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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990)

Instaurazione rapporti a collaborazione professionale con personale esperto di formazione professionale

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990) (Abrogata)

INSTAURAZIONE RAPPORTI A COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON PERSONALE ESPERTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 (BUR n. 34/1990)

INSTAURAZIONE RAPPORTI A COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON PERSONALE ESPERTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo unico

1. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessità e per specifiche esigenze didattiche e organizzative, può instaurare rapporti di collaborazione professionale con esperti, esterni all'amministrazione regionale, da utilizzare presso i centri regionali.

2. Tali rapporti non possono, in ogni caso, avere una durata superiore alle singole attività formative di riferimento.


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