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Legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 (BUR n. 68/1991)

Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 (BUR n. 68/1991) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO


Legge abrogata dall’articolo 29, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 19/1991
S O M M A R I O
Legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 (BUR n. 68/1991)

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Titolo I
Organizzazione



Art. 1 - Comitato regionale di controllo.


1. Il Comitato regionale di controllo informa la propria attività ai principi di autonomia degli enti locali.

2. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dal Comitato regionale di controllo, costituito nei modi stabiliti dalla legge dello Stato, e così articolato:
a) n. 1 Sezione centrale, con sede a Venezia;
b) n. 7 Sezioni provinciali, rispettivamente con sede a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.


Art. 2 - Competenze del Comitato regionale di controllo.


1. La Sezione centrale esercita l'attività di controllo sugli atti della Città metropolitana, delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale e delle Unità locali socio-sanitarie.

2. Le Sezioni provinciali esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni tra comuni, delle comunità montane e delle Ipab aventi sede nel territorio provinciale.


Art. 3 - Composizione e durata delle sezioni.


1. Ciascuna Sezione è composta da 5 componenti effettivi, di cui 4 eletti dal Consiglio regionale e 1 designato dal Commissario di governo, e da 3 supplenti, di cui 2 eletti dal Consiglio regionale e 1 designato dal Commissario di governo.

2. Per l'esercizio del controllo sugli atti delle Unità locali socio-sanitarie, la Sezione centrale è integrata, ai sensi dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e dell'art. 29, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 , da un rappresentante del Ministero del tesoro, nonché da un esperto in materia sanitaria e da un supplente eletti dal Consiglio regionale nei modi di cui al comma 3.

3. L'elezione, per ogni Sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale, avviene con votazioni separate per ciascuna categoria: risultano eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Gli ordini professionali inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per la nomina dei componenti elettivi della Sezione centrale, i competenti Ordini professionali della provincia di Venezia designano le rispettive terne, d'intesa con i corrispondenti ordini delle altre province. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell'osservanza de requisiti di iscrizione agli albi professionali.

5. Le Sanzioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono dallo stesso insediate entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

6. Le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.


Art. 4 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Sezione.


1. Alla prima seduta, presieduta dal componente elettivo più anziano di età, la Sezione elegge, con distinte votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.


Art. 5 - Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Sezione.


1. Il Presidente rappresenta la Sezione, convoca e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, designa i relatori e sovraintende agli uffici.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente elettivo più anziano di età.


Art. 6 - Componenti supplenti.


1. I componenti supplenti partecipano alle sedute anche con funzioni di relatore; in caso di assenza del componente effettivo della corrispondente categoria, concorrono a formare il numero legale e a partecipare alle decisioni con voto deliberativo. Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, fra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale di cui all'art. 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha la precedenza il più anziano di età.


Art. 7 - Incompatibilità e decadenza dei componenti.


1. I casi di incompatibilità e ineleggibilità con la funzione di componente della Sezione sono indicati dalla legge statale.

2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità comportano la decadenza.

3. E', altresì, causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, oppure a un numero di sedute almeno pari a un terzo di quelle svoltesi in ogni trimestre.

4. Le cause di decadenza sono contestate per iscritto dal Presidente della Sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

5. Qualora l'ipotesi di decadenza riguardi il Presidente della Sezione, la contestazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

6. Qualora l'interessato non abbia prodotto le giustificazioni richieste o non abbia rimosso le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, la decadenza, in relazione al procedimento esperito, è dichiarata dal Consiglio regionale per i componenti elettivi o dal Presidente della Giunta regionale per gli altri.


Art. 8 - Dimissioni dei componenti.


1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate, per il tramite del Presidente della Sezione, al Presidente della Giunta regionale, che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione; i componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.


Art. 9 - Sostituzione dei componenti.


1. I componenti della Sezione dimissionari e quelli che abbiano cessato di farne parte sono sostituiti nei modi seguenti per la nomina entro il termine di sessanta giorni, rispettivamente, dalla presentazione delle dimissioni e dalla cessazione.


Art. 10 - Sospensione dei componenti sottoposti a processo penale.


1. I componenti della Sezione sono sospesi dalle funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione per gli amministratori degli Enti locali sottoposti a processo penale.


Art. 11 - Scioglimento e ricostituzione delle Sezioni.


1. Le Sezioni possono essere sciolte quando, per accertato e duraturo impedimento, si trovino nell'impossibilità di funzionare o quando, malgrado diffida della Giunta regionale, adottino reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge.

2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale.

3. In caso di scioglimento, alla Sezione provinciale subentra, nell'attività di controllo, la Sezione centrale; alla Sezione centrale subentra la Sezione della provincia dove ha sede l'Ente.

4. La ricostruzione delle Sezioni è effettuata nei modi previsti dall'art. 3, entro il termine di sessanta giorni dal decreto di scioglimento.


Art. 12 - Uffici e personale delle Sezioni.


1. Per gli uffici e il personale addetto alle Sezioni, valgono le disposizioni di cui agli artt. 16, 170 e 171 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

2. La Giunta regionale fornisce alle Sezioni le strutture e il personale per far fronte alle esigenze, anche temporanee dell'attività di controllo e di consulenza.


Art. 13 - Commissione tecnica consultiva.


1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui all'art. 21, è istituita una Commissione tecnica consultiva.

2. La Commissione è presieduta dal Segretario generale della programmazione.

3. Fanno parte della Commissione l'assistente per l'area legislativa legale e di controllo, che la presiede in caso di assenza o impedimento del Segretario generale della programmazione, il dirigente generale del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, il dirigente generale del Dipartimento enti locali, i dirigenti generali degli uffici delle Sezioni, due dirigenti generali regionali e tre esperti nelle materie giuridicoamministrative designati dalla Giunta regionale. Svolge le funzioni di segreteria un funzionario del Dipartimento per la funzione di controllo.

4. La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Ai componenti esperti viene corrisposto un compenso forfettario, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nell'importo massimo previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


Titolo II
Funzionamento



Art. 14 - Calendario delle sedute.


1. La Sezione si riunisce, di norma due volte alla settimana, durante l'orario degli uffici regionali.

2. La Sezione stabilisce il calendario delle proprie sedute, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, convoca la Sezione in giorni diversi da quelli prestabiliti, mediante avviso ai componenti, comunicato, con mezzo idoneo ad attestare il ricevimento, almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.


Art. 15 - Ordine del giorno.


1. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute viene depositato, con la relativa documentazione, presso la Segreteria della Sezione, almeno il giorno lavorativo precedente al seduta.

2. La Sezione può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno, qualora ci sia il consenso unanime dei componenti effettivi assegnati.


Art. 16 - Sedute della Sezione.


1. Le sedute della Sezione non sono pubbliche.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto e con voto palese; non è consentita l'astensione.

4. in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Lo scrutinio avviene per appello nominale e i voti negativi debbono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.

6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

7. Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate per alzata di mano.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il componente della Sezione deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione sugli atti ai quali sia direttamente o indirettamente interessato, o ai quali siano interessati il coniuge o il convivente abituale, i parenti o gli affini entro il quarto grado e le persone legate da vincoli di adozione e di affiliazione. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione degli affari.


Art. 17 - Verbale delle sedute.


1. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore di ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate, nonché l'indicazione dei voti negati e delle relative motivazioni.


Art. 18 - Relazione annuale.


1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, entro i mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività dell'anno precedente, nella quale, in particolare, sono segnalate le norme della legislazione regionale che danno adito a contrasti interpretativi.


Art. 19 - Collaborazione con gli Organi della Regione.


1. Le Sezioni sono tenute a fornire al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale le informazioni, i dati e i chiarimenti richiesti sullo svolgimento della loro attività.

2. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno una volta all'anno, i Presidenti e i componenti delle Sezioni al fine di:
a) esaminare la relazione di cui all'art. 18;
b) promuovere eventuali iniziative per la semplificazione delle procedure e la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.


Art. 20 - Coordinamento dell'attività delle Sezioni.


1. Al fine di favorire l'unitarietà d'indirizzo nell'attività di controllo, il Presiedente della Giunta regionale promuove adunanze periodiche dei Presidenti delle Sezioni, per addivenire a un orientamento comune. Qualora lo richieda l'importanza dell'argomento, può essere convocata l'adunanza plenaria dei componenti delle Sezioni.

