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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 33 (BUR n. 34/1990)

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 'Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie'

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 33 (BUR n. 34/1990) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 3 "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 33 (BUR n. 34/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1980, n. 3 "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE"

Articolo unico

1. All'accordo annesso alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 , come modificata dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 37 recante norme in tema di "Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, sono apportate le modificazioni e le integrazioni risultanti dall'accordo allegato, che costituisce parte integrante della presente legge, intervenuto tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modificazioni di cui all'accordo allegato alla presente legge diverranno operanti con l'entrata in vigore delle legge di approvazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.




Allegato alla legge regionale 30 aprile 1990, n. 33 relativa a:

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 "Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie"

Art. 1
L'articolo 1 è così modificato:
"L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in seguito denominato "Istituto", viene gestito secondo le disposizioni del presente accordo in base a uno statuto proposto dal consiglio di amministrazione e approvato - previ accordi tra la Giunta regionale del Veneto con la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e con le giunte delle province autonome di Trento e Bolzano - dal Consiglio regionale del Veneto.".
Art. 2
All'articolo 3, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le sezioni diagnostiche dell'Istituto con sedi in Trento e in Bolzano sono dotate di autonomia tecnico-funzionale. Il consiglio di amministrazione può stabilire e regolamentare un budget annuale o pluriennale per ciascuna di tali sezioni, allo scopo di consentire che le stesse operino in base alla suddetta autonomia tecnico-funzionale.
Ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, l'Istituto svolge attività di formazione del personale attraverso una scuola, anche a carattere post-universitario, di specializzazione e mediante corsi di perfezionamento in collaborazione con facoltà universitarie e con altre istituzioni scientifiche nazionali e straniere in base a programmi e modalità stabiliti in apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.".
Art. 3
All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dei processi di produzione, di cui al comma precedente, il laboratorio previsto dall'articolo 6, commi secondo e terzo della legge 23 dicembre 1975, n. 745, potrà assumere natura di azienda speciale dell'Istituto e opererà secondo modalità gestionali e agili strumenti operativi, in base alle norme regolamentari deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, in armonia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della precitata legge 23 dicembre 1975, n. 745.".
Art. 4
All'articolo 5, dopo il numero 4), è aggiunto:
"5) il Comitato tecnico-scientifico.".
Art. 5
All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione è composto da sedici membri di cui quattro nominati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, tre dalla Provincia autonoma di Trento, tre della Provincia autonoma di Bolzano e i rimanenti dalla Regione del Veneto. I membri potranno essere scelti anche tra i dipendenti della Regione, delle province e dei comuni.";
- il comma quinto è così sostituito:
"Per la proposta dello statuto e delle relative modificazioni, per la deliberazione del regolamento e relative modificazioni, per l'elezione del presidente e dei componenti della giunta esecutiva, per la nomina dei componenti il Comitato tecnico-scientifico, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.";
- il comma ottavo è così sostituito:
"Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo di cui deve farsi espressa menzione nei verbali delle sedute, il coordinatore sanitario, il coordinatore amministrativo e un rappresentante del personale da questo eletto.";
- il comma nono è così modificato:
"Esercita le funzioni di segretario il coordinatore amministrativo.".
Art. 6
L'articolo 7, comma primo, è così sostituito:
"Spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui seguenti punti:
a) proposta di statuto dell'Istituto e di ogni sua successiva modifica;
b) elezione del presidente;
c) elezione della giunta esecutiva;
d) nomina del coordinatore sanitario e del coordinatore amministrativo;
e) programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani e delle direttive emanate, per la parte di propria competenza, da ciascuna regione o provincia autonoma;
f) bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni e sul conto consuntivo;
g) servizio di cassa e tesoreria;
h) regolamenti interni;
i) stato giuridico e il trattamento economico del personale;
l) ogni altra materia riservata al consiglio di amministrazione dalla legge e dallo statuto;
m) stipulazione di convenzioni con università e con altre istituzioni scientifiche istituzionali in collaborazione con tali organismi;
n) regolamento di organizzazione della scuola e dei corsi di cui al comma sesto dell'articolo 3;
o) regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'azienda speciale di cui al comma secondo dell'articolo 4;
p) altri regolamenti interni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto.".
Art. 7
All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
- il comma terzo è così sostituito:
"Alle riunioni partecipano il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo, con voto consultivo di cui deve farsi espressa menzione nei verbali delle sedute.".
Art. 8

