crv_sgo_leggi

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 (BUR n. 3/1991)

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 'Norme per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti'

Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 (BUR n. 3/1991) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 33 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI"

Legge abrogata dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 (BUR n. 3/1991) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 33 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI"

Art. 1 - Modifica all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Il comma 1 dell'art. 1 dela legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituito:
"1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 52 e dalle lettere d) e f) dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della arepubblica 24 luglio 1977, n. 616, la presente legge detta i principi e i criteri fondamentali per la ristrutturazione e la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per l'autotrazione, nonché la normativa relativa agli impianti per natanti e quelli ad uso privato.
Art. 2 - Aggiunta di articolo
1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è aggiunto il seguente art. 2/bis:
"Art. 2/bis - Fattispecie escluse.
1. le disposizioni della presente legge non si applicano nel caso di:
a) impianti di carburanti situati sulle autostrade, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici;
b) trasferimenti della titolarità delle concessioni riguardanti tutti gli impianti di proprietà del richiedente, sempre che siano ubicati in due o più Regioni;
c) impianti avio per uso privato, gli impianti per natanti per uso privato nonché gli impianti per uso privato utilizzati escusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche".
Art. 3 - Modifica all'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
1. La lettera H) dell'art. 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituita:
"H) Modifica dell'impianto:
1) la sostituzione delle colonnine a un solo erogatore con altre a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
2) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti giàutilizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;
3) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi nell'ambito dei prodotti già autorizzati;
4) l'erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;
5) l'installazione di un miscelatore tra prodotti già autorizzati nonché la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettronici;
6) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;
7) la variazione dell'assetto e della posizione degli organi di coinvolgimento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori;
8) l'installazione di apparecchiature self-service post-pagamento nonché di apparecchi acccertatori di carta di credito.".
Art. 4 - Modifica all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è aggiunta la seguente lettera:
"e) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali".
Art. 5 - Modifica all'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. L'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituito:
"Art. 6 - Competenze comunali.
1. Le funzioni del comune, nel quadro del vigente ordinamento statale e della sub-delega di cui alla presente legge, nonché in conformità al piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 4 e alle direttive e criteri di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, sono:
a) concessione dell'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di carburante;
b) autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti per natanti e degli impianti per uso privato ad eccezione di quelli indicati alla lettera c) dell'art. 2/bis;
c) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità della concessione degli impianti stradali ad eccezione di quelli indicati alla lettera B9 dellart. 2/bis;
d) autorizzazione al rinnovo e al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lettera c) dell'art. 2/bis;
e) autorizzazione al trasferimento degli impianti per natanti e per uso privato, a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis, in altra località dello stesso comune;
f) concessione per il potenziamento degli impianti stradali;
g) autorizzazione al trasferimento degli impianti stradali da altro comune e da altra località dello stesso comune;
h) autorizzazione alla concentrazione degli impianti stradali;
i) autorizzazione all'installazione di appacchiature self-service pre-pagamento;
l) nulla-osta al trasferimento degli impianti stradali in altro comune;
m) provvedimento di chiusura degli impianti stradali concentrati in altro comune;
n) autorizzazione alla sospensione dell'esercizio degli impianti stradali e per natanti, a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;
o) dichiarazione di decadenza della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;
p) revoca della concessione degli impianti stradali e dell'autorizzazione degli impianti per natanti e per uso privato a eccezione di quelli indicati alla lett. c) dell'art. 2/bis;
q) proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione, modifica, trasferimento, concentrazione e potenziamento degli impianti di carburante;
r) fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di carburante;
