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Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 34 (BUR n. 114/1991)

Modificazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 34 (BUR n. 114/1991) (Abrogata)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 34 (BUR n. 114/1991) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE"

Art. 1 - Modifica dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. Sono abrogate le lett. a), e), m) e w) del comma 2 dell'art. 4, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

Art. 2 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. La lett. h) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituita:
"h) Dipartimento per le politiche dei flussi migratori".

Art. 3 - Modifica dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"2. La Segreteria regionale per il territorio si articola in:
a) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente;
b) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
c) Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
d) Dipartimento per i parchi, le riserve naturali e i servizi del territorio;

Area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti:
e) Dipartimento per i lavori pubblici;
f) Dipartimento per l'edilizia abitativa;
g) Dipartimento per la protezione civile;
h) Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
i) Geni civili regionali.".

Art. 4 - Modifica dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. E' abrogata la lett. d) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

Art. 5 - Modifica dell'art. 11 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"2. La Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative si articola in:
a) Dipartimento per le attività culturali;
b) Dipartimento per i servizi formativi;
c) Dipartimento per il coordinamento delle attività formative, l'orientamento e il diritto allo studio;
d) Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali.".

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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