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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 39 (BUR n. 34/1990)

Modifica ed integrazione alla legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 “Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989”

Legge regionale 30 aprile 1990, n. 39 (BUR n. 34/1990) (Abrogata)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1989, n. 28 "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PENNELLI SPERIMENTALI IN DESTRA ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA PER LA STAGIONE 1989"

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 39 (BUR n. 34/1990) (Novellazione)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1989, n. 28 "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PENNELLI SPERIMENTALI IN DESTRA ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA PER LA STAGIONE 1989"

Art. 1

1. Il titolo della legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 , "Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989" è sostituito dal nuovo titolo "Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta".
Art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - Modalità d'intervento.
1. I lavori di cui all'art. 1 saranno eseguiti dal Comune di Chioggia nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 modificato dall'art. 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , e dell'articolo unico della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 .".
Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO