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Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992)

Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane

Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992) (Abrogata)

NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.

Legge abrogata da lettera a), comma 1, articolo 21 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 .
Peraltro la legge in questione continua ad applicarsi alle Comunità montane Agno - Chiampo e della Lessinia fino alla costituzione in unione montana o alla data di scioglimento.


[NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE. (1)

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove azioni volte alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali e culturali della montagna.”. (2)

Art. 2 - Delimitazione territoriale.

1. Il territorio della Regione classificato montano in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 , ( 3) è ripartito, sulla base dei criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella cartografia allegata alla presente legge:
1) zona omogenea dell’Agordino comprendente i comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d’Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;
2) zona omogenea dell’Alpago comprendente i comuni di: Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago (parte), Tambre d’Alpago;
3) zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente i comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;
4) zona omogenea della Val Belluna comprendente i comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;
5) zona omogenea di Belluno - Ponte nelle Alpi comprendente i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi;
6) zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di Cadore;
7) zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di: Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada;
8) zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas;
9) zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Vodo di Cadore;
10) zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno, Castelcucco, Monfumo;
11) zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di: Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra di Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte), Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo, Valdobbiadene (parte), Vidor (parte), Vittorio Veneto (parte);
12) zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del Benaco (parte);
13) zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte), Grezzana, Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d’Alfaedo, San Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago (parte), Velo Veronese, Vestenanova;
14) zona omogenea dell’Alto Astico e Posina comprendente i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico;
15) zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di: Breganze (parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza (parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte), Pianezze (parte), Salcedo;
16) zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di: Bassano del Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte), Romano d’Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna;
17) zona omogenea dell’Agno e Chiampo comprendente i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte), Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte), Valdagno;
18) zona omogenea del Leogra comprendente i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio;
19) zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
2. Alle zone omogenee di cui al comma 1 corrispondono le seguenti Comunità montane:
1) Comunità montana Agordina;
2) Comunità montana dell’Alpago;
3) Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano;
4) Comunità montana Val Belluna;
5) Comunità montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi;
6) Comunità montana Centro Cadore;
7) Comunità montana Comelico - Sappada;
8) Comunità montana Feltrina;
9) Comunità montana della Valle del Boite;
10) Comunità montana del Grappa;
11) Comunità montana delle Prealpi Trevigiane;
12) Comunità montana del Baldo;
13) Comunità montana della Lessinia;
14) Comunità montana Alto Astico e Posina;
15) Comunità montana dall’Astico al Brenta;
16) Comunità montana del Brenta;
17) Comunità montana Agno - Chiampo;
18) Comunità montana Leogra-Timonchio;
19) Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
3. I Comuni confinanti con il territorio delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all’articolo 28, comma 3, della legge n. 142/1990, possono presentare alla Regione una richiesta motivata di inclusione nella Comunità montana, previo parere del Consiglio della Comunità che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. (4)

TITOLO II
Ordinamento delle Comunità montane (5)

Art. 3 - Istituzione e obiettivi dell'Ente.

1. Tra i Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2, è istituita la Comunità montana, Ente locale a norma dell'art. 28 della legge n. 142/1990, che persegue i seguenti obiettivi:
a) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui azioni organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano, riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali; (6)
b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;
c) la promozione delle unioni di Comuni nonchè della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;
d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico;
e) la gestione associata dei servizi comunali;
f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica. (7)

Art. 4 - Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, la Giunta e il Presidente che esercitano le funzioni loro attribuite dalle norme statutarie.
2. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a uno, in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in ragione di tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di sei per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni caso dovrà essere garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1102/71, la presenza della minoranza di ciascun Comune.
3. Il numero degli abitanti corrisponde a quello della popolazione residente nel territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2, al 31 dicembre dell’anno precedente. (8)
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli entro 45 giorni dalla elezione di questi ultimi e restano in carica per la durata degli stessi ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della legge n. 142/1990. (9)
5. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.
6. La Giunta e il Presidente sono eletti dal Consiglio, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi stabiliti nello Statuto.
7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 . (10) (11)
7 bis. Il Consiglio è validamente costituito fino a quando resta in carica la maggioranza dei Consiglieri assegnati. (12)

Art. 5 - Statuto.

