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Legge regionale 30 novembre 1990, n. 42 (BUR n. 97/1990)

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990

Legge regionale 30 novembre 1990, n. 42 (BUR n. 97/1990) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1990

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1990, n. 42 (BUR n. 97/1990) (Bilancio)

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1990

Art. 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1990, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1989.
Art. 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 507.808.000.000 elevato a lire 511.998.000.000 con leggi regionali 6 marzo 1990, n. 18 e 23 aprile 1990, n. 32, applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1990, è accertato in lire 1.103.431.598.987.

2. La differenza di lire 591.433.598.987 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1990 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 473.566.974.570, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1990 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1989;
b) quanto a lire 103.891.624.417, per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ;
c) quanto a lire 13.975.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1989 che, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1989.
Art. 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1990, di cui tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 , sono apportate le seguenti varianzioni da allegata tabella B:

Competenza Cassa

Variazioni in aumento 1.011.610.598.987 1.108.387.198.005
Variazioni in diminuzione 4.816.884.797 85.872.215.343
Variazione netta 1.006.793.714.190 1.022.514.982.662
Art. 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 gennaio 1990, n, 6 sono state apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

Competenza Cassa

Variazioni in aumento 1.042.606.303.493 1.390.271.709.132
Variazioni in diminuzione 49.787.589.303 367.756.726.470
Variazione netta 992.818.714.190 1.022.514.982.662

2. Resta determinata il lire 13.975.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 5

1. La numerazione del capitolo istituito ai sensi dell'art. 3 secondo comma, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 29 "Finanziamento di una campagna scientifica sulla qualità delle acque dell'Alto Adriatico" va intesa in numero 53034 anziché 53028.
Art. 6

1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l'entrata del tasso stabilita dall'art. 12, comma 2 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1989, n. 33 , a dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 6 si intende rifetita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
Art. 7

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità è approvata la deliberazione n. 4 del 15 marzo 1990 del commissario straordinario dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (I.R.S.E.V.) e la deliberazione n. 7 del 28 giugno 1990 dell'Ente Parco dei Colli Euganei, relative all'approvazione del bilancio di previsione 1990.

2. Sono altresì approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1990 dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
-Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia
(deliberazione n. 66 dell'1 giugno 1990 e n. 125 del 4 ottobre 1990);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova
(deliberazione n. 219 del 20 agosto 1990);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona
(deliberazione n. 126 del 29 giugno 1990);
- Azienda regionale delle foreste
(deliberazioni n. 69 del 19 aprile 1989, n. 106 del 26 giugno 1990);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto
(deliberazione n. 15 del 19 luglio 1990);
- Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene
(deliberazioni nn. 82, 83 e 84 del 7 agosto 1990);
- Istituto per lo sviluppo economico e sociale del Veneto (I.R.S.E.V.)
(deliberazioni n. 43 del 10 settembre 1990);
- Istituto regionale delle Ville Venete
(deliberazione n. 39 del 10 ottobre 1990).
Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATI OMESSI


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