( 2)
4. L'autorizzazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.

Art. 4 - (Contenuto dell’autorizzazione).
1. L'autorizzazione rilasciata deve indicare i tipi e i quantitativi massimi stoccabili dei rifiuti e il periodo massimo di stoccaggio degli stessi all'interno dell'insediamento.
2. La provincia, in base all'esame condotto in sede istruttoria, valutata la tipologia e i quantitativi dei rifiuti, può dettare, in sede di rilascio dell'autorizzazione, ove necessario, espresse prescrizioni, nonché stabilire l'esecuzione del collaudo di cui all'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , e imporre la tenuta dei quaderni di manutenzione e di registrazione di cui all'art. 38 della medesima legge.
Art. 5 - (Provvedimenti modificativi dell’autorizzazione).
1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dall'art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
Art. 6 - (Stoccaggio provvisorio presso gli impianti di trattamento).
1. Il progetto relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi deve comprendere anche le modalità di stoccaggio e le quantità massime stoccabili in attesa del trattamento:
2. L'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è comprensiva anche della fase di stoccaggio provvisorio presso l'impianto.

Titolo II
Utilizzazione delle materie prime secondarie

Art. 7 - (Campo di applicazione).
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano alle materie prime secondarie di cui all'art. 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475 così come individuate, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge 9 novembre 1988, n. 475, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell'ambito di processi di combustione destinati a produrre energia non sono considerate materie prime secondarie. Il loro impiego come combustibili nel processo di produzione di calore o energia deve essere comunque espressamente autorizzato secondo le procedure di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203.
Art. 8 - (Autorizzazione).
1. E' delegato alle province territorialmente competenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 del dm 26 gennaio 1990, relativo all'individuazione delle materie prime secondarie.
Art. 9 - (Obbligo di dichiarazione ed informazione).
1. La dichiarazione di cui all'art. 7 del dm 26 gennaio 1990 nonché la comunicazione annuale di cui all'art. 8 del medesimo dm devono essere presentate alla provincia territorialmente competente nei termini e nei modi indicati dai suddetti articoli.
2. L'obbligo d'informazione di cui all'art. 8 del dm 26 gennaio 1990 è esteso ai produttori di materie prime secondarie.
Art. 10 - (Rinvio).
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990.

Titolo III
Disposizioni concernenti gli impianti di prima categoria e di seconda categoria e modifiche della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