1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990.
2. Lo Statuto, tra l'altro, prevede:
a) la sede e la denominazione della Comunità;
b) l'elezione della Giunta sulla base di un documento programmatico, un termine per la prima seduta del Consiglio, un termine per l'elezione della Giunta o sostituzione degli Assessori nonchè l'istituto della mozione di sfiducia costruttiva; (13)
c) la possibilità di nomina ad Assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
d) la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio, cui comunque spettano le funzioni di indirizzo e controllo, la Giunta e il Presidente e le modalità del loro funzionamento;
e) il numero dei componenti la Giunta, non superiore a sei oltre al Presidente nelle Comunità fino a 10 Comuni, non superiore a otto oltre il Presidente nelle Comunità oltre i 10 Comuni;
f) le procedure per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione nonchè l'esercizio e le procedure di affidamento di ogni altra funzione delegata alle Comunità montane dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e le forme diverse di collaborazione e gestione dei servizi con Comuni e Province di cui all'art. 10;
g) i modi di sostituzione dei componenti degli organi della Comunità;
h) l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarie in conformità alle norme che disciplinano la finanza locale, nonchè disposizioni per l'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge n.1102/1971 e la nomina del Tesoriere;
i) le disposizioni intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti e organizzazioni operanti nel territorio della Comunità;
l) l’individuazione degli enti, associazioni e organismi che possono concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico; (14)
m) i principi per l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 della legge n. 142/1990, e per la gestione delle funzioni attraverso enti strumentali, convenzioni con singoli Comuni ovvero attraverso altre forme associative e di collaborazione;
n) le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui agli artt. 13 e 14;
n bis) la nomina di un Segretario che coordina le funzioni amministrative della Comunità. (15)
3. Lo Statuto può prevedere:
a) l’istituzione della Conferenza dei Sindaci dei comuni associati presieduta dal Presidente della Comunità montana, in ordine alle funzioni della Comunità montana, che esprime pareri obbligatori;
b) la possibilità di copertura di posti per i quali si rendono necessarie specifiche professionalità mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell’articolo 51 della legge n. 142/1990. (16)

Art. 6 - Adozione ed approvazione dello Statuto.

1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione è inviata ai comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel proprio albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
3. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio della Comunità approva lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. (17)

Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Gli uffici della Comunità montana sono organizzati sulla base dei regolamenti degli uffici e dei servizi approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ivi compresa l’indicazione di specifiche professionalità, in particolare per la direzione e assistenza tecnica dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e all'informazione.
2. Le Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni loro spettanti possono:
a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia, Regione nonché dallo Stato;
b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel proprio territorio. (18)

TITOLO III
Esercizio delle funzioni amministrative

Art. 8 - Funzioni di competenza.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonchè agli interventi stabiliti dalle normative Comunitarie, spetta alla Comunità montana:
a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
c) approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico; (19)
d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.
2. E'altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.
3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
5. I Comuni di cui all'art. 2 della presente legge classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.

Art. 9 - Attribuzione di deleghe.

1. Con leggi regionali di settore saranno individuate le funzioni amministrative da delegare alle Comunità montane, con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze di altri Enti ai sensi della legge n. 142/1990.
2. omissis (20) .

Art. 10 - Convenzioni.

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi per la realizzazione di specifici programmi, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con Comuni associati, con le Province e con altri soggetti pubblici apposite convenzioni, secondo i modi e le forme stabiliti nei rispettivi Statuti e compatibilmente con le previsioni in materia dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
2. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva, possono stipulare apposite convenzioni con le Comunità montane relativamente al proprio territorio montano per usufruire dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990.
3 bis. L’affidamento dei lavori e dei servizi previsti dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 97/1994, avviene mediante convenzione. (21)

Art. 11 - Esercizio associato di funzioni.

1. Le Comunità montane possono prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'articolo 10.
2. Le leggi regionali possono prevedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità montana. (22)

Art. 12 - Riordino organismi associativi.

omissis ( 23)

TITOLO IV
Attività programmatorie e risorse finanziarie

Art. 13 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il Consiglio della Comunità montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico mediante un piano pluriennale di sviluppo socio-economico di validità quinquennale, da elaborarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.
2. Il piano pluriennale può riguardare l’intero territorio dei Comuni ancorché classificati parzialmente montani.
3. Alla formazione del piano pluriennale concorrono i comuni ed altri enti, associazioni e organismi previsti dallo Statuto della Comunità.
4. Il piano pluriennale deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire;
b) l’individuazione degli interventi, compresi quelli speciali, previsti dall’articolo 1 della legge n. 97/1094, e del loro presumibile costo.
5. Il piano pluriennale viene attuato con programmi annuali operativi, che indicano gli interventi previsti e gli oneri di spesa che debbono trovare idonea iscrizione nel bilancio della Comunità montana. (24)

