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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10 (BUR n. 8/1992)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10 (BUR n. 8/1992) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 10 (BUR n. 8/1992) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".


Art. 1 - Modifica dell'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'art. 177 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"Art. 177 - Personale responsabile di strutture presso la Presidenza del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
1. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale.
2. Al responsabile della Segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza si applica la normativa vigente per i responsabili delle Segreterie particolari dei componenti la Giunta regionale.
3. Ai responsabili dei Gruppi consiliari fino a 7 consiglieri e quelli dei Gruppi composti da almeno 8 consiglieri spetta, ove titolari di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico rispettivamente spettante al Funzionario e al Dirigente regionale preposto alla direzione di Ufficio e Servizio."
Art. 2 - Modifica dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. L'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:
"Art. 178 - Assegnazione di personale e Uffici dei Gruppi consiliari.
1. Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.
2. A ogni Gruppo consiliare è assegnato personale nel numero massimo e secondo i seguenti criteri:
- Gruppi da 1 Consigliere: 2 unità;
- da 2 a 3 Consiglieri: 3 unità;
- da 4 a 5 Consiglieri: 4 unità;
- da 6 a 7 Consiglieri: 5 unità;
- da 8 a 10 consiglieri: 6 unità;
- da 11 a 15 Consiglieri: 8 unità;
- da 16 a 20 Consiglieri: 10 unità;
- da 21 a 25 Consiglieri: 12 unità;
- oltre 25 Consiglieri: 15 unità.
3. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella "B" allegata alla presente legge e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche indicate nella medesima tabella "B" o equiparate.
4. Per i dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente generale regionale e di Dirigente regionale, assegnati ai Gruppi consiliari, l'indennità prevista dall'articolo 95 è determinata dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari.
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di cui alla presente legge previsti in lire 150.000.000 per il 1991 si provvede facendo riferimento al capitolo 30 del bilancio della Regione per l'esercizio corrente: per gli anni successivi si farà riferimento allo stesso capitolo o a quello corrispondente.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


TABELLA B


PERSONALE PREVISTO PER I GRUPPI CONSILIARI

Livelli

X
IX
VIII
VII
VI
IV
Totali
Gruppi da 1 Consigliere


1


1
2
Gruppi da 2 a 3


1

1
1
3
Gruppi da 4 a 5


1
1
1
1
4
Gruppi da 6 a 7


1
1
1
2
5
Gruppi da 8 a 10

1
1
1
1
2
6
Gruppi da 11 a 15

1
1
3
1
2
8
Gruppi da 16 a 20

1
1
3
2
3
10
Gruppi da 21 a 25

1
2
3
3
3
12
Gruppi oltre 25
1
1
2
3
3
5
15



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