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Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (BUR n. 4/1990)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1990)

Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (BUR n. 4/1990)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1990).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’ articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 - (Promozione turistica).

omissis ( 3)

Art. 3 - (Fondo opere urbanizzazione - norma transitoria).

1. Per l’anno 1990 i contributi di cui all’ articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono assegnati sulla base delle richieste già presentate alla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo.

Art. 4 - (Interventi per scuole materne).

omissis ( 4)

Art. 5 - (Interventi per le aree attrezzate).

omissis ( 5)

Art. 6 - (Delega alle Province).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli Enti locali, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990, il capitolo 4100 denominato “Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province” con lo stanziamento di lire 12 miliardi per competenza e per cassa.
2. Il fondo è destinato all’esercizio delle funzioni delegate alle Province con le leggi regionali 16 luglio 1973, n. 17, 7 settembre 1979, n. 70, 11 aprile 1980, n. 30 - articolo 4 -, 8 maggio 1985, n. 54, 2 aprile 1981, n. 11, 7 settembre 1982, n. 44, 1 agosto 1986, n. 34, 21 marzo 1983, n. 12, 16 aprile 1985, n. 33 - articoli 5 e 6 -, 20 aprile 1988, n. 22, 28 giugno 1988, n. 33. ( 6)
3. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Province, con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 28 febbraio 1990, sulla base dei seguenti parametri:
- Belluno 12,2 per cento
- Padova 16,0 per cento
- Rovigo 8,4 per cento
- Treviso 13,5 per cento
- Venezia 17,3 per cento
- Verona 16,3 per cento
- Vicenza 16,3 per cento

Art. 7 - (Servizi di trasporto soggetti disabili).

1. Per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 , è autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 2 miliardi sullo stanziamento iscritto al capitolo 45775 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1990, da utilizzare nel rispetto della destinazione indicata dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 8 - (Opere acquedottistiche).

omissis ( 7)

Art. 9 - (Incentivazione turistico-ricettiva).

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 31059 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1990, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 . ( 8)

Art. 10 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Si omette la tabella allegata.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza l’articolo era stato modificato dall'art. 1 legge regionale 16 gennaio 1990, n. 5 , inoltre la legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 30 legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo modificato con la soppressione del comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 5 . Inoltre la legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 che ha ridisciplinato la materia.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo modificato dall’art. 1 legge regionale 16 gennaio 1990, n. 5 . Inoltre la legge regionale 8 maggio 1980, n. 56 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
( 6) La legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 è stata abrogata dall'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 che ha ridisciplinato la materia, la legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 è stata abrogata dall'art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 è stata abrogata dall'art. 9 legge regionale 30 settembre 1994, n. 60 che ha ridisciplinato la materia ; la legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 delle legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia, la legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è stata abrogata dall'art. 22 comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 che ha ridisciplinato la materia.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 8) La legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 comma 1 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (BUR n. 4/1990)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1990).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 - (Promozione turistica).

1. Al fine di realizzare iniziative promozionali per i campionati del mondo di calcio del 1990, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, entro il 28 febbraio 1990, un programma tecnico-finanziario dei propri interventi, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , fino a un limite massimo di spesa di lire 800 milioni (capitolo 31026).
2. L’individuazione degli interventi è effettuata secondo i seguenti indirizzi e tipologie:
a) documentazione idonea a rappresentare le risorse turistiche e culturali del Veneto;
b) realizzazione e incentivazione di iniziative che possano costituire un valido coefficiente di attrazione turistica nel periodo di svolgimento dei campionati;
c) assistenza logistica alle delegazioni ufficiali dei Paesi partecipanti e ai rappresentanti internazionali dell’informazione, in collaborazione con il Comitato organizzatore di “Italia 90”.
3. Per la realizzazione di un programma promozionale specifico relativo alle aree della Regione interessate ai fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 da utilizzarsi con le modalità e con le procedure di cui alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 (capitolo 31028).
Art. 3 - (Fondo opere urbanizzazione - norma transitoria).

1. Per l’anno 1990 i contributi di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 sono assegnati sulla base delle richieste già presentate alla Giunta regionale ai sensi del medesimo articolo.
Art. 4 - (Interventi per scuole materne).

1. Al fine di favorire l’intervento regionale per l’ampliamento, il completamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, di cui alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 , è autorizzata per l’anno finanziario 1990 la spesa di lire 4.800 milioni (capitolo 71020).
2. L’intervento di cui al precedente comma assume come riferimento le domande già presentate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 .
3. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei contributi, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 è rilasciato dal sindaco del comune in cui ha sede l'immobile.
Art. 5 - (Interventi per le aree attrezzate).

1. Per l’anno 1980, è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 per la concessione di un contributo in capitale, da destinare agli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , a integrazione dei finanziamenti già previsti per l’area del Basso Polesine a norma della stessa legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 e della legge regionale 8 maggio 1980, n. 56 (capitolo 20062).
Art. 6 - (Delega alle Province).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli Enti locali, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990, il capitolo 4100 denominato “Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province” con lo stanziamento di lire 12 miliardi per competenza e per cassa.
2. Il fondo è destinato all’esercizio delle funzioni delegate alle Province con le leggi regionali 16 luglio 1973, n. 17, 7 settembre 1979, n. 70, 11 aprile 1980, n. 30 - articolo 4 -, 8 maggio 1985, n. 54, 2 aprile 1981, n. 11, 7 settembre 1982, n. 44, 1 agosto 1986, n. 34, 21 marzo 1983, n. 12, 16 aprile 1985, n. 33 - articoli 5 e 6 -, 20 aprile 1988, n. 22, 28 giugno 1988, n. 33.
3. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Province, con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 28 febbraio 1990, sulla base dei seguenti parametri:
- Belluno 12,2 per cento
- Padova 16,0 per cento
- Rovigo 8,4 per cento
- Treviso 13,5 per cento
- Venezia 17,3 per cento
- Verona 16,3 per cento
- Vicenza 16,3 per cento
Art. 7 - (Servizi di trasporto soggetti disabili).

1. Per le finalità di cui all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 , è autorizzata per l’anno 1990 la spesa di lire 2 miliardi sullo stanziamento iscritto al capitolo 45775 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1990, da utilizzare nel rispetto della destinazione indicata dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 8 - (Opere acquedottistiche).

1. Al fine di realizzare le opere necessarie per rendere funzionanti e corrispondenti agli obiettivi del Piano regionale generale degli acquedotti gli impianti di potabilizzazione, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l’anno 1990 da utilizzarsi per lavori di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento degli impianti di potabilizzazione medesimi che si alimentano dal fiume Adige (capitolo 50058).
2. In ordine alla concessione ed erogazione dei contributi, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 9 - (Incentivazione turistico-ricettiva).

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 31059 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1990, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , è utilizzato con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .
Art. 10 - (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO