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Legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 (BUR n. 66/1991)

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo

Legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 (BUR n. 66/1991) (Abrogata)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.

Legge abrogata dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 (BUR n. 66/1991)

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.

Art. 1 - Finalità.

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Art. 2 - Composizione, elezione e durata.

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e sono scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.
2. In caso di cessazione o decadenza di uno o più componenti il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione con nuovi membri, che restano in carica fino al rinnovo del Comitato.
3. Il Comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, con votazioni distinte, il Presidente e il Vicepresidente.
4. Il Comitato, per il suo funzionamento, si dota di un regolamento interno.
Art. 3 - Incompatibilità.

1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire per tutta la durata del mandato la carica di consigliere regionale, nonchè incarichi continuativi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.
Art. 4 - Funzioni.

1. Il Comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva.
2. Esprime parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dall'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
3. Collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. Esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Esprime il parere su proposte di legge e di provvedimenti a carattere generale che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
6. Propone alla Giunta regionale ogni opportuna iniziativa, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, attraverso la promozione di apposite convenzioni con le università e le strutture universitarie e altri soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.
7. Il Comitato radiotelevisivo formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della Concessionaria pubblica; regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la Concessionaria pubblica; propone i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.
Art. 5 - Rapporti con altri organi e forme di partecipazione.

1. Il Comitato radiotelevisivo, in relazione all'art. 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
2. In relazione a dette funzioni il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e delle reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
3. In relazione a dette attività il Comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 8.
4. Il Comitato intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 , anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Il Comitato radiotelevisivo promuove forme idonee di partecipazione delle associazioni delle emittenti private operanti nella regione, delle associazioni degli utenti e di tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso audizioni, incontri periodici e iniziative regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.
Art. 6 - Funzionamento.

1. Al funzionamento del Comitato si provvede con finanziamento annuale risultante da apposito capitolo di spesa del bilancio.
2. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito Ufficio, istituito nell'ambito del Dipartimento per l'informazione ed editoria e dipendente funzionalmente dal Comitato stesso.
Art. 7 - Programmazione attività.

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale un programma-quadro della sua attività, unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio precedente.
Art. 8 - Relazione sull'attività.

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta regionale che lo trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo veneto formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.
Art. 9 - Indennità di funzione.

1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità determinata nella misura del 20% dell'indennità percepita dai Consiglieri regionali. Al Vicepresidente spetta un'indennità pari al 50% dell'indennità percepita dal Presidente del Comitato.
2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a lire 120.000.
3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dirigenti di più elevato livello funzionale.
Art. 10 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1991, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 è istituito il capitolo 3450 denominato "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.
Art. 11 - Abrogazione di norme.

1. Il regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 2 , avente per oggetto: “Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 5, istituzione e funzionamento del Comitato regionale veneto per il Servizio radiotelevisivo”, è abrogato.
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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