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Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3 (BUR n. 6/1991)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 'Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia'

Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3 (BUR n. 6/1991) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA"

Legge abrogata dall’articolo 40, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 3 (BUR n. 6/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1989, n. 31 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA"


Art. 1 - Modifica dell'art. 3 Piano regionale faunistico venatorio.


1. Al comma4 dell'art. 3, dopo le parole "ivi indicate" di aggiungono le seguenti: "stabilendo, fino all'approvazione dei regolamenti applicativi della presente legge, i tempi per l'iscrizione dei cacciatori alle aree di gestione sociale".


Art. 2 - Modifica dell'art. 5 Gestione sociale del territorio.


1. Il comma 6 dell'art. 5 è così sostituito:
"6. Chi esercita la caccia in un'area a gestione sociale può svolgere attività venatoria anche in riserve comunali alpine in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale".


Art. 3 - Modifica dell'art. 10 Armi, arnesi e altri modi di caccia.


1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 10 è così sostituita:
"a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, semiautomatico o automatico, con caricatore limitato a contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 e con camera di scoppio non superiore a mm. 77;".


Art. 4 - Modifica dell'art. 11 Calendario venatorio.


1. Il comma 19 dell'art. 11 è così sostituito:
"19. Le Giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, sull'intero territorio di loro competenza, l'abbattimento selettivo di esemplari di ungulati, anche in tempo di caccia chiusa, nonché la cattura per il loro trasferimento in zone più idonee. Possono altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, vietare o limitare l'abbattimento di ungulati nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi.".


Art. 5 - Modifica dell'art. 13 Caccia nella zona faunistica delle Alpi.


1. Il comma 7 dell'art. 13 è così sostituito:
"7. Chi esercita la caccia in una riserva comunale alpina può svolgere attività venatoria anche in aree a gestione sociale in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale.".

2. Il comma 16 dell'art. 13 è così sostituito:
"16. Anche in tempo di caccia chiusa, ove ricorrono accertate ragioni sanitarie o validi motivi di natura biologica, le giunte provinciali autorizzano agenti venatori che operano nell'ambito provinciale o esperti che abbiano superato apposito esame a procedere alla cattura o all'abbattimento selettivo di selvaggina ungulata, mediante l'uso di mezzi idonei e fucili con munizioni a palla e a canna rigata.".

Art. 6 - Modifica dell'art. 14 Cattura e uccisione di storni e passeri o di animali predatori. Controllo delle specie cacciabili.


1. Il comma 3 dell'art. 14 è così integrato: dopo le parole "agenti venatori dipendenti", aggiungere le parole "o a esperti, che abbiano superato apposito esame, e appositamente autorizzati".

Art. 7 - Modifica dell'art. 32 Divieto di caccia su terreni in coltura specializzata o in attualità di coltivazione.


1. Il comma 5 dell'art. 32 è così sostituito:
"5. E' inoltre vietata la caccia in qualunque forma: negli erbai autunno-vernini di crocifere, nelle colture di leguminose, graminacee e di mais di granella e da foraggio, fino al raccolto, e nei prati naturali e artificiali prossimi a maturazione, purchè tabellati.".

Art. 8 - Modifica dell'art. 34 - Allenamento e addestramento dei cani da caccia. Gare cinofile.


1. Il comma 3 dell'art. 34 è così sostituito:
"5. Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale e internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti e non iscritti al L.o.i., organizzate dall'E.n.c.i. o da organizzazioni venatorie riconosciute, il Presidente della giunta provinciale, sentita la C.t.c.p.c., può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito a zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, ad aziende faunistico-venatorie, agro-venatorie, riserve comunali alpine e aree a gestione sociale, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con spari a salve. Può altresì autorizzare su richiesta di associazioni venatorie e cinofile, sentita la C.t.c.p.c., l'utilizzo temporaneo di aree, di dimensioni non inferiori a 5 ettari e non superiori a 30 ettari, per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con sparo a salve. L'autorizzazione avviene previo assenso dei proprietari, possessori, o conduttori di fondi interessati.".


Art. 9 - Modifica dell'art. 58 Tasse di concessione regionale in materia di caccia.


1. L'art. 58 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , è così sostituito:
"Articolo 58 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia.
1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatori, per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di appostamento fisso, all'istituzione di aziende faunistiche venatorie e dei centri privati di produzione selvaggia sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni.
2. Il pagamento delle tasse delle tasse sulle concessioni regionali deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto, Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, sulla base della residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio e sulla base del luogo dove ha sede l'appostamento fisso, l'azienda faunistica venatoria e i centri privati di produzione selvaggina.".


Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.


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