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Legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 (BUR n. 66/1991)

Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile

Legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 (BUR n. 66/1991) (Abrogata)

INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO GIOVANILE.

Legge abrogata dall’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 luglio 1991, n. 17 (BUR n. 66/1991)

INCENTIVAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO GIOVANILE.


Art. 1 - Finalità e beneficiari della legge.


1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a favorire lo sviluppo delle strutture per il turismo giovanile di cui all'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .

2. I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:
a) Enti pubblici;
b) Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.


Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo.


1. I contributi regionali sono concessi per la trasformazione, adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile.

2. Sono considerati prioritari gli interventi di cui al comma 1 che abbiano a oggetto immobili già destinati a ostelli per la gioventù.


Art. 3 - Contributi.


1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale fino a un massimo del 70% della spesa ammessa a contributo.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le iniziative di importo superiore a lire 100.000.000 di spesa ritenuta ammissibile e non superiore a lire 500.000.000.


Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande.


1. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge, gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale corredata di:
a) progetto esecutivo;
b) preventivo dettagliato di spesa e relativo piano finanziario;
c) assenso del proprietario a eseguire gli interventi ove il richiedente non fosse proprietario dell'immobile;
d) indicazioni dei tempi di realizzazione dell'intervento;
e) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .

2. Le domande di contributo devono essere redatte in conformità al modello predisposto dal Dipartimento per il turismo.


Art. 5 - Riparto dei contributi.


1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute ai sensi dell'art. 4, approva, entro il 31 agosto, un piano annuale di riparto che preveda:
a) i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese ammesse al finanziamento;
b) l'ammontare del contributo concesso;
c) i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziati.

2. La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'iniziativa entro i termini stabiliti, può, su preventiva richiesta degli interessati e per una sola volta, accordare un congruo periodo di proroga, decorso il quale la Giunta dichiara la decadenza del contributi.

3. La deliberazione di ammissione vale quale atto di concessione del contributi in essa previsto e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale dei relativi esercizi, ferma restando l'erogazione del contributo medesimo con le modalità di cui all'art. 8.


Art. 6 - Vincolo di destinazione turistica


1. Le iniziative finanziate sono vincolate alla loro specifica destinazione per cinque anni, salvo diversa determinazione della Giunta regionale in relazione alla consistenza del contributo assegnato.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a cura dei beneficiari.


Art. 7 - Verifica


1. La Giunta regionale provvede alla verifica dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributi.


Art. 8 - Erogazione del contributo.


1. L'erogazione del contributi avviene in due rate concesse mediante liquidazione di spesa del Dirigente del Dipartimento per il turismo.

2. La liquidazione della prima rata, pari al 50% del finanziamento concesso, è adottata contemporaneamente all'assegnazione del contributo a favore del destinatario, previa presentazione della certificazione di inizio dei lavori e della fidejussione di cui all'art. 10.

3. L'erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica di cui all'art. 7, nonché all'acquisizione della documentazione tecnica e contabile finale.


Art. 9 - Riduzione e revoca dei contributi.


1. I contributi sono ridotti o revocati, con delibera della Giunta regionale, qualora:
a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
b) l'iniziativa non sia realizzata in conformità a quanto indicato nella domanda e nei relativi allegati tecnici e amministrativi o alle modifiche previamente autorizzate dalla Giunta regionale.


Art. 10 - Garanzia fidejussoria.


1. L'ente o l'associazione beneficiari del contributo si impegna alla sua restituzione nel caso in cui sia adottato un provvedimento di riduzione o di revoca.

2. A garanzia dell'obbligo di cui al comma 1, l'ente o l'associazione beneficiari presenta apposita fidejussione, con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce e, comunque, fino all'avvenuta verifica di cui all'art. 7.


Art. 11 - Norma finanziaria.


1. All'onere di lire 475.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal cap. 80230 "Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" - partita n. 2 "Interventi a favore del turismo giovanile" - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono istituiti i seguenti capitoli per competenza e per cassa:
- cap. 31034 "Contributi in conto capitale a enti pubblici per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile", con lo stanziamento di lire 75.000.000;
- capo. 31036 "Contributi in conto capitale ad associazioni private per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile", con lo stanziamento di lire 400.000.000.

3. Per i successivi esercizi finanziari l'entità della somma di cui al comma 1 è definita mediante approvazione della legge annuale di bilancio.


Art. 12 - Norma transitoria.


1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande possono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e possono riferirsi anche a interventi già in atto purchè non siano stati realizzati per una quota superiore al 50 per cento.


Art. 13 - Abrogazione.
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.


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