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Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (BUR n. 6/1992)

Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (BUR n. 6/1992)

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA GELSIBACHICOLTURA

Legge abrogata da lettera a) comma 1 articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 (BUR n. 6/1992)

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA GELSIBACHICOLTURA



Art. 1 (Finalità).

1. La Regione Veneto, con la presente legge, prevede azioni e stabilisce interventi per il sostegno, lo sviluppo e l'ammodernamento della gelsibachi- coltura al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di redditi aziendali integrativi in settori non eccedentari a livello comunitario e di indirizzare le aziende alla tutela dell'ambiente ed al miglioramento del paesaggio rurale.
Art. 2 (Interventi ordinari).
1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l' attività gelsibachicola, un contributo non superiore al 70% delle spese riconosciute ammissibili, per l' attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli previsti nei programmi di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge gli enti, fra quelli operanti istituzionalmente nell' interesse dei produttori gelsibachicoli, cui affidare la predisposizione annuale di programmi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli e approva i programmi medesimi ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere all' Associazione nazionale bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.
Art. 3 (Interventi straordinari).

1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversità di natura atmosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicolture l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione.
Art. 4 (Premi annuali di incentivazione all' impianto).

1. Allo scopo di favorire, in armonia con le finalità di cui all' articolo 1, l' incremento delle superfici a gelseto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ogni ettaro di nuovo impianto specializzato, premi annuali di incentivazione, parametrati ai costi di coltivazione, a partire dal secondo anno e per tutta la fase di allevamento del gelseto. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere premi annuali a sostegno della coltivazione e dell' utilizzo di gelseti finalizzati all' allevamento di bachi da setta.
2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono previsti in aggiunta alle provvidenze stabilite dall' articolo 39, comma 1, lettera c), numero 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
Art. 5 (Modalità di attuazione degli interventi).

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e determina, altresì, i termini e le modalità per le presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da essa previste.
Art. 6 (Abrogazioni).

1. La legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 relativa a "Provvedimenti a favore della gelsibachicoltura veneta danneggiata da calamità naturali" modificata con la legge regionale 30 aprile 1981, n. 19 , è abrogata.
Art. 7 (Norma finanziaria).

1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 "Interventi nel settore della bachisericoltura" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato "Interventi nel settore gelsibachicolo" con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.
2. Per l'anno 1993 e successivi, si farà fronte con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art.32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 8 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art.44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.


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