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Legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 (BUR n. 32/1990)

Contributi agli enti locali per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 (BUR n. 32/1990) (Abrogata)

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CONCERNENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Legge abrogata dall’articolo 6, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 (BUR n. 32/1990)

CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CONCERNENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Art. 1 - Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere a comuni, loro consorzi, aziende municipalizzate ovvero agli enti di bacino, che provvedano alla raccolta o al trasporto dei rifiuti solidi urbani, un contributo in conto capitale, fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di interventi finalizzati alla loro raccolta differenziata o per la loro selezione a valle, secondo quanto disposto dalla normativa di cui all'elaborato E del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988.
Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a) acquisto di attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti ovvero per la loro successiva selezione a valle;
b) realizzazione di centri per lo stoccaggio provvisorio, per il recupero e la commercializzazione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata;
c) realizzazione di progetti sperimentali per la raccolta differenziata e il riutilizzo dei relativi materiali.
Art. 3 – Modalità di concessione dei contributi

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli enti interessati inoltrano, con deliberazione del proprio organo esecutivo domanda al Presidente della Giunta regionale allegando un preventivo analitico delle spese relative alle iniziative corredato da una relazione esplicativa.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto, in via prioritaria, di una razionale distribuzione nel territorio del servizio di smaltimento differenziato dei rifiuti e del collegamento con gli impianti a tecnologia complessa, individua le iniziative da ammettere a contributo e approva il riparto dei fondi tra gli enti richedenti.
Art. 4 - Modalità di erogazione

1. Il Dipartimento per l'ecologia e per la tutela dell'ambiente dà comunicazione agli enti beneficiari dell'accoglimento delle domande e delle spese ritenute ammissibili a contributo affinchè inviino, entro 60 giorni dalla data di comunicazione, il progetto esecutivo o il preventivo di spesa.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, approva il progetto esecutivo o il preventivo di spesa e dispone l'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 50%, su presentazione del verbale di consegna dei lavori o della copia dell'ordine di acquisto della fornitura;
b)un secondo acconto, pari al 40%, su presentazione della documentazione che attesti l'avvenuta erogazione di almeno 2/3 del primo acconto;
c) il restante 10%, a saldo, su presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o delle forniture, rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero del certificato di collaudo qualora necessario.
Art. 5 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato di diritto se, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 4, l'ente beneficiario non invia la prescritta documentazione. In tal caso la Giunta regionale può assegnare il contributo a un altro richiedente.

2. Il contributo può essere ridotto, in sede di liquidazione a saldo, proporzionalmente alla minore entità della spesa eventualmente sostenuta dall'ente beneficiario, rispetto al costo dell'iniziativa originariamente ammessa al finanziamento.
Art. 6 - Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo, ai sensi del comma 5, dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , dalla partita n. 3 del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1990, è istituito il capitolo 50270 denominato "Contributo agli enti locali per l'attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti" con lo stanziamento di lire 800.000.000.
Art. 7 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande, di cui al comma 1 dell'art. 3, devono essere inoltrate entro il 30 giugno 1990.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata ergente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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