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Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 (BUR n. 64/1991)

Norme per l'esercizio dell'attività agrituristica

Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 (BUR n. 64/1991) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15 (BUR n. 64/1991)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Art. 1 - Finalità

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei produttori agricoli singoli e associati nelle zone rurali;
b) salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale giovanile.

Art. 2 - Definizione di attività agrituristica

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, e dai loro familiari di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230/bis del Codice Civile.
2. Rientrano tra tali attività:
a) dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali ..ciò adibiti, fino a un massimo di 6 stanze per complessivi 18 posti letto;
b) dare accoglimento in spazi aperti, purchè attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, fino a un massimo di 18 persone, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 ;
c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda compresi gli alcoolici e superalcoolici tipici dell'ambito regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda - in termini di valore - per almeno il 60% nelle zone di pianura e collina, e per almeno il 30% nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli o associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. E' consentito non più del 10% in valore di prodotti diversi. La durata massima di gestione annua dei locali di somministrazione di pasti e bevande non può superare i 210 giorni con un massimo di 60 posti a sedere;
d) somministrare bevande e spuntini ricavati prevalentemente da prodotti aziendali, senza i limiti previsti alla lettera c);
e) organizzare attività ricreative e culturali, tipiche dell'azienda e dell'ambiente rurale;
f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorchè lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne;
g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare a uso agrituristico.
3. Le attività di cui ai commi precedenti devono svolgersi in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle normali attività di conduzione del fondo e sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.

Art. 3 - Esercizio dell'agriturismo

1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'impresa in attività agricola aziendale. Tale disposizione non si applica alle cooperative.
2. La qualifica di "operatore agrituristico" e la denominazione "azienda agrituristica" o "agriturismo" devono essere usati esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

Art. 4 - Immobili destinati all'agriturismo

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purchè svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
6. Gli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati e i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.
7. L'attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 5 - Norme igienico-sanitarie

1. I locali destinati a uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni. Nella valutazione di tali requisiti si tiene conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici.
2. Le abitazioni agrituristiche devono avere almeno un locale da bagno comune completo, per ogni 6 posti letto e camere sistemate con arredamento decoroso.
3. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Delega alle province

1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 sono delegate alle province.
2. Le province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

Art. 7 - Elenco degli operatori agrituristici

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle amministrazioni provinciali.
2. All'elenco possono essere iscritti gli imprenditori agricoli, singoli o associati, nonché i loro familiari, di cui rispettivamente agli articoli 2135 e 230/bis del Codice Civile.
3. Presso le amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati: la data di inizio dell'attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.

Art. 8 - Commissione per l'agriturismo

1. E' istituita, presso ogni provincia, la Commissione per l'agriturismo.
2. La Commissione accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 comma 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della medesima legge e tiene l'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.
3. La Commissione per l'agriturismo è nominata con provvedimento del presidente della provincia ed è composta da:
a) il presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) quattro membri, di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo e agricoltura;
f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane.
4. Funge da segretario della Commissione per l'agriturismo un dipendente dell'amministrazione provinciale.
5. Le designazioni di cui al comma 3 devono pervenire al presidente della provincia entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorchè incompleta, può essere validamente costituita e insediata, purchè siano pervenute almeno il 50% delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
6. La Commissione per l'agriturismo dura in carica 5 anni.
7. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 5 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f), del comma 3, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.
9. Ai lavori della Commissione può assistere il sindaco del comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

Art. 9 - Procedure

1. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata al presidente della competente commissione per l'agriturismo. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 7 del dpr 24 novembre 1971, n. 1199.
3. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni previste dall'articolo 10 per la revoca.

Art. 10 - Verifica e revoca dell'autorizzazione

1. La Commissione provinciale per l'agriturismo effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco.
2. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale.
3. La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione di provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 13, semprechè sia disposta entro 3 anni dalla erogazione del contributo.

