crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 (BUR n. 42/1991)

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 'Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro'

Legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 (BUR n. 42/1991) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 10 "ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DELLAVORO"

Legge abrogata da lett. a) comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8



SOMMARIO
Legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 (BUR n. 42/1991) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 1990, n. 10 "ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DELLAVORO"


Art. 1 - Modifica all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"4. L'Osservatorio è un servizio operante all'interno del Dipartimento piani e programmi. Esso opera sulla base dei programmi indicati dal gabinetto economico ed è diretto da un dirigente regionale.".

Art. 2 - Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 è così sostituito:
"5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile.".

Art. 3 - Modifica all'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 7 - Tipologia delle azioni formative.
1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:
a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale.
Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;
b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;
3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;
4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate dal Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;
d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;
e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento e aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi;
f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;
g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interzione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego.".

Art. 4 - Modifica all'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.
1. Le azioni formative sono attuate:
a) dalla Giunta regionale direttamente;
b) dagli enti o organismi di cui all'art. 11 mediante convenzione con la Giunta regionale, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;
e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi concorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi.".

Art. 5 - Modifica all'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituita:
"a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico- scientifica nella scuola".

Art. 6 - Modifica all'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 13 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 13 - Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.
1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lett. a) e d) dell'art. 7;
b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo Sociale Europeo, anche ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e in relazione alla previsione della lett. d) dell'art. 5 e dell'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;
e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;
f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.
2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'art. 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione ed i riflessi sul piano occupazionale.
3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'art. 11.
4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli Enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, si applicano, oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatorio e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni.".

Art. 7 - Modifica all'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 18 - Accertamento della professionalità.
1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinnanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della Pubblica Istruzione, da due rappresentanti delle Organizzazioni Sinadacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati Provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i Servizi Formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.".

Art. 8 - Modifica all'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro.".

Art. 9 - Modifiche alla denominazione dei Titoli III e IV della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. La denominazione dei Titoli III e IV della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così modificata:
"Titolo III - Informazione e orientamento al lavoro.
Titolo IV - Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell'occupazione".

Art. 10 - Modifica all'art. 23 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 23 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 23
1. Al fine di promuovere, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'accesso al lavoro dei cittadini, e particolarmente dei giovani, delle donne, dei disoccupati di lunga durata, dei disabili e delle persone soggette a emarginazione sociale, la Regione, nell'ambito della sua competenza, effettua interventi di politica del lavoro idonei a:
a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta del lavoro;
b) promuovere ed incrementare l'occupazione;
c) favorire l'impiego dei soggetti più deboli del lavoro.
2. Gli interventi, organizzati in progetti, sono indicati dal programma triennale di cui all'art. 2.
3. La tipologia degli interventi è determinata nell'ambito del programma triennale e dei piani annuali di attuazione.".

Art. 11 - Modifica all'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. L'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"Art. 24 - Interventi urgenti.
1. La Giunta regionale, al di fuori del programma triennale, al fine di affrontare particolari situazioni di tensione a livello settoriale o locale, può adottare interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 23, comma 1, purchè urgenti e di breve durata.".

Art. 12 - Modifica all'art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 .

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , è così sostituito:
"1. Al fine di perseguire gli obiettivi di politica del lavoro e per armonizzare i propri interventi con quelli dello Stato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.".


SOMMARIO