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:
"Svolge, altresì, le verifiche previste nell'articolo 12, commi ottavo e nono.".
Art. 9
L'articolo 12 è così sostituito:
"Art. 12 - Coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo.
Al coordinamento dell'attività tecnico-scientifica dell'Istituto, della scuola e dell'azienda speciale è preposto un coordinatore sanitario.
La responsabilità e il coordinamento dell'attività giuridico gestionale dell'Istituto, della scuola e dell'azienda speciale sono demandate a un coordinatore amministrativo.
Il coordinatore sanitario e il coordinatore amministrativo sono nominati dal consiglio di amministrazione e sono scelti sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento interno riguardante l'organizzazione dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale dell'ente, assunto in conformità alle direttive emanate dagli enti cogerenti.
I due coordinatori operano in stretta collaborazione sulla base di direttive vincolanti emanate dagli organi dell'Istituto, ai fini del conseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo.
Qualora i coordinatori ravvisino la necessità di discostarsi dalle direttive suddette, devono comunicarne tempestivamente i motivi all'organo competente, e salvi i casi d'urgenza, attendere ulteriori direttive.
Il consiglio di amministrazione, con delibera soggetta al controllo di cui all'articolo 14, individua gli atti amministrativi vincolati a quelli di ordinaria amministrazione da demandare alla competenza del coordinatore amministrativo. Tale competenza, per gli aspetti tecnici, è esercitata dall'intesa con il coordinatore sanitario.
Il consiglio di amministrazione emana direttive vincolanti a cui i coordinatori devono attenersi in sede di esercizio della competenza di cui al comma precedente.
Gli atti emanati dai coordinatori sono soggetti a verifica contabile e amministrativa, attuata a campione dal collegio sindacale.
Qualora il collegio sindacale rilevi irregolarità in ordine agli atti suddetti, ne dà immediata notifica al coordinatore amministrativo ai fini delle conseguenti regolarizzazioni.
Qualora il coordinatore amministrativo, d'intesa per gli aspetti tecnici con il coordinatore sanitario, ritenga di dover confermare il proprio operato, ne dà comunicazione al consiglio di amministrazione e, salvi i casi di urgenza , attende e applica le direttive dello stesso.".
Art. 10
L'articolo 13 è così sostituito:
"Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da:
- dal coordinatore sanitario che lo coordina;
- quattro veterinari designati uno da ciascuna delle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- quattro tecnici laureati designati dai sanitari dell'Istituto;
- un docente universitario di zootecnia;
- tre esperti in materia di interesse dall'Istituto.
Esso dura in carica cinque anni e deve essere riunito almeno tre volte all'anno e ha la facoltà di richiedere consulenze di specialisti nazionali ed esteri.
Il Comitato tecnico-scientifico coordina lo studio e l'attuazione dei piani di ricerca e di intervento, formula proposte di carattere tecnico e attuativo per la realizzazione delle iniziative dell'Istituto ed esprime suggerimenti per l'armonizzazione dell'azione dell'Istituto con programmi di intervento delle regioni e province autonome e degli altri enti operanti nel settore veterinario e zootecnico.
Alle sedute del comitato partecipa il coordinatore amministrativo per i problemi rientranti nella sua competenza.".
Art. 11
L'articolo 14 è così sostituito:
"Art. 14 - Controlli.
L'organo di controllo sulle deliberazioni dell'Istituto è composto da quattro membri, designati uno dalla Giunta regionale del Veneto, con funzioni di presidente, uno dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e uno per ciascuna delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto.
La designazione può essere effettuata anche a favore di persone estranee a tali regioni e province.
In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
L'organo ha sede presso la Giunta regionale del Veneto, la quale assegna all'organo stesso il personale di segreteria e quant'altro occorrente per l'esercizio della funzione.
Sono soggetti al controllo di legittimità le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:
a) programma annuale degli obiettivi che l'Istituto si propone di conseguire;
b) bilancio preventivo, conto consuntivo e relative variazioni e assestamenti. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione, motivata e documentata, sul raffronto tra gli obiettivi programmati e obiettivi conseguiti;
c) organizzazione dei servizi e stato giuridico ed economico del personale;
d) variazioni patrimoniali che superino il valore di 250 milioni di lire;
e) partecipazione ad altri enti, istituti o società con finalità inerenti l'attività dell'Istituto.
Il controllo di legittimità è esercitato nel termine di trenta giorni alla data di ricevimento delle deliberazioni. Decorso tale termine, le deliberazioni diventano esecutive.
Qualora nel termine suddetto l'organo di controllo chieda all'istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine stesso è interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni.
La facoltà di chiedere chiarimenti può essere esercitata una sola volta per la stessa deliberazione. In ogni caso l'eventuale annullamento dell'atto sospeso per chiarimenti o elementi integrativi di giudizio può essere pronunciato per i soli vizi attinenti i rilievi formulati.".
Art. 12
Il secondo comma dell'articolo 16 è così sostituito:
"Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalle regioni e province autonome cogerenti, sono così stabilite in base ai criteri di cui al comma terzo dello stesso articolo 16 - sviluppati nel prospetto che segue - con arrotondamento per eccesso o per difetto allo 0,05 per cento;
- Regione del Veneto:
67,85 per cento
- Regione autonoma Friuli-V. Giulia:
15,15 per cento
- Provincia autonoma di Bolzano:
9, 55 per cento
- Provincia autonoma di Trento:
7,45 per cento.".
Art. 13
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente articolo:
"Art. 18 bis - Norme transitorie.
Allo scopo di assicurare la continuità del funzionamento tecnico-scientifico e gestionale dell'Istituto, in sede di prima applicazione della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 , come modificata secondo gli articoli precedenti, il direttore e il segretario generale amministrativo in carica presso l'Istituto assumono gli incarichi, rispettivamente, di coordinatore sanitario e coordinatore amministrativo.
Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta immodificato nella sua composizione sino alla scadenza del mandato in corso.".
Art. 14
E' soppresso l'articolo 19.


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