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Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991)

Norme per l'istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile

Sommario: Legge Regionale 8/1991
S O M M A R I O
Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991)

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE. (1)

Titolo I
Norme generali

Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile.

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , il Parco naturale regionale del fiume Sile come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. ( 2)

2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile, situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.

Art. 2 - Finalità. (3)


1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.


Titolo II
Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione (4)

Art. 3 - Contenuti del piano ambientale.


1. Il piano ambientale di cui all' art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici piani ambientali anche con articolazioni diverse;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente Parco;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonchè‚ la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibilà con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate;
l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 ( 5) , e delle zone archeologiche;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
1) percorsi pedonali e ciclabili;
2) strade carrabili non asfaltate;
3) strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
4) strade carrabili asfaltate;
5) percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle Amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 ( 6) e 27 giugno 1985, n. 61 ( 7) ;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e dalle "grafie e simbologie regionali unificate";
m) le zone nelle quali è consentita la navigazione a motore, fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori;
n) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura anche mediante apposito regolamento.

4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del dpr 24 maggio 1988, n. 236 e in conformità con l'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.

Art. 4 - Elaborati del piano ambientale.


1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonchè‚ l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonchè‚ la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale.


1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente Parco di cui all' art. 15 ed è redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli Enti territoriali interessati.

2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2 dell' art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.

3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli Enti di cui al comma 2.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente dell'Ente Parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.

5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell' art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonchè‚ di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano è depositato presso la segreteria delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati a disposizione del pubblico. ( 8)

6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Art. 6 - Efficacia del piano ambientale.


1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell' art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.).

3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi.

Art. 7 - Varianti al piano ambientale.


1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8 - Classificazione delle aree protette.


1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 9, 10 e 11 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona di riserva naturale generale;
b) zona agricola;
c) zona di urbanizzazione controllata.

2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati artt. 9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.

Art. 9 - Zone di riserva naturale generale.


1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla forestazione naturalistica.

6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso regolamentato.

7. Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.

8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni ambientali.

9. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente riservate.
L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area.
Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire le norme cui dovranno sottostare le attività produttive presenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'area.

10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di rimboschimento del paesaggio fluviale.

11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;
b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Parco;
h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici. ( 9)

12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonchè‚ il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;
d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;
e) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia. ( 10)

Art. 10 - Zone agricole.


1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.

2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonchè la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa autorizzazione delle autorità competenti;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Parco;
f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
i) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola;
l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente. ( 11)

5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di cui all' art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici;
c) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq.;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia. ( 12)

6. All'interno delle zone agricole il piano ambientale individua le zone agro-silvo-pastorali.

7. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla rilevante presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi all'assetto poderale ed alle forme produttive tradizionali.

8. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la conservazione degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti, nonchè col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di siepi.

9. All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.

Art. 11 - Zone di urbanizzazione controllata.


1. All'interno delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perchè costitutive dell'ecosistema originario o perchè funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.

2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.

3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali ed individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.

4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.

5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.

Art. 12 - Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione.


1. In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti:
a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia;
b) l'apertura di cave;
c) le discariche di qualsiasi tipo;
d) lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche
pericolose, sostanze radioattive;
e) i centri di raccolta e di rottamazione.

Art. 13 - Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna.


1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 ( 13) e fino all'entrata in vigore del piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza.

2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio della pesca, riservando altresì parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera.

3. All'interno del Parco è vietata ogni forma di caccia.

4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente Parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura con mezzi selettivi.

5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per le aree limitrofe al perimetro del Parco.

Art. 14 - Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.


1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente Parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.

2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonchè l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente Parco;
b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e dell'piscicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse.

4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:
a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque ecocompatibili;
c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi di recupero forestale;
d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

Titolo III
Ente e strumenti di gestione

Art. 15 - Ente di gestione.


1. La gestione del Parco è affidata a un Ente istituito con la presente legge e denominato "Ente Parco".

Art. 16 - Regolamento dell'Ente Parco.