Art. 11 - Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) comunicare al comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare;
d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
e) rispettare la tariffa massima comunicata al Comune;
f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione "Azienda agrituristica" e all'interno una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda;
g) comunicare al sindaco, che ne dà avviso al presidente della provincia, entro 30 giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.
2. Entro un anno dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7, gli operatori - fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà - devono iniziare l'attività agrituristica pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione di provvidenze concesse.

Art. 12 - Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2. Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e prevede le seguenti iniziative:
a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste dal successivo articolo 13;
b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dal successivo articolo 14;
c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dal successivo articolo 15;
d) finanziamento di piani integrati di interventi straordinari redatti da comunità montane o da Comuni, singoli o associati, di prevalente interesse agrituristico per il potenziamento dell'attività agrituristica;
e) progetti finalizzati per lo sviluppo agrituristico da attuare da parte dell'Esav;
f) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare a uso agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 13 - Provvidenze (1)

1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:
a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 4 per ricavarne locali da destinare:
1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: L. 3.000.000 per ogni locale;
2) alla ricettività, fino a un massimo di dodici posti letto per azienda: L. 1.500.000 per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi: L. 22.500.000 per ogni alloggio completo;
b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): L. 3.750.000 per i locali di cui al punto 1) e L. 750.000 per ogni posto letto;
c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici e telefonici nei locali di cui alla lettera a): L. 3.750.000;
d) allestimento di "agricampeggi" in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravans: L. 7.500.000;
e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: L. 5.000.000.
3. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di L. 30.000.000 a favore di singoli e di L. 75.000.000 a favore di Cooperative agrituristiche.
4. Per le opere realizzate in zone montane e collinari, gli importi suindicati sono maggiorati del 20 per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230/bis del Codice Civile.
5. In particolare le Cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.
6. I piani di miglioramento di cui all'articolo 2 del Regolamento Cee n. 797/1985 del 12 marzo 1985 possono prevedere investimenti con le modalità indicate all'articolo 16 dello stesso Regolamento. Nel caso previsto al comma precedente per la determinazione del reddito aziendale, si terrà conto dei proventi derivanti dall'attività agrituristica.
7. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di 20 anni con il limite di L. 90.000.000 per i singoli e di L. 150.000.000 per le Cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre leggi regionali o statali.
8. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'art. 12.

Art. 14 - Programmi di sviluppo

1. La Giunta regionale può concedere contributi fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a un massimo di L. 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni e organizzazioni del settore allo scopo costituite per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo, nonché per iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici.
2. La Regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 15 - Piani agrituristici

1. Possono essere concessi contributi, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di province, comunità montane e comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come fianlità:
a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ;
c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici;
d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche.
2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.

Art. 16 - Vincolo di destinazione

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 13 devono impegnarsi a non mutuare la destinazione delle opere e delle attrezzature per 10 anni, a partire dalla data di erogazione dei benfici.

Art. 17 - Vigilanza

1. La Giunta regionale tramite gli ispettori di vigilanza di cui all'art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , controlla lo svolgimento delle attività agrituristiche previste dalla presente legge.

Art. 18 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 15.000.000 e alla immediata chiusura dell'azienda agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 2;
b) da L. 100.000 a L. 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1;
c) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1;
d) da L. 500.000 a L. 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 11.
3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento del procedimento amministrativo.
4. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 19 - Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statu regionale, stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione della presente legge, anche con riferimento all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. E' abrogata la legge regionale 15 luglio 1986, n. 31 , fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il programma regionale agrituristico per l'anno 1990.
2. I soggetti interessati devono adeguarsi alle norme contenute nella presente legge entro 180 giorni dalla entrata in vigore.


Art. 21 - Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti dagli artt. 12, 13, 14 e 15 della presente legge si fa fronte mediante istituzione di appositi capitoli da iscrivere nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1992 e seguenti.


Note

( 1) Si segnala che per un errore del legislatore la numerazione dei commi è discontinua, non esistendo il comma 2.


SOMMARIO