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Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991)
Modifica della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 37 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"
SOMMARIO
- Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991) (Abrogata)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 37 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, N. 37 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"
-
- Art. 1 - Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 2 - Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37, è così sostituito:
- Art. 3 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 4 - Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 5 - Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 6 - Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 7 - Modifica dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 8 - Modifica dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 9 - Modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 10 - Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 11 - Modifica dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 12 - Modifica dell'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 13 - Modifica dell'art. 30 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 14 - Modifica dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 15 - Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.
- Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza.
-
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 37 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"
Art. 1 - Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , sono così sostituite:
"f) i servizi complementari forniti;
g) l'eventuale somministrazione di pasti e bevande.".
Art. 2 - Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"Art. 6 - Classificazione e ricorsi.
1. Gli esercizi dei affittacamere sono classificati nelle categorie I, II, III e IV in relazione ai requisiti posseduti secondo l'allegata tabella A.
2. La classificazione è obbligatoria e l'attestato relativo è esposto nei locali in modo ben visibile a tutti gli alloggiati.
3. La classificazione degli esercizi di affittacamere è effettuata dalla Giunta provinciale, sentita l'Amministrazione comunale e l'Azienda di promozione turistica, ove esistente, e ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, è necessario provvedere a una diversa classificazione. I pareri, richiesti dalla Giunta provinciale, devono essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta provinciale provvede senza ulteriori dilazioni. La classificazione è assegnata, in via provvisoria, sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 4, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda ed è attribuita, invia definitiva, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione provinciale. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che il Presidente della Giunta regionale si sia pronunciato il ricorso si intende respinto.
4. Al fine di ottenere la classificazione, gli interessati devono produrre all'Amministrazione provinciale una domanda, contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima; tale domanda è compilata su apposito modello fornito dalla Giunto regionale, e deve indicare se vengono somministrati alimenti e bevande.".
Art. 3 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"1. La Giunta provinciale, entro il 31 maggio 1992, provvede alla classificazione degli esercizi di affittacamere esistenti alla data del 12 agosto 1988.".
Art. 4 - Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 sono soppresse le parole "e imposta di soggiorno, ove applicata".
Art. 5 - Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. L'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"Art. 10 - Definizione.
1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per la locazione ai turisti senza l'offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Per immobili arredati si intendono le unità abitative arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, che sono date in locazione ai turisti, entro i termini temporali indicati nel comma 1, per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
3. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati tutti i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni, cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas riscaldamento;
d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
e) recapito e ricevimento ospiti.
4. Agli effetti del comma 1 si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione organizzata non occasionale di 3 o più case o appartamenti a uso turistico.
5. Le Province provvedono alla classificazione, ai fini della determinazione dei prezzi massimi, delle case e degli appartamenti locati a uso turistico con i criteri di cui all'art. 12.".
Art. 6 - Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. L'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"Art. 11 - Obblighi amministrativi.
1. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, deve richiedere preventiva autorizzazione al sindaco del Comune in cui si svolge l'attività, indicando:
a) generalità del richiedente;
b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
c) i periodi di esercizio dell'attività;
d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
e) ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.
2. Alla richiesta devono esser allegati:
a) certificato di abitabilità per ogni singola casa o appartamento;
b) attestato di classificazione, rilasciato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 12.
3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è, inoltre, tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Chi esercita l'impresa di affittare case e appartamenti per vacanze deve possedere i requisiti prescritti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, di quelle di pubblica sicurezza e di ogni altra comunque prescritta dalla legislazione vigente.
5. I titolari o gestori esercenti la suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio (Rec) prevista dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
6. Il sindaco dà comunicazione alla Giunta regionale, alla Giunta provinciale competente e alla Apt, ove esista, di tutti i provvedimenti adottati.".
Art. 7 - Modifica dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"1. La Giunta provinciale, entro il 31 maggio 1992, provvede alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data del 12 agosto 1988.".
Art. 8 - Modifica dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. L'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"Art. 14 - Denuncia dei prezzi.
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, gli esercenti denunciano alla Giunta provinciale i prezzi massimi, comprensivi di Iva, distinti per categoria, relativi alle diverse possibilità di alloggio, che intendono applicare a valere dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Per i Comuni classificati montani, ai sensi della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i prezzi hanno validità dal successivo 1 dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata entro 10 giorni dalla disponibilità dell'immobile.
4. In applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le Associazioni di categoria, entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. A tal fine le Province, entro il 30 settembre di giorni anno inviano alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste dalla categoria.".
Art. 9 - Modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è inserito l'art. 15/bis:
"Art. 15/bis - Case e appartamenti ammobiliati per uso turistico.
1. Non sono soggetti alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione, per brevi periodi, a forestieri, negli ambiti turisticamente rilevanti come definiti dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza però la fornitura dei servizi essenziali e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 10.".
Art. 10 - Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
Art. 11 - Modifica dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i gestori denunciano alla Giunta provinciale i prezzi massimi, relativi ai servizi prestati, che intendono applicare a valere dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.".
Art. 12 - Modifica dell'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
Art. 13 - Modifica dell'art. 30 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. L'art. 30 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
"Art. 30 - Definizione e caratteristiche.
1. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a 60 giorni all'anno, offrono ospitalità a persone e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile e per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
2. Il Comune rilascia il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità di cui al comma 1 e la presenza dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.".
Art. 14 - Modifica dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 sono soppresse le parole: "e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno".
Art. 15 - Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
1. Il punto 2) della tabella A allegata alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così modificato:
"2) Ubicazione
- centro storico o centrale
coefficiente 1.30
- semiperiferica
coefficiente 1.20
- zone di pregio particolare site nella zona agricola
coefficiente 1.20
- periferica
coefficiente 1.00
- agricola
coefficiente 0.85
N.B. - L'ubicazione può intendersi riferita alle attrattive turistiche della località.".
Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 6 settembre 1991, n. 26 (BUR n. 81/1991) (Novellazione)
- MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1988, n. 37 "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE"
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-
- Art. 1 - Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 2 - Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 , è così sostituito:
- Art. 3 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 4 - Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 5 - Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 6 - Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 7 - Modifica dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 8 - Modifica dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 9 - Modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 10 - Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 11 - Modifica dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 12 - Modifica dell'art. 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 13 - Modifica dell'art. 30 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 14 - Modifica dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 15 - Modifica della tabella A allegata alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 .
- Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza.