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Legge regionale 7 maggio 1991, n. 11 (BUR n. 42/1991)

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 in tema 'Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle Foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale'

Legge regionale 7 maggio 1991, n. 11 (BUR n. 42/1991) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 16 IN TEMA "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE"

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 maggio 1991, n. 11 (BUR n. 42/1991) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 16 IN TEMA "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE"

Art. 1 - Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 .

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è così sostituito:
"Art. 2 - Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste.
L'organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste si articola in:
a) Direzione;
b) Servizio tecnico:
c) Servizio amministrativo.
La direzione e i servizi si articolano in uffici; il consiglio di amministrazione nei limiti della dotazione organica delle singole qualifiche funzionali provvede all'istituzione, modificazione e soppressione degli uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze.
Per l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro.
Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione del presidente, su proposta del direttore; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo.".

Art. 2 - Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 .

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:
"La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinato nella seguente tabella:
Qualifiche funzionali
Totale unità previste
Unità esaurimento
Totale a regime
Dirigente livello IX
2
0
2
Funzionario livello VIII
9
0
9
Istruttore direttivo livello VII
4
0
4
Istruttore livello VI
14
0
14
Collaboratore professionale livello V

6

4

2
Esecutore livello IV
23
2
21
Operatore livello III
14
12
2
Ausiliario livello II

Totale effettivo
2
2


54"

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'Azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.


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