s) fissazione dei turni di apertura infrasettimanale, domenicale e festiva nonché dei turni notturni;
t) applicazione delle sanzioni amministrative;
u) predisposizione delle proposte, da inviare alla Provincia, di razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante ricadenti nel proprio territorio ai sensi dell'art. 12".
Art. 6 - Aggiunta di articolo
1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , viene aggiunto il seguente art. 13/bis:
"Art. 13/bis - Rinnovi e nuove concessioni.
1. Al fine di realizzare una distribuzione razionale rispondente alle esigenze di una migliore dislocazione degli impianti, il piano regionale deve condizionare il rilascio di una nuova concessione o il trasferimento in altra zona alla concentrazione o alla chiusura di due impianti installati e funzionanti che abbiano erogato negli ultimi 12 mesi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di distribuzione di solo Gpl che, comunque, non possono superare il 6% del totale dei punti vendita di carburante della Regione.
3. Relativamente agli impianti situati nei centri storici non possono essere rinnovate concessioni con campatibili con la normativa urbanistica o con le vigenti disposizioni in materia di licenze di accesso.
4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma 3 le concessioni relative a impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole, nei piccoli centri abitati ove gli stessi costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburante e distino da altro impianto di distribuzione almeno 15 Km sulla viabilità ordinaria.".
Art. 7 - Aggiunta di articolo
1. Dopo l'art. 13/bis viene aggiunto il seguente art. 13/ter:
"Art. 13/ter - Potenziamento e modifiche degli impianti.
1. Nell'ambito degli obiettivi individuati dall'art. 7 il Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti indica:
a) i criteri cui gli organi competenti devono attenersi nell'autorizzare potenziamenti e modifiche degli impianti per favorire una distribuzione omogenea degli stessi sul territorio evitando le concentrazioni geografiche;
b) limitatamente alla distribuzione di Gpl, le distanze minime tra le singole stazioni in funzione del numero di abitanti della singola zona servita;
c) i requisiti degli impianti da potenziare e da dotare di apparecchiature self-service pre-pagamento o da trasferire in altra area;
d) i requisiti degli impianti da concentrare o da chiudere per ottenere una nuova concessione ovvero il trasferimento in altra area nonché per l'introduzione nell'impianto di nuovi carburanti.
2. L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente ovvero l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate a condizione che sia intervenuta rinuncia alla concessione di altro impianto regolarmente funzionante, che negli ultimi dodici mesi abbia effettivamente erogato carburanti.
3. I limiti indicati al comma 2 non operano per la benzina priva di piombo la cui erogazione va sempre autorizzata, né per gli impianti di metano che, tuttavia, vanno adeguatamente allocati secondo le norme di sicurezza e autorizzati con specifico provvedimento.
4. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità alle stazioni di rifornimento per mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.".
Art. 8 - Modifica all'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituito:
"Art. 14 - Procedure.
1. Le domande per il rilascio e il rinnovo delle concessioni, nonché le autorizzazioni al potenziamento, alle concentrazioni e al trasferimento di impianti stradali di carburante devono essere presentate al comune competente per territorio.
2. Le domande vengono respinte dal comune, entro trenta giorni dal ricevimento, qualora risultino prive dei documenti e dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del dpr 27 ottobre 1971, n. 1269 nonché in contrasto con i Piani regionale e provinciale di cui all'art. 4.
3. In ordine alle domande regolarmente presentate esprimono il proprio parere, su espressa richiesta del comune:
a) i vigili del fuoco, in merito alla sicurezza degli impianti;
b) l'ente proprietario della strada, in merito agli accessi stradali;
c) l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in merito agli aspetti tecnico-fiscali;
d) la Commissione provinciale per i beni ambientali ovvero la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici secondo le rispettive competenze, in merito agli aspetti ambientali, paesaggistici e monumentali, qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianti esistenti:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;
c) cambio di destinazione di serbatoi;
d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) installazione di attrezzature e accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.
5. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate al comune dove ha sede l'impianto e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. La corretta realizzazione delle modifiche dove risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'art. 17.
6. Il comune deve acquisire i soli pareri dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco per il rilascio di autorizzazioni concernenti l'installazione, il potenziamento, il trasferimento e l'esercizio di impianti ad uso privato ubicati all'interno di stabilimenti, magazzini e simili che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa.
