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Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990)
Nuove norme in materia di organizzazione amministrativa dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (ESAV). Modifica dela legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 e della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 e loro successive modificazioni
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990) (Abrogata)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (ESAV). MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, N. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (ESAV). MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Legge abrogata dall’articolo 18, della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990) (Abrogata)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO (ESAV). MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Sommario
“Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO -E.S.A.V.-. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, N. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, N. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
- Titolo I Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27
- Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 2 - Modiche all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 4 - Modiche all'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 5 - Modifiche all'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 6 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Art. 7 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27.
- Titolo II Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62
- Titolo I Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27
NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO -E.S.A.V.-. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Titolo I
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27
Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , già modificato dall'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 è così sostituito:
"Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'ente. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono esercitate da un dipendente incaricato dal Consiglio di amministrazione.".
Art. 2 - Modiche all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. L'articolo 6 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituito:
"Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) i piani e i programmi di attività dell'ente, il bilancio di previsione e il suo assestamento;
b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;
c) il regolamento di amministrazione e contabilità, l'organizzazione dei servizi e delle strutture dell'ente e l'organico del personale;
d) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'ente, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
e) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
f) la nomina dei componenti il comitato esecutivo;
g) la partecipazione a consorzi, società e organismi per il conseguimento di obiettivi rientranti nelle finalità dello sviluppo agricolo veneto.
Il Comitato esecutivo assicura la continuità della gestione dell'ente, deliberando gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione dei piani e programmi di attività di cui alla lettera a) del primo comma.
Sono, inoltre, di competenza del Comitato esecutivo:
1) le convenzioni con gli istituti di credito;
2) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
3) la costituzione in giudizio e le transazioni;
4) le attività svolte ai sensi dell'art. 3;
5) le attività, gli studi e le ricerche svolti in attuazione dei piani e programmi di cui alla lettera a) del primo comma;
6) tutti gli altri atti interessanti l'attività dell'ente a esso sottoposti dal presidente.
Il Comitato esecutivo può delegare al presidente dell'ente e al vice presidente l'assunzione di atti di ordinaria amministrazione, fissando i limiti di esercizio della delega.
Il presidente può conferire al vice presidente mandati specifici per l'espletamento di funzioni relative a settori di materia, e per l'assolvimento di incarichi particolari.
In caso di necessità o urgenza, il Comitato esecutivo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, di cui alle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo.
In questo caso le deliberazioni del Comitato esecutivo devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta.".
Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. La lettera c) dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , già modificato dall'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituita:
"c) trasmette al Presidente della Giunta regionale in occasione del conto consuntivo o su richiesta della Giunta stessa una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'ente.".
Art. 4 - Modiche all'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. L'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , già sostituito dall'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituito:
"All'ente è preposto un direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato esecutivo e scelto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 19-11-1974, n. 57 e in osservanza delle disposizioni contenute al secondo comma dell'art. 52 dello Statuto regionale. A direttore generale spetta il trattamento economico dei dirigenti delle segreterie regionali.
Il direttore generale sovrintende al personale e alla organizzazione delle strutture dell'ente; svolge, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, l'attività di esecuzione inerente alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni a lui denominate.".
Art. 5 - Modifiche all'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. L'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , già sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituito:
"Le deliberazioni consiliari di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.
Le deliberazioni consiliari di cui alla lettera f) dello stesso articolo 6 sono comunicate al Consiglio regionale.
Le deliberazioni consiliari di cui alle lettere c), d), e) e g) nonché quelle di competenza del Comitato esecutivo di cui ai punti 1) e 2) dello stesso articolo, debbono essere trasmesse, entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione, alla Giunta regionale e diventano esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto o se nel termine di 20 giorni dal ricevimento, non chieda chiarimenti o elementi integrative di giudizio o non pronunci l'annullamento.
Tutte le altre deliberazioni del Comitato esecutivo sono comunicate negli stessi termini alla Giunta regionale, la quale entro 8 giorni dal ricevimento ha facoltà di sospenderne l'esecuzione.".
Art. 6 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. L'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 12 già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituito:
"Al presidente dell'ente spetta una indennità di carica in misura non superiore all'ammontare delle indennità spettanti ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del consiglio regionale.
Al vice presidente spetta un'indennità di carica pari al 50% di quella stabilità per il presidente.
Agli altri componenti del Comitato esecutivo spetta un'indennità di carica pari al 35% dell'indennità fissata per il presidente.
