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Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5 (BUR n. 6/1991)
Proroga straordinaria della durata degli organi delle aziende di promozione turistica
Sommario
“Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5 (BUR n. 6/1991) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROROGA STRAORDINARIA DELLA DURATA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 18 gennaio 1991, n. 5 (BUR n. 6/1991) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROROGA STRAORDINARIA DELLA DURATA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA
Articolo unico
1. La durata in carica degli organi di amministrazione delle aziende di promozione turistica, istituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordinamento dell'organizzazione turistica della Regione e comunque non oltre il 30 giugno 1991. In caso di manifesta impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale, è autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali organi e a nominare un commissario che esercita le funzioni per il periodo della proroga.
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