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Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 35 (BUR n. 114/1991)

Contributo straordinario in favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i minori introiti derivanti da agevolazioni tariffarie

Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 35 (BUR n. 114/1991) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 35 (BUR n. 114/1991)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER I MINORI INTROITI DERIVANTI DA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 1 - Finalità

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, per l'anno 1991, di lire 800.000.000 (ottocentomilioni), in favore delle aziende di trasporto pubblico locale operanti nel Veneto, al fine di reintegrare i minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie istituite dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e applicate nella Regione Veneto, con legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , modificata e integrata dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 .

Art. 2 - Interventi

1. La concessione e l'erogazione dei benefici avvengono, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle percorrenze ritenute ammissibili ai fini della concessione dei contributi in conto esercizio previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 3 - Norma finanziaria

1. All'onere di lire 800.000.000 (ottocentomilioni) derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , del fondo globale di cui al capitolo 80210 partita n. 2 "Agevolazioni tariffarie in favore di categorie protette in attuazione dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 " del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 è istituito il capitolo 45754 denominato "Contributo straordinario a favore delle aziende di trasporto pubblico locale per i nuovi introiti derivanti da agevolazioni tariffarie" con lo stanziamento di lire 800.000.000 (ottocentomilioni).


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