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Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7 (BUR n. 8/1990)

Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 : 'Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali'

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7 (BUR n. 8/1990) (Abrogata)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1988, n. 6 : "INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI"

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 7 (BUR n. 8/1990) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1988, n. 6 : "INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI"

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 .

1. L'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 , è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Finalità
La Regione promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e di sicurezza, previsti dalla normativa di cui al D:M. 6 luglio 1983 e successive modifiche, delle sale ubicate nel territorio regionale.".

Art. 2 - Norma transitoria.

1. Le domande di concessione di contributo presentate per l'anno 1989, in possesso dei requisiti prescritti, sono ammesse ai benefici di legge con priorità sulle domande che saranno presentate per l'anno 1990.

Art. 3 - Norme finanziaria.

1. All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese d'investimento - partita n. 3 - di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990, e contemporanea iscrizione dello stanziamento di lire 800 milioni, per competenza e per cassa, al capitolo 70174 del medesimo stato di previsione della spesa.

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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