Art. 14 - Procedure di pianificazione.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato, entro tre mesi dall’approvazione dello Statuto e successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della Comunità montana ed è pubblicato all’albo di ciascun Comune del territorio per almeno trenta giorni. Nei successivi trenta giorni chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni.
2. Il Consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e le opposizioni, trasmette il piano pluriennale con le proprie controdeduzioni alla Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo approva o lo restituisce con richiesta motivata di integrazioni e modifiche. Trascorso tale termine il piano pluriennale si intende approvato.
3. Il piano pluriennale approvato è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.
4. Il programma annuale é approvato in conformità al piano pluriennale dal Consiglio della Comunità montana contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, ed è trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 marzo.
5. Il programma annuale deve ricomprendere gli adempimenti programmatori delle Comunità montane previsti dall’articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , (25) dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 , dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell’articolo 34 della legge regionale n. 52/1978 è spostato al 31 marzo. (26)

Art. 15 - Riparto dei finanziamenti.

omissis ( 27).

Art. 16 - Contributo regionale per il funzionamento.

1. La Regione concede alle Comunità montane, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il funzionamento degli uffici, ripartito in base ai seguenti criteri:
a) 25% in parti uguali;
b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità;
c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati dall'ultimo censimento Istat;
d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.
2. L'erogazione del contributo è disposto con decreto del Dirigente regionale della struttura competente in materia, sulla base dei criteri di ripartizione di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio. (28)

Art. 17 - Fondo per gli investimenti in montagna.

1. Nell’ambito delle finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, è istituito il “fondo regionale per la montagna” alimentato da:
a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di cui all’articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui all’articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da allocarsi al capitolo n. 3110;
c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3117.
2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita fra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;
b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano;
c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo biennio;
e) venti per cento in base all’altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità.
3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la copertura degli oneri connessi all’attuazione degli interventi speciali di cui all’articolo 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa la quota parte relativa al personale.
4. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata tra tutte le Comunità montane; la erogazione dei finanziamenti è subordinata all’approvazione dei programmi annuali nei termini previsti dall’articolo 14. (29)

Art. 18 - Individuazione fasce altimetriche.

1. La legge regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio, nell'ambito di ogni singola Comunità montana, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità.
2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi del supporto tecnico e scientifico di altri enti pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale con particolare riferimento alla fragilità ecologica della zona di competenza ed ai connessi rischi ambientali.

Art. 19 - Controlli.

1. Il Consiglio della Comunità montana ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti, ai fini del controllo economico-finanziario sull’attività dell'Ente.
2. Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il revisore esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità montane è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale n. 18/1999 . (30)

Art. 19 bis - Conferenza permanente per la montagna. (31)

1. La Conferenza permanente per la montagna, è composta dai Presidenti delle Comunità montane, dai Presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre sindaci di comuni montani designati dalla Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI), dal Presidente dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM), ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale da lui delegato.
2. La Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre di ogni anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane.
3. La Conferenza formula raccomandazioni alle Comunità montane, agli enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della programmazione nelle aree montane su ogni altra questione attinente allo sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario della Conferenza è svolta dal dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
5. A supporto dell’attività della Conferenza è istituito, presso la struttura di cui al comma 4, il Centro di documentazione sulla montagna del Veneto. (32)

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 20 - Integrazione degli organi.

omissis ( 33)

Art. 21 - Funzioni sanitarie.

omissis ( 34)

Art. 22 - Regolazione dei rapporti patrimoniali.

1. Qualora si verifichino variazioni territoriali, a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla variazione, indice una Conferenza tra le Comunità montane e i Comuni eventualmente interessati al fine di definire, sulla base delle norme del Codice Civile in materia di successioni tra persone giuridiche, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati. (35)
2. Tenuto conto delle indicazioni della predetta conferenza, il Presidente della Giunta regionale definisce i rapporti esistenti con proprio decreto che avrà effetto dall'esercizio finanziario successivo alla data del decreto.

Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1992, ai sensi degli artt. 32 e 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , (36) come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 :
a) al capitolo 3105 denominato "Interventi per lo sviluppo della montagna" mediante utilizzo delle assegnazioni statali disposte da leggi speciali e delle assegnazioni comunitarie, per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 15;
b) al capitolo 3100 denominato "Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento", per quanto riguarda il contributo regionale di funzionamento ai sensi dell'art. 16;
c) al capitolo di nuova istituzione 3110 denominato "Interventi nei territori classificati montani e collinari" per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cui all'art. 17.

Art. 24 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate:
c) la LR 17 aprile 1975, n. 35 .
2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 e l'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 . (37)

Art. 25 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali in relazione al ruolo e alle funzioni delle comunità montane.
(2) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(3) La legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 è stata abrogata da lettera a), comma 1, articolo 19, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto
(4) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 . L’art. 19 della medesima legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 reca norma transitoria nel senso che a seguito delle variazioni conseguenti alla delimitazione territoriale di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , così come modificato dalla presente legge, i nuovi rappresentanti dei comuni nel Consiglio della Comunità montana sono eletti entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
(5) Titolo abrogato dall’articolo 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 . L’abrogazione decorre dalla costituzione delle unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 . Al riguardo si evidenzia che l’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 dispone che “Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente”.
(6) Lettera sostituita da comma 1 art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(7) Lettera modificata da comma 2 art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(8) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(9) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(10) Comma così sostituito da comma 3 art. 4 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(11) La legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 è stata abrogata da art. 4, comma 4, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(12) Comma aggiunto da comma 4 art. 4 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(13) Lettera modificata da comma 1 art. 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(14) Lettera così sostituita da comma 2 art. 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(15) Lettera aggiunta da comma 3 art. 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(16) Comma così sostituito da comma 4 art. 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(17) Articolo così sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(18) Articolo così sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(19) Lettera modificata da comma 1 art. 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(20) Comma abrogato da comma 1 art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(21) Comma aggiunto da comma 1 art. 9 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(22) Articolo così sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(23) Articolo abrogato da comma 1 art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(24) Articolo così sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(25) L’articolo 46 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è stato abrogato dal comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
(26) Articolo così sostituito da comma 1 art. 12 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(27) Articolo abrogato da comma 2 art. 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(28) Comma così modificato da comma 1 art. 13 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(29) Articolo così sostituito da comma 1 art. 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 in precedenza sostituito da comma 1 art. 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 già modificato da comma 2 art. 5 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
(30) Articolo così sostituito da comma 1 art. 15 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 . La legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 è stata abrogata dall’art. 4, comma 4, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(31) Articolo abrogato dall’articolo 8, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 . L’abrogazione decorre dalla costituzione delle unioni montane di cui alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 . Al riguardo si evidenzia che l’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 dispone che “Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente”.
(32) Articolo inserito da comma 1 art. 16 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(33) Articolo abrogato da comma 1 art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(34) Articolo abrogato da comma 1 art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(35) Comma modificato da comma 1 art. 17 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 .
(36) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992)

NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.


TITOLO I
Norme generali



Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità montane,
Art. 2 - Delimitazione territoriale.

1. In conformità alla classificazione dei territori montani, effettuata con le leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657, sono confermate le zone omogenee di cui all' art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , in attesa di una nuova normativa di riferimento al riguardo.
2. Al fine di assicurare una più razionale organizzazione del territorio già classificato montano, la Comunità montana n. 4 << Bellunese >>, viene suddivisa nelle seguenti Comunità :
4) Comunità montana Val Belluna, comprendente i Comuni di: Lentiai, Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;
19) Comunità montana Bellunese, comprendente i Comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi.
Il Comune di Perarolo passa dalla Comunità montana n. 3 “ Basso Cadore - Longaronese - Zoldano “ alla Comunità montana n. 5 “ Cadore Centrale “; alla Comunità montana n. 9 “ Grappa “ sono aggiunti i Comuni di Castelcucco e Monfumo; alla Comunità montana n. 10 “ Prealpi Trevigiane “ sono aggiunti i Comuni di Segusino, Tarzo e Valdobbiadene ..
3. Comuni confinanti con le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all' art. 2, comma 3, della legge giugno 1990, n. 142, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione, previo parere del Consiglio delle Comunità montane espresso entro 90 giorni, con le modalità di cui al comma 3 dell' art. 6.


TITOLO II
Ordinamento delle Comunità montane



Art. 3 - Istituzione e obiettivi dell'Ente.