Art. 11 - (Modifica dell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il comma primo dell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"Sono considerati impianti di prima categoria:
a) gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti, sia pubblici che privati, a esclusione delle discariche per rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, e degli impianti privati di trattamento di rifiuti speciali per proprio conto;
b) gli impianti di depurazione che trattino gli effluenti di sistemi fognari, gestiti da comuni, comunità montane, loro consorzi anche misti con imprese private nele forme di cui all'art. 7, terzo comma;
c) gli impianti di depurazione degli insediamenti produttivi che scaricano direttamente in corsi d'acqua superficiali, quando trattino reflui contenenti le sostanze elencate nella tabella allegata al dpr 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazione superiore ai limiti indicati al paragrafo 1.2, tab. 1.1-1.2, della delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.".
Art. 12 - (Modifica dell’art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il comma primo dell’art. 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"Sono considerati impianti di seconda categoria:
a) le discariche per i rifiuti inerti di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 nonché gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali per conto proprio;
b) gli impianti di depurazione diversi da quelli definiti di prima categoria ai sensi dell'art. 35.".
2. Al secondo comma del medesimo art. 49 le parole: "di trattamento dei rifiuti", sono sostituite dalle seguenti: "di smaltimento di cui alla lettera a) del comma precedente".
Art. 13 - (Modifica dell’art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il punto 5 dell’art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
a) approva gli statuti dei consorzi fra enti locali, i regolamenti di funzionamento e quelli di gestione dei servizi per la materia;
b) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 nonché delle opere di cui all'art. 29 bis e fornisce al Ministero dell'ambiente il parere di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui all'art. 35 nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località a eccezione degli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi realizzati dai produttori o dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti e rilascia le relative autorizzazioni all'esercizio;
d) autorizza gli impianti a uso industriale o di pubblica utilità, compresi nell'elenco allegato ai sensi degli artt. 6, 12, 15 del dpr 24 maggio 1988, n. 203;
e) autorizza e controlla istituti e laboratori privati ai quali le autorità preposte possano demandare l'esecuzione di accertamenti tecnici e analitici;
f) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;
g) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla presente legge.".
Art. 14 - (Modifica dell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il punto 2 dell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"2) esercizio delegato del controllo preventivo:
a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria, di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione o trasferimento in altre località nonché di stoccaggi provvisori e dagli smaltitori presso i rispettivi insediamenti e rilascia le relative autorizzazioni all'esercizio;
b) autorizzando gli impianti a uso industriale e di pubblica utilità, non compresi nell'elenco allegato ai sensi degli artt. 6, 12, 15 del dpr 24 maggio 1988, n. 203;
c) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani e speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi. Per le imprese di trasporto prive di sedi operative nella Regione Veneto, è riconosciuta valida l'autorizzazione rilasciata dalla Regione competente per territorio;
d) rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi. Per le imprese prive di sede operativa nella Regione Veneto, competente al rilascio dell'autorizzazione è il presidente della provincia ove avviene il deposito o il prelievo;
e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle acque costiere marine;
f) approvando i piani di concimazione relativi allo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo nonché autorizzando l'utilizzo dei fanchi provenienti da i8mpianti di depurazione delle pubbliche fognature.".
2. E' abrogato il comma secondo dell’art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
Art. 15 - (Modifica dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il punto 3 dell’art. 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"3) esercizio del controllo preventivo mediante:
a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203;
b) autorizzazione all'attivazione degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo unico superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, ancorchè sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui all'art. 49, primo comma, lett. b);
c) rilascio dell'autorizzazione allo smaltimento dei liquami, fanghi e rifiuti non tossici e nocivi effettuati da privati per proprio conto salvo quelli di cui all'art. 5, punto 2, lett. f). L'autorizzazione non è richiesta per chi eserciti trasporto e spargimento di liquami e fanghi derivanti da pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;
d) prescrizione, previo parere della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.".
Art. 16 - (Modifica dell’art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. La lett. a) del punto 1 del primo comma dell’art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
"a) i progetti di impianti industriali e di pubblica utilità compresi nell'elenco allegato, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del dpr 24 maggio 1988, n. 203;".
Art. 17 - (Introduzione dell’art. 29 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Dopo l’art. 29 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è inserito il seguente art. 29 bis:
"Art. 29 bis - Compatibilità ambientale regionale.
1. La compatibilità ambientale di impianti di prima categoria è valutata dalla Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, in sede di emanazione del parere preventivo al provvedimento di approvazione.
2. Sono altresì soggette a verifica di compatibilità ambientale in sede di autorizzazione, approvazione o intesa regionale, le seguenti opere:
a) impianti meccanici di risalita e teleferiche per uso turistico nonché piste da sci;
b) porti e aereoporti turistici, nonché porti di pesca;
c) nuove inalveazioni o rilevanti modificazioni di tracciato di fiumi e canali;
d) oleodotti e gasdotti con pressione uguale o superiori ai 64 bar o di diametro uguale o superiore a 70 cm;
e) elettrodotti con tensione superiore a180 kv.;
f) costruzione di nuove strade extraurbane sia provinciali che comunali.
Le presenti opere qualora rivestano particolare rilievo sono sottoposte al parere della Commissione tecnica regionale a sezioni riunite.
3. Quando le opere, di cui al comma 2, non siano soggette ad autorizzazione, approvazione o intesa regionale, il rilascio della concessione edilizia è sottoposto per gli stessi fini a nulla-osta del Presidente della Giunta regionale.
4. I documenti previsti per la valutazione di compatibilità ambientale consistono essenzialmente in uno studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del dpcm 27 dicembre 1988.".
Art. 18 - (Introduzione dell’art. 29 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Dopo l’art. 29 bis è introdotto il seguente art. 29 ter:
"Art. 29 ter - Valutazione di impatto ambientale.
1. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere indicati all'art. 1 del dpcm 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche.
2. Per il procedimento, di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge citata al comma 1, la Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto, esprime il proprio parere con le eventuali proposte per modifiche e/o nuove prescrizioni e il Presidente della Giunta regionale lo invia al Ministero dell'ambiente.
3. Qualora si tratti di impianti di eliminazione di rifiuti tossici o nocivi di cui alla lett. i) del dpcm 10 agosto 1988, n. 377, ovvero di impianti a uso industriale di cui alle lett. d) e), f) dell'art. 1 dello stesso dpcm, dopo la pronuncia del Ministro dell'ambiente sulla loro compatibilità ambientale ovvero entro 30 giorni dalla scadenza stabilita per tale pronuncia dal quarto comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1988, n. 349, il Presidente della Giunta regionale emana il provvedimento di approvazione o di autorizzazione, apportandovi le modifiche e/o disponendo le prescrizioni ritenute utili.
4. I documenti previsti per la valutazione di impatto ambientale sono quelli richiesti dal dpcm 27 dicembre 1988.".
Art. 19 - (Abrogazione degli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Gli articoli 30, 31, 32 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.
Art. 20 - (Modifiche dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Al primo comma dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole “o della Provincia” sono sostituite con le parole “o un suo delegato”.
2. Il secondo comma dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"Il progetto dell'impianto viene presentato alla Regione e al comune.".
3. Al terzo comma dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole “ o alla Provincia ”.
Art. 21 - (Modifica dell’art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Al primo comma dell’art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ alle autorità di vigilanza di cui all’art. 46 ” sono sostituite con le parole: “ al Presidente della Giunta regionale ”.
2. Il terzo comma dell’art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"Il Presidente della Giunta regionale può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario, l'attività dell'impianto deve essere sospesa.".
3. Al quarto comma dell’art. 44 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ alla stessa autorità di vigilanza ” sono sostituite con le parole: “ al Presidente della Giunta regionale ”.
Art. 22 - (Modifica dell’art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il comma secondo dell’art. 46 della legge regionale 16 aprile 1985 è abrogato.
Art. 23 - (Modifica dell’art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Al primo comma dell’art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ della stessa autorità di vigilanza ” sono sostituite dalle parole:“ del Presidente della Giunta Regionale ”.
2. Il quinto comma dell’art. 48 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è abrogato.
Art. 24 - (Modifica dell’art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Al primo comma dell’art. 52 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 le parole: “ dalla Provincia dove sorge l’impianto, o, in difetto la sede operativa dell’impresa ” sono sostituite dalle seguenti: “ ai sensi della presente legge ”.
Art. 25 - (Modifica dell’art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. La rubrica dell’art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituita:
"Art. 53 - Rilascio cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni".
2. Il primo comma dell’art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"L'autorizzazione è rilasciata con decreto dell'autorità competente su istanza della parte interessata.".
3. Il quarto comma dell’art. 53 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"L'autorizzazione può essere sospesa, ritirata o rinnovata.".
Art. 26 - (Modifica dell’art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Il secondo comma dell’art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è così sostituito:
"Ai fini di assicurare una generalizzata tutela da fumi, polveri, gas, odori, tutti gli insediamenti, diversi da quelli esclusivamente domestici, che diano luogo a emissioni di aeriformi nell'atmosfera, in qualsiasi luogo del territorio regionale siano ubicati, sono soggetti alla disciplina prevista dal dpr 15 aprile 1971, n. 322 nonché del dpr 24 maggio 1988, n. 203.".
2. Il terzo ed il quarto comma dell’art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono abrogati.
Art. 27 - (Modifica dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Al quarto comma dell’art. 61 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono soppresse le parole:
“ esclusi gli accumuli temporanei presso il produttore o presso l’impianto di depurazione o trattamento e, come tali, soggetti solo a periodico smaltimento, secondo le direttive della Giunta regionale da emanare entro un anno dalla data della presente legge ”.
Art. 28 - (Introduzione dell’art. 64 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Dopo l’art. 64 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è introdotto il seguente art. 64 bis:
"Art. 64 bis - Tariffe per il servizio di smaltimento dei R.S.U.
1. Le tariffe per il trattamento o lo stoccaggio in discarica dei R.S.U. sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'ente responsabile di bacino.
2. Le suddette tariffe vanno determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) costo relativo alle spese di investimento per la costruzione dell'opera;
b) spese per la gestione operativa e in particolare quelle relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;
c) spese previste per la ricomposizione ambientale e per il mantenimento della discarica a coltivazione ultimata;
d) spese generali e tecniche.
3. Le tariffe di cui al presente articolo sono sottoposte ad aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base degli indici Istat.".
Art. 29 - (Introduzione dell’art. 64 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Dopo l’art. 64 bis è introdotto il seguente art. 64 ter:
"Art. 64 ter - Contributo ai comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali.
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente il contributo dovuto dai gestori degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di trattamento e di discarica dei rifiuti speciali per conto terzi, ai comuni nel cui territorio si trovino ubicati tali impianti.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale può stabilire contributi più elevati di quelli previsti al comma 1 a favore del comune ove è ubicato l'impianto il quale riceva conferimenti provenienti da altri bacini di utenza in forza di atti emessi a norma dell'art. 10, terzo comma, della normativa generale del P.R.S.U. e art. 33 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .".
Art. 30 - (Modifica dell’art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ).
1. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma dell’art. 65 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 sono elevate rispettivamente da lire 200.000 a lire 300.000 e da lire 2.000.000 a lire 3.000.000.