1. Il regolamento dell'Ente Parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'Ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge.

Art. 17 - Funzioni e organi dell'Ente.

omissis ( 14)

Art. 18 - Consiglio.

omissis ( 15)

Art. 19 - Comitato esecutivo.

omissis ( 16)

Art. 20 - Presidente dell'Ente parco.

omissis ( 17)

Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico.

omissis ( 18)

Art. 22 - Consulta per il Parco.

omissis ( 19)

Art. 23 - Personale.

omissis ( 20)

Art. 24 - Direttore del Parco.

omissis ( 21)

Art. 25 - Vigilanza.


1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente Parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonché‚ delle strutture tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente autorità competente.

6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 26 - Sanzioni.


1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché‚ delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché‚ per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente Parco.

3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente Parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27 - Controllo sugli atti.

(omissis) ( 22)

Art. 28 - Controlli.

(omissis) ( 23)

Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti.

omissis ( 24)

Art. 30 - Finanziamento.


1. L'Ente Parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni.

Art. 31 - Norma finanziaria.


1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all' art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire 200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili già adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attività del Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale. ( 25)

2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione dei Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

3. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 32 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.


1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività dell'Ente Parco.

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 33 - Norma finale.


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Note

( 1) Vedi il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
( 2) Si omette la planimetria.
( 3) Vedi art.59 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che detta disposizioni in materia di protezione e valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile.
( 4) Il termine per l'adozione del piano ambientale è prorogato al 31 ottobre 1994. Vedi art. 5, comma 4, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 5) La legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.
( 6) La legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.
( 7) Gli artt. da 1 a 75, l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art. 49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 , l’art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma 4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 , l’art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 come modificato da comma 9 dell’art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1, lett. a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
( 8) Si trattava della Commissione Tecnica regionale prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 abrogato dall’articolo 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 nel cui titolo IV (articoli 23 e seguenti) è stata ridisciplinata la materia successivamente la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’articolo 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27. Inoltre si segnala che l’azienda regionale delle foreste è stata soppressa dall’articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agroalimentare denominata Veneto Agricoltura; successivamente la legge regionale n. 35/1997 è stata abrogata dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 istitutiva dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
( 9) Le misure di salvaguardia si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 10) Le misure di salvaguardia si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 11) Le misure di salvaguardia si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 12) Le misure di salvaguardia si applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 1994, n. 11 .
( 13) La legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 è stata abrogata dall'art. 36 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 che ha ridisciplinato la materia.
( 14) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 15) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 16) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 17) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 18) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 19) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 20) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 21) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 22) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
( 23) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
( 24) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
( 25) Vedi interpretazione autentica fatta da art. 9, legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 8/1991
S O M M A R I O
Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 (BUR n. 10/1991)

NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE.

Titolo I
Norme generali

Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile.

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , il Parco naturale regionale del fiume Sile come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile, situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.

Art. 2 - Finalità.


1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.


Titolo II
Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione


Art. 3 - Contenuti del piano ambientale.


1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) le suddivisioni del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11; per zone omogenee possono essere redatti specifici piani ambientali anche con articolazioni diverse;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente Parco;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonchè‚ la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibilà con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate;
l) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , e delle zone archeologiche;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
1) percorsi pedonali e ciclabili;
2) strade carrabili non asfaltate;
3) strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
4) strade carrabili asfaltate;
5) percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle Amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e alle caratteristiche dei terreni come previsto dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e dalle "grafie e simbologie regionali unificate";
m) le zone nelle quali è consentita la navigazione a motore, fissando i limiti in relazione alla potenza dei motori;
n) le modalità per l'esercizio dell'attività di piscicoltura anche mediante apposito regolamento.

4. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.

5. In particolare il piano ambientale individua le aree esterne al perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto ai sensi del dpr 24 maggio 1988, n. 236 e in conformità con l'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento del Consiglio regionale in data 1 settembre 1989, n. 962.
Art. 4 - Elaborati del piano ambientale.