2. In riferimento agli argomenti trattati e agli indirizzi interpretativi emersi nelle adunanze plenarie, la Giunta regionale dirama note di prevalente orientamento; le singole Sezioni, per discostarsi dalle stesse, devono dare adeguata motivazione.


Art. 21 - Collaborazione degli uffici regionali.


1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione degli aspetti tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, la Sezione può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.


Titolo III
Attività di controllo



Art. 22 - Controllo di legittimità.


1. Il controllo di legittimità sugli atti della città metropolitana, delle province, dei comuni e degli altri enti di cui all'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esercita esclusivamente sugli atti indicati all'art. 45 e con le modalità di cui all'art. 46 della stessa legge.

2. Le deliberazioni del consiglio comunale e provinciale e quelle della giunta comunale e provinciale da sottoporre a controllo preventivo di legittimità, per espressa volontà del consiglio o della giunta a norma dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inviate alla Sessione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge dello Stato.

3. Le deliberazioni della Giunta sottoposte a controllo per iniziativa di un numero qualificato di consiglieri sono inviate, con le relative richieste, alla Sezione, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta medesima; in tal caso, l'esecutività delle deliberazioni è interrotta.

4. Le deliberazioni, in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non possono essere annullate per motivi diversi da quelli indicati nell'ordinanza interlocutoria e si intendono decadute, ove non sia fatta pervenire risposta alla Sezione entro centoventi giorni dal ricevimento della raccomandata contenente l'ordinanza di cui al comma 2, dell'art. 28. Nel caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, il termine è ridotto a trenta giorni.

5. Nell'ipotesi che l'atto sottoposto al controllo presenti un vizio di legittimità che investa solo una parte dell'atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua, la sezione dispone l'annullamento parziale.


Art. 23 - Controllo sostitutivo.


1. Quando l'ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio per legge, la Sezione, d'ufficio o su richiesta, diffida l'ente a emanare l'atto entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga per motivate ragioni di urgenza.

2. Decorso inutilmente il termine, la Sezione nomina un commissario ad acta, scelto fra i dipendenti della Regione.

3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui ai commi 1 e 2, le Sezioni possono chiedere agli enti locali dati e informazioni, nonché disporre eventuali sopralluoghi.

4. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 39 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di bilancio e di conto consuntivo.


Art. 24 - Invio degli atti a controllo.


1. Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi in triplice copia alla Segreteria della Sezione competente.

2. La Segreteria riceve gli atti nell'intero arco dell'orario di servizio e provvede, all'atto del ricevimento, ad apporre sulle tre copie dell'atto il timbrodata, restituendo un esemplare delle stesse all'ente interessato, a titolo di ricezione dell'atto.

3. Avuto riguardo alla scadenza del termine per ogni singolo atto, la Segreteria comunica all'ente di provenienza, tramite mezzo idoneo o l'annullamento dell'atto facendo seguire, entro dieci giorni, copia dei provvedimenti.

4. Per il decorso dei termini di decadenza per l'invio degli atti ordinari e urgenti, si ha riguardo alla certificazione postale della data di spedizione o, in mancanza, alla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dagli uffici; per il decorso dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo, si ha riguardo solo alla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dagli uffici.


Art. 25 - Modalità per l'istruzione delle pratiche.


1. Quando un atto presenti manifeste irregolarità formali o, quando, per la completa istruzione, sia necessario acquisire ulteriori documenti o precisazioni, gli uffici possono mettersi in contatto con l'ente interessato affinchè vi provveda, restando impregiudicati i poteri della sezione.


Art. 26 - Audizione di rappresentanti degli Enti locali.


1. La Sezione ha facoltà e, se richiesta nel termine indicato dal comma 2, l'obbligo di convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per avere delucidazioni sugli atti sottoposti al controllo.

2. La richiesta di audizione deve pervenire alla Sezione almeno dieci giorni prima dalla scadenza del termine di legge previsto per l'esercizio del controllo.

3. Dell'udienza viene redatto processo verbale.



Art. 27 - Osservazioni, esposti e reclami.


1. Chiunque può presentare alla Sezione competente, avverso l'atto da sottoporre a controllo, osservazioni, esposti e reclami, i quali vengono allegati, a cura della Segreteria, al fascicolo dell'atto da esaminare.

