crv_sgo_leggi

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36 (BUR n. 115/1991)

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991

Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36 (BUR n. 115/1991) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 36 (BUR n. 115/1991) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1991

Art. 1
1. Al bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1991, approvato con legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7 , sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella A.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , è approvata la variazione del bilancio 1991 dei seguenti Enti dipendenti della Regione:
- Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Venezia
(deliberazione n. 27 del 3 ottobre 1991);

- Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) di Verona
(deliberazione n. 40 del 18 settembre 1991);

- Istituto di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV)
(deliberazione n. 44 del 20 settembre 1991);

- Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)
(deliberazione n. 40 del 20 settembre 1991);

- Azienda Regionale delle Foreste (ARF)
(deliberazioni n. 136 e n. 138 del 14 novembre 1991).
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




ALLEGATO OMESSO


SOMMARIO