1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonchè‚ l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonchè‚ la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
Art. 5 - Procedimento di formazione del piano ambientale.


1. Il piano ambientale è adottato dall'Ente Parco di cui all'art. 15 ed è redatto avvalendosi degli studi e documenti già predisposti dagli Enti territoriali interessati.

2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni di cui al comma 2 dell'art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.

3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo degli Enti di cui al comma 2.

4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni il Presidente dell'Ente Parco, entro 60 giorni, trasmette alla Regione il piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.

5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonchè‚ di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e il relativo piano è depositato presso la segreteria delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.

6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Art. 6 - Efficacia del piano ambientale.


1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell'art. 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , e l'efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.).

3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti speciali anche in tempi successivi.
Art. 7 - Varianti al piano ambientale.


1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3, sono adottate dall'Ente Parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.
Art. 8 - Classificazione delle aree protette.


1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 9, 10 e 11 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone:
a) zona di riserva naturale generale;
b) zona agricola;
c) zona di urbanizzazione controllata.

2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati artt. 9, 10, 11 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del Parco.
Art. 9 - Zone di riserva naturale generale.


1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che rappresentano particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l'ambiente fluviale.

2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

3. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali propri dell'ambiente.

4. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i criteri di bio-ingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni tecniche tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici presenti.

5. Nelle zone a riserva naturale generale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale di ripristino forestale destinate alla forestazione naturalistica.

6. Nelle zone di riserva naturale integrale sono incluse le parti del territorio di particolare interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche. Nelle zone di riserva integrale non sono ammesse utilizzazioni che non siano rivolte allo scopo della conservazione dell'ambiente naturale della zona stessa. Il pubblico è ammesso unicamente lungo gli itinerari all'uopo indicati e sistemati, con uso regolamentato.

7. Lo studio di queste zone dovrà fornire anche particolari indicazioni per le aree nelle immediate vicinanze, al fine di non compromettere la stabilità dei sistemi ambientali ivi protetti.

8. Le zone di riserva naturale orientata comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o in stato di degrado ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio ottimale fra vegetazione e condizioni ambientali.

9. L'accesso al pubblico è consentito anche con l'uso di biciclette lungo le strade, i sentieri battuti e le aree pubbliche appositamente riservate.
L'accesso motorizzato è vietato, salvo per le necessità dei residenti della zona, per la coltivazione agricola e forestale dei terreni, per la conduzione degli impianti pubblici e delle attività produttive già esistenti nell'area.
Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire le norme cui dovranno sottostare le attività produttive presenti sia all'interno che nelle immediate vicinanze dell'area.

10. Le zone di riserva naturale di ripristino forestale sono destinate alla forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di rimboschimento del paesaggio fluviale.

11. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale non sono consentiti:
a) l'apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale;
b) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, previa autorizzazione delle autorità competenti;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
e) l'apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Parco;
h) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
i) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono altresì consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
l) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal caso dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici.

12. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) del comma 11 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;
b) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali naturali;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonchè‚ il cambiamento di destinazione d'uso limitatamente all'uso agrituristico, con esclusione dell'ampliamento di volume;
d) è consentito l'ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;
e) è possibile realizzare opere relative alla distribuzione dell'energia elettrica, alla rete telefonica, agli acquedotti, agli impianti tecnologici a servizio degli edifici esistenti all'interno dell'area ed eventuali opere per la protezione civile;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.
Art. 10 - Zone agricole.


1. Le zone agricole sono caratterizzate dall'esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove sono agevolate le colture che combinino l'incremento della redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle singole aree.

2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità caratteristiche dell'ambiente, nonchè la disciplina e le condizioni cui è sottoposta l'attività di produzione agricola.

3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni consentite.

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l'esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento previa autorizzazione delle autorità competenti;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonchè per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente Parco;
f) l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile;
g) l'abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
h) gli interventi diretti a tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fito-sanitarie; è consentita la potatura delle siepi; sono consentiti, previo parere delle autorità competenti, lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante;
i) l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agricola;
l) i movimenti di terreno e gli scavi suscettibili di alterare l'ambiente.

5. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) tra gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonchè‚ quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
b) sono consentiti gli interventi edilizi previsti per la sottozona E2 di cui all'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici;
c) sono consentiti l'ampliamento o la costruzione di annessi rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq.;
d) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà prevalentemente con siepi o materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo e delle specie arboree autoctone;
f) è consentita l'apertura di piste e sentieri onde permettere attività di educazione naturalistica, di protezione civile, antincendio, di sorveglianza o che risultino strettamente necessarie per lo svolgimento degli interventi consentiti in regime di salvaguardia.

6. All'interno delle zone agricole il piano ambientale individua le zone agro-silvo-pastorali.

7. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla rilevante presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi all'assetto poderale ed alle forme produttive tradizionali.

8. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il ripristino delle colture qualificanti, compatibilmente con la conservazione degli alvei antichi dei corsi d'acqua e delle sorgenti, nonchè col ripristino dei tradizionali sistemi di alberature o di siepi.

9. All'interno di tali zone il piano ambientale indica gli interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche ed ambientali delle singole zone; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo prevede una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche originarie dell'edificio e col mantenimento dei suoi materiali costruttivi.
Art. 11 - Zone di urbanizzazione controllata.


1. All'interno delle zone di cui agli artt. 9 e 10 sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle quali le originarie caratteristiche naturali o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del Parco, o perchè costitutive dell'ecosistema originario o perchè funzionalmente necessarie per la gestione e fruizione.

2. All'interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.

3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali ed individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del Parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.

4. Fino all'adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.

5. Fino all'adozione del piano ambientale sono consentiti l'adozione e l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono l'espansione delle zone residenziali e produttive.
Art. 12 - Prescrizioni per la tutela delle risorse idropotabili nella zona di protezione.


1. In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso, esterne alla perimetrazione del Parco e comprese nella fascia a nord di tale perimetro e delimitate dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati, non sono consentiti:
a) l'accumulo di concimi organici, salvo i letamai e le concimaie costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia;
b) l'apertura di cave;
c) le discariche di qualsiasi tipo;
d) lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche
pericolose, sostanze radioattive;
e) i centri di raccolta e di rottamazione.
Art. 13 - Prescrizioni per la tutela e controllo della fauna.


1. L'esercizio della pesca è regolamentato dalla legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e fino all'entrata in vigore del piano ambientale l'asta fluviale del Sile compresa nell'area del Parco resta suddivisa secondo quanto stabilito dai decreti delle Provincie di Padova, Treviso e Venezia per il territorio di loro competenza.

2. Il piano ambientale dopo approfondite indagini ittico-faunistiche potrà modificare perimetri e regolamenti delle aree, in funzione degli obiettivi di ripopolamento delle specie animali individuando anche per la pesca aree destinate a ripopolamento con divieto assoluto dell'esercizio della pesca, riservando altresì parte consistente delle rimanenti aree alla pesca libera.

3. All'interno del Parco è vietata ogni forma di caccia.

4. Qualora all'interno del Parco si verificassero eccessive concentrazioni di fauna selvatica, documentate da appositi censimenti e tali da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze di conservazione naturalistica, al patrimonio faunistico nel suo complesso e all'equilibrio fra le sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura, l'Ente Parco su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al ripristino dell'equilibrio naturalistico mediante cattura con mezzi selettivi.

5. Gli animali selvatici catturati sono utilizzati dalla provincia competente per territorio ai fini del ripopolamento, con preferenza per le aree limitrofe al perimetro del Parco.
Art. 14 - Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.


1. Nell'ambito delle previsioni del piano ambientale il Consiglio dell'Ente Parco delibera programmi biennali di interventi e di opere per l'attuazione e la valorizzazione del Parco.

2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonchè l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente Parco;
b) gli interventi nei settori dell'agricoltura e dell'piscicoltura, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
c) gli interventi di carattere culturale e educativo, ricreativo e turistico per lo sviluppo dell'utilizzo sociale del Parco;
d) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo previo parere del Comitato tecnico-scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse.