2. Qualora la Sezione li ritenga rilevanti ai fini della decisione, chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato.


Art. 28 - Forma dei provvedimenti.


1. Per l'annullamento degli atti sottoposti a controllo, i provvedimenti assumono la forma di ordinanza, adeguatamente motivata, con riferimento specifico ai vizi di legittimità riscontrati.

2. L'ordinanza di interruzione del termine, per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, può essere motivata anche succintamente.

3. Quando la Sezione riscontra la legittimità dell'atto, la decisione è apposta in calce allo stesso con la formula: "Per presa d'atto". Su richiesta dell'ente interessato, la Segreteria restituisce copia dell'atto, munita del visto.

4. Le deliberazioni divenute esecutive sono archiviate a cura del dirigente generale degli uffici della Sezione.

5. I provvedimenti assunti dalla Sezione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e allegati al verbale della seduta.


Art. 29 - Pubblicità degli atti.


1. Un estratto del verbale della seduta, da cui deve essere omesso ogni riferimento al nominativo del relatore e alla modalità di voto dei singoli componenti, è pubblicato, per cinque giorni consecutivi, in apposito albo esposto nei locali di ingresso della sede della Sezione.

2. Le principali decisioni delle Sezioni, con le relative motivazioni di riferimento, sono pubblicate periodicamente, a cura del Dipartimento per la funzione di controllo, sulla rivista regionale: "Il Diritto della Regione" o su altra pubblicazione regionale.


Art. 30 - Archiviazione degli atti.


1. All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, a eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali si provvede alla loro archiviazione, in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta regionale.


Art. 31 - Rilascio di attestazioni e visti.


1. La Sezione è tenuta al rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta e visti solo nei casi previsti dalla legge.


Art. 32 - Copia e visione degli atti.


1. Chiunque abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute.

2. La visione può avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta; il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformità alle norme vigenti in materia.


Art. 33 - Impugnativa dei provvedimenti delle Sezioni e rappresentanza in giudizio.


1. La rappresentanza in giudizio per l'attività delle Sezioni spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.


Titolo IV
Controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)



Art. 34 - Controllo sugli atti delle Ipab.


1. Il controllo di legittimità sugli atti delle Ipab si svolge esclusivamente sulle deliberazioni concernenti:
a) bilanci e conti consuntivi;
b) regolamenti;
c) piante organiche, relativi ampliamenti e trasformazioni, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
d) acquisti e alienazioni immobiliari, nonché relative permute;
e) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
f) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a L. 50 milioni, o spese pluriennali per un valore complessivo superiore a L. 70 milioni;
g) trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a L. 50 milioni.

2. Per il procedimento di controllo e l'invio degli atti, si osservano le disposizioni di cui alla presente legge.

Titolo V
Indennità




Art. 35 - Indennità ai componenti.


1. Le sedute della Sezione sono retribuite fino a un massimo di centoventi per anno.

2. Al Presidente della Sezione è corrisposta un'indennità mensile di circa pari ai settanta per cento di quella massima prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i presidenti di province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti.

3. Agli altri componenti la Sezione è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità di presenza pari al doppio di quella prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i consiglieri di province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti.

4. L'indennità di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze di cui agli artt. 19 e 20.

5. Ai Presidenti e ai componenti delle Sezioni si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi, alle aspettative e al raddoppio dell'indennità di carica.

6. Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle adunanze di cui alla presente legge, in località che disti non meno di dieci chilometri da quella di abituale dimora, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo della benzina super. La distanza chilometrica va computata con riferimento alla località di lavoro, anziché a quella di abituale dimora, quando la prima località è più vicina a quella della seduta.

7. Ai Presidenti delle Sezioni o ai componenti degli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori della località ove ha sede la Sezione, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo, per il computo della distanza chilometrica, quanto disposto dal comma 6.

Titolo VI
Disposizioni finali




Art. 36 - Abrogazione.


1. E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 , e successive modificazioni e integrazioni.


Art. 37 - Norma finanziaria.


1. Le spese per il funzionamento delle Sezioni di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Per gli anni successivi le spese faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi esercizi finanziari.


SOMMARIO