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Legge regionale 6 settembre 1991, n. 21 (BUR n. 80/1991)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 21 (BUR n. 80/1991) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 21 (BUR n. 80/1991) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Art. 1
1. A norma dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1991 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1990.
Art. 2
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 863.162.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1991, è accertato in lire 1.530.072.854.696.
2. La differenza di lire 666.910.854.696 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1991 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 419.682.809.606 per il trasferimento all'esercizio finanziario 1991 di spese finanziarie da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1990;
b) quanto a lire 247.228.045.090 per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'art. 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
Art. 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1991, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
3.229.857.543.921
3.018.313.290.551
Variazioni in diminuzione
725.864.000.000
988.168.193.334
Variazione netta
2.503.993.543.921
2.030.145.097.217
Art. 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
3.428.765.804.241
3.669.814.601.688
Variazioni in diminuzione
924.772.260.320
1.639.669.504.471
Variazione netta
2.503.993.543.921
2.030.145.097.217
Art. 5
1. Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'art. 9 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 , per effetto delle variazioni indicate nella tabella "D", sono così determinati:
- il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 1.400.000.000 per l'esercizio 1991 e in lire 800.000.000 per l'esercizio 1992;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (Cap. 80230) in lire 49.975.000.000 per l'esercizio 1991, in lire 117.000.000.000 per l'esercizio 1992 e in lire 113.500.000.000 per l'esercizio 1993;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale finanziato da specifiche assegnazioni statali (Cap. 80251) in lire 40.067.000.000 per l'esercizio 1991, in lire 24.000.000.000 per l'anno 1992 e in lire 8.000.000.000 per l'anno 1993.
Art. 6
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra i totali delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1991, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella "E" allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'art. 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui nell'esercizio 1991 per un importo complessivo di lire 91.000.000.000.
2. A norma dell'art. 9, lett. h) dello Statuto della Regione, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore all'1,50% del tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 15 anni.
3. Nel caso di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso si intende riferita al tasso iniziale dell'operazione medesima al momento della stipula.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore all'1 gennaio 1992.
8. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 11 miliardi a partire dall'esercizio 1992 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 (Capitoli 86200 e 86650).
Art. 7
1. Per far fronte alla quota a carico della Regione della maggiore spesa sanitaria 1990 di cui all'art. 3/bis lett. a) del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262 convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, è autorizzata la contrazione di un mutuo nell'esercizio 1991 per un importo massimo di lire 200 miliardi (Capitolo 9645).
2. A norma dell'art. 9 lett. h) dello Statuto della Regione per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore all'1,50% del tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 15 anni.
3. Nel caso di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso di intende riferita al tasso iniziale dell'operazione medesima al momento della stipula.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L'ammortamento del mutuo di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore all'1 gennaio 1992.
8. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 31 miliardi a partire dall'esercizio 1992 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 (Capitoli 86101 e 86601).
Art. 8
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione del bilancio di previsione 1991, dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
- Azienda regionale delle Foreste (A.R.F.) (deliberazioni n. 43 del 15 maggio 1991, n. 59 del 28 giugno 1991 e n. 86 del 23 luglio 1991):
- Ente Parco dei Colli Euganei (deliberazione n. 5 del 28 giugno 1991);
- Istituto Lattiero-Caseario e di Biotecnologie Agro-Alimentari di Thiene (deliberazione n. 51 dell'11 giugno 1991);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Verona (deliberazione n. 24 del 26 giugno 1991);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Venezia (deliberazione n. 125 del 29 giugno 1991);
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.S.U.) di Padova (deliberazione n. 6 del 28 giugno 1991);
- Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto (E.S.A.V.) (deliberazione n. 13 del 15 giugno 1991).
2. Sono altresì approvate le deliberazioni di variazione del bilancio 1990 dell'Istituto Regionale per le Ville Venete n. 43 del 17 dicembre 1990 e dell'Azienda Regionale delle Foreste n. 133 del 28 ottobre 1990.
Art. 9
1. La denominazione dei seguenti capitoli, iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991, è così modificata:
- Cap. 72055 - "Attività di formazione professionale: somma finanziata con F.S.E. obiettivo 2 - Asse 1-4 e assistenza tecnica";
- Cap. 72057 - "Attività di formazione professionale: somma finanziata con F.D.R. obiettivo 2 - Asse 1-4 e assistenza tecnica";
- Cap. 72059 - "Attività di formazione professionale: somma finanziata con F.S.E. obiettivo 5b - Asse 5 e assistenza tecnica";
- Cap. 72061 - "Attività di formazione professionale: somma finanziata con F.D.R. obiettivo 5 - Asse 5 e assistenza tecnica".
Art. 10
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, approvato dall'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 , sono apportate le seguenti variazioni nette in aumento dell'entrata e della spesa come da allegata tabella "F":
- per l'anno 1991 lire 2.503.993.543.921
- per l'anno 1992 lire 229.500.000.000
- per l'anno 1993 lire 152.000.000.000
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATI OMESSI
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 21 RELATIVA A:

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991


Tabella A - Residui attivi e passivi da riportare in bilancio

Tabella B - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Tabella C - Variazione allo stato di previsione della spesa

Tabella D - Variazione da apportare ai fondi globali

Tabella E - Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo del ricorso al credito

Tabella F - Variazioni da apportare al bilancio pluriennale 1991 – 1993


SOMMARIO