4. Per quanto riguarda specificatamente il settore dell'agricoltura, nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole compatibili con l'ambiente attraverso:
a) la riduzione dell'impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti chimici;
b) l'applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque ecocompatibili;
c) l'uso di pratiche colturali meno intensive ivi compresi gli interventi di recupero forestale;
d) la sospensione dell'attività agricola per alcuni periodi dell'anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una striscia di terreno di 10 metri lungo i corsi d'acqua, su entrambe le sponde e gli stagni per proteggere non solo l'habitat ma anche l'acqua come risorsa.

Titolo III
Ente e strumenti di gestione

Art. 15 - Ente di gestione.


1. La gestione del Parco è affidata a un Ente istituito con la presente legge e denominato "Ente Parco".
Art. 16 - Regolamento dell'Ente Parco.


1. Il regolamento dell'Ente Parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del Parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'Ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge.
Art. 17 - Funzioni e organi dell'Ente.


1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Nell'area del Parco, l'Ente Parco esercita le funzioni amministrative in materia di tutela della flora e della fauna inferiore di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente.

3. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, ha inizio decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi. L'avvenuta costituzione degli organi è comunicata dal Presidente dell'Ente Parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ne da notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente dell'Ente Parco ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 16.
Art. 18 - Consiglio.


1. Il Consiglio dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) da tre rappresentanti per ogni comune di cui all'art. 1, designati da ciascun consiglio comunale, con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;
b) da cinque rappresentanti designati dalla Provincia di Treviso con voto limitato a 2/3, garantendo la presenza delle minoranze;
c) da un rappresentante designato dalla Provincia di Padova;
d) da un rappresentante designato dalla Provincia di Venezia.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale invita i comuni e le province interessati a provvedere entro il 30 settembre 1990 alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente Parco sulla base delle designazioni pervenute, purchè siano stati designati almeno i 2/3 dei componenti.

3. La durata del Consiglio è stabilita in cinque anni. Alla loro decadenza i rappresentanti comunali e provinciali sono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ente Parco.

4. Il Direttore del Parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente Parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.

6. Ai membri del Consiglio competono una indennità di presenza di importo pari al 50% dell'indennità stabilita dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

7. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri nominati; le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.

8. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato esecutivo;
b) nomina il Direttore del Parco e i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
c) adotta entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il piano ambientale;
d) nomina su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano ambientale e delle relative varianti;
e) adotta le varianti al piano ambientale;
f) delibera i programmi di cui all'art. 14;
g) delibera sul regolamento dell'Ente di cui all'art. 16;
h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del Parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;
n) delibera la partecipazione in società e organismi.
Art. 19 - Comitato esecutivo.


1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.

2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque membri di cui almeno uno tra i componenti designati dalle Province.

3. Il Direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di cui al comma 5 dell'art. 18.

5. Ai membri del comitato esecutivo competono una indennità di carica mensile di importo pari al 30% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.

6. Il Comitato esecutivo:
a) predispone il programma di attuazione di cui all'art. 14;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal programma di attuazione di cui all'art. 14;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 17;
d) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;
e) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
f) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione nell'ambito del territorio del parco;
g) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine a ogni altra attività patrimoniale necessari alla gestione del parco;
h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto dalla lettera n) del comma 9 dell'art. 18;
i) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente.
Art. 20 - Presidente dell'Ente parco.


1. Il Presidente dell'Ente parco è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il candidato con il maggior numero di voti.

2. Il Presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il Presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo che si rendono indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.

4. Il Presidente inoltre:
a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

6. Al Presidente dell'Ente parco competono un'indennità di carica mensile di importo pari al 60% dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'art. 5 della medesima legge.
Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico.


1. L'Ente Parco, per le finalità di cui alla presente legge, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo ad ogni altra questione di particolare rilevanza.

3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato entro 3 mesi dalla nomina del Consiglio dell'Ente Parco e dura in carica 5 anni.