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 31 - (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 incompatibili con la presente legge.
Art. 32 - (Impianti soggetti ad autorizzazione regionale).
1. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è integrata con l'elenco delle tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 del dpr 24 maggio 1988, n. 203, allegato alla presente legge.
Art. 33 - (Norma transitoria).
1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l’esercizio di attività relative ad impianti di prima categoria di cui all’art. 35 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di conversione dell’autorizzazione stessa allegando copia dell’autorizzazione posseduta.
2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando o modificando i piani proposti dagli interessati.
3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato dall’amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora concessa l’autorizzazione all’esercizio, gli interessati devono entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una relazione sullo stato dei lavori.
4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell’intero territorio regionale, alla dislocazione delle singole discariche ed all’esito della verifica della compatibilità ambientale, sentita la commissione tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti in ordine all’autorizzazione all’esercizio, stabilendo altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti impianti sono posti in esercizio.
Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Allegato alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 28 relativa a:

Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente"

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE REGIONALE
1.
Industria energetica;
1.1
Cokerie;
1.2
Impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone;
1.3
Impianti per la cogenerazione di calore ed energia elettrica.
2.
Produzione e trasformazione dei metalli;
2.1
Impianti di calcinazione e siterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici all'anno;
2.2
Impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio greggio;
2.3
Fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate;
2.4
Impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi, aventi impianti con una capacità complessiva di oltre una tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per i metalli leggeri.
3.
Industria dei prodotti minerali non metallici;
3.1
Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce;
3.2.a
Impianti di produzione e di trasformazione dell'amianto e di fabbricazione dei prodotti a base di amianto;
3.2.b
Impianti per la decoibentazione da amianto;
3.3
Impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali;
3.4
Impianti di fabbricazione di vetro (ordinario e speciale) con una capacità di oltre 5.000 tonnellate all'anno;
3.5
Impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di grès.
4.
Industria chimica;
4.1
Impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri;
4.2
Impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici;
4.3
Impianti per la fabbricazione di altri prodotti chimici inorganici di base;
4.4
Impianti per la produzione di prodotti chimici per l'agricoltura e di insetticidi.
5.
Eliminazione di rifiuti;
5.1
Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento;
5.2
Impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquami mediante incenerimento.


Note

( 1) Con sentenza n. 194/1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 3.
( 2) Con sentenza n. 194/1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 3.


SOMMARIO