Ai restanti amministratori spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, un'indennità di presenza nella misura massima di lire centomila.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una indennità di circa pari al 30% dei quella spettante ai componenti del Comitato esecutivo. Agli altri componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità pari al 90% di quella spettante al presidente del collegio.
Sono estese all'Ente regionale di sviluppo agricolo del Veneto le norme di cui alla legge regionale 23-12-1983, n. 64 e successive modificazioni, al fine della corresponsione del rimborso delle spese e del trattamento di missione.
Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.".
Art. 7 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
1. All'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , è aggiunto il seguente comma:
"I progetti speciali potranno essere finanziati con leggi specifiche di settore.".
Titolo II
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62
Art. 8 - Modifiche all'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 .
1. L'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 , è così sostituito:
"L'assetto organizzativo dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto è così articolato:
- la direzione generale svolge funzioni di organizzazione, di coordinamento e di controllo dell'attività in attuazione delle scelte degli organi istituzionali e assicura i servizi amministrativi;
- le agenzie e le aziende agricole costituite per lo svolgimento delle attività tecnico-operative.
L'assetto della direzione generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 6 lettera c) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
La direzione generale può essere articolata in strutture funzionali. Alla direzione generale può essere assegnato un assistente, al quale si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dall'art. 52 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Il Comitato esecutivo provvede, in conformità al regolamento di cui all'art. 6, lettera c) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 , alla istituzione, modificazione e soppressione delle strutture della direzione generale, nonché alla determinazione delle rispettive competenze specifiche.
Il Comitato esecutivo può costituire gruppi di lavoro finalizzati a progetti di studio o di intervento, determinandone la composizione, gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento.
Le funzioni di coordinamento di detti gruppi di lavoro attribuite a dipendenti del ruolo organico che rivestono la qualifica di dirigente e di funzionario, costituiscono titolo per il riconoscimento delle indennità di cui all'art. 29, lettere b) e c) della legge regionale 3 maggio 1988, n. 25 .".
Art. 9 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 .
1. L'art. 9 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 è così sostituito:
"Le agenzie sono istituite a norma dell'art. 6, lettera c) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 dal Consiglio di amministrazione, che ne determina l'assetto organizzativo e gestionale. In prima applicazione sono istituite le agenzie per l'innovazione tecnologica, i servizi allo sviluppo e la promozione.
Il personale delle agenzie è assunto, secondo la normativa vigente per l'impiego privato, sulla base di accordi sindacali avuto riguardo alla specifica attività delle agenzie.
Per lo svolgimento di attività che richiedono la partecipazione di altri enti e organismi pubblici e privati, l'ente può promuovere la costituzione e la partecipazione a consorzi e società, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 lett. g) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .".
Art. 10 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 .
1. L'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62 è così sostituito:
"L'organico del personale dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto è stabilito dall'ente in via amministrativa nel regolamento di cui all'art. 6, lettera c) della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
Il Comitato esecutivo provvede a determinare le dotazioni di personale da assegnare alle strutture della direzione generale in relazione alle professionalità necessarie. Il personale in servizio sarà inserito in dette posizioni sulla base della professionalità posseduta o conseguita in seguito a operazioni di riqualificazione.
Il personale in servizio che risulti in possesso di professionalità corrispondenti a quelle necessarie alle agenzie e alle aziende agricole viene assegnato alle medesime:
Il rimanente personale, a esaurimento, costituisce un nucleo operativo, alle dipendenze funzionali della Regione, per compiti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o demandati dalla Giunta regionale.
Restano ferme le procedure di mobilità previste dalla legge.
In relazione a particolari esigenze professionali a carattere temporaneo possono essere assunti, mediante rapporto a tempo determinato, regolato dalla contrattazione collettiva del settore agricolo, fino a 25 esperti.
L'assunzione è disposta dal Comitato esecutivo e non può superare la durata di cinque anni.
Il personale attualmente assegnato alle attività di riforma fondiaria in numero di 20 costituisce un ruolo speciale, fino a esaurimento.".
SOMMARIO
- Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 8 (BUR n. 8/1990)
- NUOVE NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL VENETO -E.S.A.V.-. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1977, n. 27 E DELLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 1985, n. 62 E LORO SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
-
- Titolo I Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27
-
- Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 2 - Modiche all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 4 - Modiche all'art. 11 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 5 - Modifiche all'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 6 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Art. 7 - Modifiche all'art. 16 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 .
- Titolo II Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1985, n. 62