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Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 (BUR n. 107/1991)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 'Disciplina dell'artigianato', già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27

Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 (BUR n. 107/1991) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO", GIÀ MODIFICATA CON LEGGI REGIONALI 6 GIUGNO 1989, N. 16 E 10 AGOSTO 1989, N. 27

Legge abrogata da lett. f) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 ..


SOMMARIO
Legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 (BUR n. 107/1991) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO", GIÀ MODIFICATA CON LEGGI REGIONALI 6 GIUGNO 1989, N. 16 E 10 AGOSTO 1989, N. 27

Art. 1 - Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche.

1. L'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 9 - Cancellazione dall'albo.
1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi asistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1985, n. 443.

6. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.".


Art. 2 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
"2bis. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultante dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi, scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.".


Art. 3 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche.

1. L'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

"Art. 22 - Competenze dovute ai membri delle Commissioni.
1. Ai componenti delle Commissioni provinciali regionali per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute previste dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del trenta per cento ai presidenti della Commissione regionale per l'artigianato e ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato e del sessanta per cento al presidente di quest'ultima.".


Art. 4 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

"1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'Albo o che abbiano almeno presentato la domanda di iscrizione oltre il trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, il diritto di voto è esercitato dal socio allo scopo espressamente delegato.".


Art. 5 - Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche.

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche è così sostituito:

"3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali della imprese artigiane. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire, previo decreto del Presidente della Giunta regionale che ne stabilisce la data e dispone l'avvio delle relative procedure, entro il 31 dicembre 1994,.
Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.


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