4. Esso è composto da:
a) sette esperti nelle seguenti discipline: geografia, geologia, idrologia, botanica, zoologia, scienze forestali e agrarie, progettazione ambientale; di tali esperti due sono nominati su terne proposte dalle principali associazioni protezionistiche operanti nell'area del Parco e due sono nominati su terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari regionali competenti per materia;
c) il Soprintendente ai Beni archeologici del Veneto;
d) il Direttore del Parco.

5. Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente dell'Ente Parco o un suo delegato.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente Parco.

7. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 22 - Consulta per il Parco.


1. La Consulta per il Parco è la struttura idonea a promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione del piano ambientale e dei programmi di attività dell'Ente Parco.

2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio fra le Organizzazioni professionali agricole e le associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all'area del Parco.

3. I componenti della Consulta sono designati in numero di almeno uno per associazione o organizzazione, dalle singole associazioni o organizzazioni.

4. Essa è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Ente Parco ed è dallo stesso presieduta.
Art. 23 - Personale.


1. L'Ente Parco si avvale, per le proprie funzioni, di personale assunto dallo stesso, alle proprie dipendenze, sulla base della pianta organica dell'Ente e a suo totale carico.

2. Nella prima fase di attività del Parco e fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, l'Ente Parco può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali, previo accordo con gli enti in questione.

3. Per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo l'Ente si avvale delle strutture tecniche dell'azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 16 agosto 1984, n.40.

4. L'Ente Parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.
Art. 24 - Direttore del Parco.


1. Il Direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. Della decisione di nominare il Direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il Direttore del Parco:
a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;
b) sovraintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale addetto attività di gestione del Parco;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 25 - Vigilanza.


1. L'Ente vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente Parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e delle province interessate al territorio del Parco, nonché‚ delle strutture tecniche regionali. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente autorità competente.

6. Il Direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.
Art. 26 - Sanzioni.


1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché‚ delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché‚ per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano Ambientale e dai regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente Parco.

3. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

4. Le sanzioni sono comminate dal Presidente dell'Ente Parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 27 - Controllo sugli atti.

1. Sono sottoposti ad approvazione della Giunta regionale:
a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) il regolamento del Parco;
d) le spese che impegnano il bilancio dell'Ente parco per più annualità;
e) la pianta organica del personale;
f) i programmi di cui all'art. 14;
g) la partecipazione in società.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

3. Le deliberazioni del Consiglio diverse da quelle di cui al comma 1 e le deliberazioni del Comitato esecutivo sono inviate entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione alla Giunta regionale e diventano esecutive se la stessa ne abbia comunicato la presa d'atto o se, nel termine di 20 giorni dal ricevimento, non chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o non ne pronunci l'annullamento.

4. Le deliberazioni del Consiglio concernenti la nomina dei componenti il Comitato esecutivo sono comunicate al Consiglio regionale.
Art. 28 - Controlli.

1. per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi dell'Ente parco, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un Commissario ad acta.
Art. 29 - Collegio dei revisori dei conti.


1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile nominati dal Consiglio regionale.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni.

3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.

4. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti compete indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al 50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'art. 5 della medesima legge.

5. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell'amministrazione.

6. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente Parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.
Art. 30 - Finanziamento.


1. L'Ente Parco provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell'area del Parco;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni.
Art. 31 - Norma finanziaria.


1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è determinato nella misura di lire 1.700.000.000 di cui lire 200.000.000 da destinare al restauro e recupero di immobili già adibiti a mulini idraulici da destinare a sede delle attività del Parco. La residua somma di lire 1.500.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.

2. Alla copertura delle spese di cui al precedente comma, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 51052 "Contributi agli enti di gestione dei Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.

3. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 100.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "Contributi annuali degli enti di gestione di Parchi naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991.
Art. 32 - Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.


1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività dell'Ente Parco.

Titolo IV
Norme transitorie e finali

Art. 33 - Norma finale.


1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
Art. 34 - Dichiarazione d'urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO