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Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 (BUR n. 9/1992)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994

Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 (BUR n. 9/1992) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1992/1994.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 (BUR n. 9/1992) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1992/1994

Art. 1

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, è approvato in lire 13.305.674.000.000 in termini di competenza e in lire 15.103.781.000.000 in termini di cassa (tabella 1).
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1992.
Art. 2

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1992, annesso alla presente legge, è approvato in lire 13.305.674.000.000 in termini di competenza e in lire 15.103.781.000.000 in termini di cassa (tabella 2).
2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1992 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1992 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Art. 4

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 225.732.000.000 ed è iscritto al capitolo 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della stessa legge regionale di contabilità.
Art. 6

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Art. 7

1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1992 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 8

1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni di capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrisp9ondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi d'importo degli accertamenti stessi.
Art. 9

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1992, sono determinati in lire 24.573.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210), in lire 150.400.000.000 per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (capitolo 80230) e in lire 19.357.000.000 per spese in conto capitale da finanziare con assegnazioni dello Stato (capitolo 80251), secondo gli elenchi di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
2. I prelevamenti delle somme iscritte al capitolo 80251 sono subordinati alla preventiva entrata in vigore dei singoli provvedimenti legislativi di cui alla tabella B della legge finanziaria dello Stato 1992.
Art. 10

1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Art. 11

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1992 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli e alla normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
Art. 12

1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1992 dell'avanzo presento di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991 per l'ammontare di lire 575.379.000.000.
2. L'avanzo di amministrazione presento di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 275.379.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'anno finanziario 1992 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spese finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli 11005, 11007, 11537, 11539, 11589, 11597, 21241, 22107, 22115, 31059, 31061, 40049, 43005, 45135, 45769, 45775, 45777, 50141, 50143, 50189, 50193, 50245, 50511, 50515, 51071, 51073, 51075, 60025, 60027, 60039, 70161, 72037, 80251);
b) quanto a lire 300.000.000.000 per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli 84000 e 84100.
Art. 13

1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impiego e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1992, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui nell'esercizio 1992 per un importo complessivo di lire 200 miliardi.
2. A norma dell'articolo 9 lettera h) dello Statuto della Regione, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore del 2 per cento al tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 15 anni.
3. Nel caso di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso s'intende riferita al tasso iniziale dell'operazione medesima al momento della stipula.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore all'1 gennaio 1993.
8. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 32,3 miliardi a partire dall'esercizio 1993 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 1992-1994.
Art. 14

1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1992 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguate le entrate previste nell'annessa tabella numero 1 alle relative disposizioni in essi contenute.
Art. 15

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti della Regione annessi alla presente legge:
- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene (VI) (deliberazione n. 100 del 5 novembre 1991);
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Venezia (deliberazione n. 36 del 28 ottobre 1991);
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Verona (deliberazione n. 43 del 25 novembre 1991);
- Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) (deliberazione n. 139 del 14 novembre 1991);
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.) (deliberazione n. 41 del 18 settembre 1991);
- Ente parco dei Colli Euganei (deliberazione n. 11 del 28 settembre 1991);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.) (deliberazione n. 37/c/91 del 13 dicembre 1991);
- Ente per il diritto allo studio universitario 8E.S.U.) di Padova (deliberazione n. 119 del 5 dicembre 1991).
2. Sono altresì approvate le deliberazioni:
- n. 7 del 16 maggio 1991 dell'Istituto regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.);
- n. 53 del 20 novembre 1991 e n. 54 del 27 novembre 1991 dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (I.R.S.E.V.);
- n. 39 del 18 novembre 1991 dell'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) di Venezia;
- n. 30/CA/1991 del 18 novembre 1991 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.);
- Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.)di Padova (deliberazione n. 116 del 28 novembre 1991).
3. Con provvedimenti di variazione di bilancio 1992 gli Enti dipendenti dalla Regione sono tenuti ad adeguare le entrate per contributi dalla Regione, nonché le correlative spese, all'effettivo ammontare delle assegnazioni che saranno disposte dalla Regione medesima.
Art. 16

1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1992/1994 della Regione Veneto nel testo allegato ala presente legge.
Art. 17

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1992.

SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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