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Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 (BUR n. 107/1991)

Disposizioni in tema di forme associative e cooperative fra enti locali

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 (BUR n. 107/1991)

DISPOSIZIONI IN TEMA DI FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE FRA ENTI LOCALI.

Art. 1 - Abrogazione di norme regionali in tema di Consorzi fra Enti locali.

1. In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogate tutte le disposizioni regionali che prevedono l'approvazione degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei Consorzi tra Enti locali.
2. In particolare sono soppresse le parole "anche consorziali" nell' art. 4 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , e la lettera a) del n. 5 dell' art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .

Art. 2 - Contributi regionali.

1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e, compatibilmente con la natura dell'attività svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere destinatari dei benefici.


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 31 (BUR n. 107/1991)

DISPOSIZIONI IN TEMA DI FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE FRA ENTI LOCALI.

Art. 1 - Abrogazione di norme regionali in tema di Consorzi fra Enti locali.

1. In applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogate tutte le disposizioni regionali che prevedono l'approvazione degli atti costitutivi, modificativi ed estintivi dei Consorzi tra Enti locali.
2. In particolare sono soppresse le parole "anche consorziali" nell'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , e la lettera a) del n. 5 dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
Art. 2 - Contributi regionali.

1. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali di settore a favore dei Consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e, compatibilmente con la natura dell'attività svolta, ai Comuni e alle Province che stipulino tra loro apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le convenzioni indicano l'Ente incaricato di presentare la domanda e di provvedere all'introito dell'eventuale contributo regionale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui all'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i Consorzi esistenti cessano di essere destinatari dei benefici.


SOMMARIO