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Legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 (BUR n. 59/1991)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 'Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali'

Legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 (BUR n. 59/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1987, n. 39 "ISTITUZIONE DI UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI"

Legge in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 , in parte ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 2 luglio 1991, n. 14 (BUR n. 59/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1987, n. 39 "ISTITUZIONE DI UNA ANAGRAFE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 .

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 è così sostituito:
"Articolo 3
1. I soggetti che devono essere iscritti all'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui all'articolo 2 il numero di codice fiscale e a trasmettere eventuali variazioni dello stesso.".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 .

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 è così sostituito:
"Articolo 4
1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, è deliberato dalla Giunta regionale e deve comprendere almeno i seguenti dati:
a) il beneficiario, distinguendo tra persone fisiche e altri soggetti, nonché la categoria economica di appartenenza dello stesso, secondo la classificazione ISTAT e la classificazione funzionale di I e II grado dell'allegato al bilancio regionale;
b) l'ammontare dell'intervento erogato;
c) il provvedimento legislativo in forza del quale è stato concesso l'intervento finanziario;
d) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata.
2. La Giunta regionale ordina i dati di cui al comma precedente in apposita scheda-tipo, intestata a ciascun beneficiario.".

Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 .

1. L'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 39 è così sostituito:
"Articolo 5
1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione dei consiglieri regionali a norma dell'articolo 15 dello Statuto e delle strutture del Consiglio regionale all'uopo individuate dall'Ufficio di Presidenza; a norma dell'articolo 23 dello Statuto devono essere esibiti innanzi alle commissioni che, in ragione della loro competenza per materia, ne facciano richiesta; sono riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'assessore competente al Presidente del Consiglio regionale. Tali relazioni rilevanti le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, corredate da elaborazioni e studi, sono oggetto di pubblicazione.
2. I dati contenuti nell'anagrafe possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei. Eventuali copia ed estratti dei documenti concernenti i dati, di cui al comma 1, sono rilasciati ai richiedenti nel rispetto e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con spese a loro carico.".

Art. 4 - Adempimenti della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta la delibera e predispone la scheda-tipo di cui al precedente articolo 2.


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