7. Vanno pure richiesti i soli pareri dellU.t.i.f. e dei Vigili del fuoco anche nei casi di autorizzazioni concernenti l'installazione di nuovi distributori per prodotti già esistenti nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento.
8. Per gli impianti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti deve essere richiesto il parere, oltre che dell'U.t.i.f. e dei Vigili del fuoco, anche dell'autorità competente del demanio.
9. Tutte le domande, ad eccezione di quelle di cui al comma 4 e corredate dei suddetti parere, vengono trasmesse, per il parere di competenza, dal comune alla Commissione consultiva regionale o provinciale carburanti a seconda delle rispettive competenze.
10. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 17.
11. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che provvederà ad inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione all'U.t.i.f. competente per territorio.
12. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti anche quando singoli distributori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni o autorizzazioni.
13. I provvedimenti di concessione o autorizzazione emanati dal comune sono resi pubblici mediante avviso affisso per quindici giorni all'albo pretorio con la specificazione del relativo titolare e dell'oggetto.
14. Contro il provvedimento comunale è ammesso ricorso al Presidente della Giunta provinciale entro i termini e con le modalità di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.".
Art. 9 - Aggiunta di articolo
1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 è aggiunto il seguente art. 15/bis:
"Art. 15/bis - Rapporto tra impianto e area di servizio.
1. In un'area di servizio non può esistere più di un impianto.
2. Più concessioni intestate al medesimo concessionario e relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più concessioni intestate a concessionari diversi e relativi ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio comportano tanti impianti quanti sono i concessionari. Detti impianti a eccezione di quello il cui titolare della concessione è anche titolare degli accessi, possono continuare a funzionare sino alla scadenza delle relative concessioni o essere trasferiti in altra zona.
4. Il trasferimento di cui al comma 3 deve essere richiesto prima della scadenza della concessiona a pena di decadenza.".
Art. 10 - Aggiunta di articolo
1. Dopo l'art. 15/bis è aggiunto il seguente art. 15/ter:
"Art. 15/ter - Capacità tecnico-organizzativa.
1. Non possono essere rilasciate nuove concessioni e non possono essere rinnovate concessioni a soggetti privi della sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire il regolare espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburante.
2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria si applica l'articolo 5 del dpr n. 1269/1971.".
Art. 11 - Modifica all'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 viene aggiunto il seguente comma:
"6/bis. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 3, lettera O), può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso, invitando la ditta a provvedere al suo trasferimento non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza il sindaco può ordinare la revoca dell'impianto.".
Art. 12 - Modifica all'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Dopo la lettera d), del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 viene aggiunta la seguente lettera:
"e) un dipendente comunale incaricato del settore che svolge le funzioni di segreteria.".
2. Il comma 2 dell'art. 17 viene abrogato.
Art. 13 - Modifica all'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituito:
"1. E' istituita, presso ciascuna provincia, una Commissione consultiva provinciale carburanti, composta da:
a) il Presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da lui delegato che la presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dei beni ambientali designati dalla giunta provinciale;
c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idorcarburi;
d) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera;
e) un rappresentante designato dall'organizzazione sindacale a carattere nazionale della catgegoria dei commercianti all'ingrosso di prodotti petroliferi più rappresentativa nella provincia;
f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori più rappresentative nella provincia;
g) un rappresentante designato dall'Automobile club italiano;
h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
i) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di gas di petrolio liquefatto;
l) un rappresentante designato dall'associazione più rappresentativa dei concessionari, dei trasportatori e distributori di metano;
m) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione competente per territorio o un suo delegato;
n) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco o un suo delegato;
o) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade.".
Art. 14 - Modifica all'art. 28 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 , è così sostituito:
"4. I pareri di cui alle lettere a), f), g), h) e i) del precedente art. 6 restano di competenza della Commissione consultiva regionale carburanti fino all'approvazione del Piano provinciale della rete di distribuzione carburanti.".
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO