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Legge regionale 23 aprile 1990, n. 30 (BUR n. 32/1990)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 in tema di subdelega alle province in materia di beni ambientali

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 30 (BUR n. 32/1990) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1984, n. 11 IN TEMA DI SUB DELEGA ALLE PROVINCE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , operata dall’articolo 11, della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 30 (BUR n. 32/1990) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1984, n. 11 IN TEMA DI SUB DELEGA ALLE PROVINCE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI

Art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , è così sostituito:

"1. fra le funzioni amministrative delegate alla Regione per la protezione delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 82 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province le seguenti funzioni, salvo quanto disposto dalle leggi regionali istitutive dei parchi:
a) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le modificazioni delle bellezze naturali;
b) la prescrizione di distanze, misure e varianti ai progetti di apertura di strade, posa di condotte o palificazioni nell'ambito o in prossimità di località o cose vincolate;
c) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
d) l'adozione di provvedimenti cautelari indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi;
e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
f) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei;
g) l'apertura di cave, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, dell'art. 25, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 .

2. Quando tali funzioni abbiano per oggetto opere o lavori di competenza dello Stato o della Regione e comunque in esecuzione di progetti soggetti al parere di una sezione della Commissione tecnica regionale, la competenza resta regionale e i relativi provvedimenti sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente per territorio".
Art. 2

1. La lettera a) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , è così sostituita:
"a) dal presidente della giunta provinciale e da un altro assessore dalle stesse designato, che svolgerà altresì le funzioni di vicepresidente delle commissioni;".
Art. 3

1. Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 , è aggiunto il seguente comma:
"2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, può far partecipare, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.".
Art. 4

1. Dalla data in vigore della presente legge, le province cessano l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate relativamente agli affari ora ritrasferiti alla competenza regionale delegata e provvedono, entro 30 giorni, a rimettere alla Giunta regionale l'elenco descrittivo, gli atti istruttori e la documentazione, relativi ai procedimenti eventualmente pendenti nelle stesse materie.

2. Al fine di consentire tale trasmissione, la scadenza di eventuali termini, relativi ai procedimenti di cui al comma 1, è prorogata di diritto di 30 giorni.


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