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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 35 (BUR n. 34/1990)

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 'Nuove norme in materia di organizzazione amministrativa dell'E.S.A.V.'

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 35 (BUR n. 34/1990) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 8 "NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'E.S.A.V."

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 , operata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 35 (BUR n. 34/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 8 "NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'E.S.A.V."

Art. 1

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 , è soppresso.
Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 è così modificato:
"Il comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare alle strutture della direzione generale in relazione alle professionalità necessarie. Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità posseduta".

2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 , è così sostituito:
"In relazione a particolari esigenze professionali di carattere temporaneo, l'ente può avvalersi di consulenti, fino a un massimo di 25, con convenzioni regolate secondo la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.".

3. Il comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 è soppresso.


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