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Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991)

Interventi per favorire l'attuazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991)

INTERVENTI PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. (1)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, disciplina con la presente legge gli interventi di cui all’articolo 2. ( 2)

Art. 2 - Tipologie di interventi e modalità.

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:
a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all'attuazione del Testo unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni;
b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell’innovazione e della qualità dagli stessi organizzate;
c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale, determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali. ( 3)

Art. 2 bis - Iniziative per l’attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di sportello unico.

1. Per favorire l’attuazione da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite con l’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Giunta regionale può promuovere attività di studio e di sperimentazione dirette a facilitare le strutture comunali preposte alla realizzazione e gestione dello sportello unico per l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti il procedimento e gli adempimenti relativi alle procedure di autorizzazione all’insediamento di attività produttive. ( 4)

Art. 3 - Norma finanziaria.

omissis ( 5)


Note

( 1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , in precedenza sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 in precedenza i benefici della legge sono stati estesi alle Comunità montane da art. 2 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 29 .
( 2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 , in precedenza sostituito da comma 2 art. 3 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 3) Articolo così sostituito da coma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 .
( 4) Articolo inserito da comma 2 art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 (BUR n. 107/1991)

INTERVENTI PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche della legge 8 giugno 1990, n. 142 e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli Enti locali, nonchè interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.
2. Per la realizzazione dei seminari e dei corsi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale di Università, Istituti e Centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni.
Art. 2 - Modalità degli interventi.

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è effettuata, con la collaborazione degli Organismi rappresentativi degli Enti locali della Regione utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali, di Ordini professionali e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Le iniziative di cui alla presente legge sono aperte alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgano compiti particolarmente attinenti all'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. All'onere di lire cinquecento milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1991, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese correnti, capitolo 80210, partita n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo 3470 denominato "Interventi per favorire l'attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali" con lo stanziamento di lire cinquecento milioni per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3470 verrà determinato con la legge annuale di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .


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