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Legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 (BUR n. 43/1992)

Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 concernente: 'Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei'

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 (BUR n. 43/1992) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 38 CONCERNENTE: "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI".

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 (BUR n. 43/1992) (Novellazione)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 OTTOBRE 1989, n. 38 CONCERNENTE: "NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI".



Art. 1 - Modifica dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .

1. Il Comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così sostituito:
"3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo fra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .".
Art. 2 - Modifica dell'art. 21 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .

1. E' abrogata la lettera c) dell'art. 21.
Art. 3 - Modifica dell'art. 22 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .

1. Il comma 4 dell'art. 22 è così sostituito:
"4. Il Presidente inoltre:
a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 16 previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.".
Art. 4 - Modifica all'art. 23 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .

1. Il comma 5 dell'art. 23 è così sostituito:
"5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .".


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