1. Tra i Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art. 2, è istituita la Comunità montana, Ente locale a norma dell'art. 28 della legge n. 142/1990, che persegue i seguenti obiettivi:
a) la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano nonchè la tutela dell' ambiente;
b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui sono dotati;
c) la promozione delle unioni di Comuni nonchè della fusione di tutti o parte dei Comuni associati;
d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire la base di un adeguato sviluppo economico;
e) la gestione associata dei servizi comunali;
f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica.
Art. 4 - Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, la Giunta e il Presidente che esercitano le funzioni loro attribuite dalle norme statutarie.
2. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a uno, in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in ragione di tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di sei per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni caso dovrà essere garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1102/71, la presenza della minoranza di ciascun Comune.
3. Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell' ultimo censimento ufficiale.
4. I I consiglieri della Comunità restano in carica per la durata dei Consigli comunali che li hanno eletti, ai sensi dell' art. 31, comma 3 della legge n. 142/ 1990.
5. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.
6. La Giunta e il Presidente sono eletti dal Consiglio, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi stabiliti nello Statuto.
7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, nei termini previsti dall' art. 32, comma 2, lett. n) della legge n. 142/ 1990, si applica quanto disposto dall' art. 36, comma 5, della stessa legge.
Art. 5 - Statuto.

1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990.
2. Lo Statuto, tra l'altro, prevede:
a) la sede e la denominazione della Comunità;
b) l'elezione della Giunta sulla base di un documento programmatico, un termine per la prima seduta del Consiglio, un termine per l'elezione o sostituzione della Giunta nonchè l'istituto della mozione di sfiducia costruttiva;
c) la possibilità di nomina ad Assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere;
d) la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio, cui comunque spettano le funzioni di indirizzo e controllo, la Giunta e il Presidente e le modalità del loro funzionamento;
e) il numero dei componenti la Giunta, non superiore a sei oltre al Presidente nelle Comunità fino a 10 Comuni, non superiore a otto oltre il Presidente nelle Comunità oltre i 10 Comuni;
f) le procedure per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione nonchè l'esercizio e le procedure di affidamento di ogni altra funzione delegata alle Comunità montane dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e le forme diverse di collaborazione e gestione dei servizi con Comuni e Province di cui all’articolo 10;
g) i modi di sostituzione dei componenti degli organi della Comunità;
h) l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarie in conformità alle norme che disciplinano la finanza locale, nonchè disposizioni per l'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge n.1102/1971 e la nomina del Tesoriere;
i) le disposizioni intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti e organizzazioni operanti nel territorio della Comunità;
l) il numero dei revisori dei conti nel numero massimo di tre;
m) i principi per l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 51 della legge n. 142/1990, e per la gestione delle funzioni attraverso enti strumentali, convenzioni con singoli Comuni ovvero attraverso altre forme associative e di collaborazione;
n) le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui agli articoli 13 e 14;
3. Lo Statuto può prevederel’istituzione della Conferenza dei Sindaci dei comuni associati convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana, attribuendole, in ordine a funzioni determinate della Comunità montana, pareri obbligatori.
Art. 6 - Adozione ed approvazione dello Statuto.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio della Comunità dal Consiglio della Comunità , a maggioranza assoluta dei componenti, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
Entro otto giorni dall’adozione, la relativa deliberazione è inviata ai comuni associati ed è pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all' albo dei Comuni stessi. Non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, ciascun Consiglio comunale o cittadino iscritto alle liste elettorali dei predetti Comuni può formulare osservazioni o proposte..
3. Nei successivi 60 giorni, il Consiglio, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, approva lo Statuto, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta e lo Statuto è approvato se si consegue la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che singolarmente siano espressione della maggioranza dei Comuni associati..
4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.
termine stabilito dal comma 1 e il termine di 30 giorni successivi alla formale diffida da adottare lo Statuto, il Comitato regionale di controllo ai sensi dell' art. 23 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 , nomina un commissario ad acta, scelto fra i dipendenti della Regione al quale spetta la formulazione della proposta di Statuto e la convocazione del Consiglio della Comunità montana per la sua adozione.
6. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Art. 7 - Organizzazione degli uffici e del personale.

1. Gli uffici della Comunità montana in conformità alle disposizioni dello Statuto, sono organizzati in base alla pianta organizza approvata dal Consiglio della Comunità .
2. Lo Statuto:
a) prevede un Segretario che coordina le funzioni amministrative delle Comunità ;
b) indica specifiche professionalità in particolare per la direzione e assistenza tecnica dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e all' informatizzazione. Le Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni loro spettanti possono:
a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia, Regione nonché dallo Stato;
b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel proprio territorio.
3. Lo Statuto può prevedere che la copertura di posti per i quali si rendano necessarie specifiche professionalità possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell' art. 51 della legge n. 142/ 1990.
4. Le Comunità montane, nell' espletamento delle funzioni loro spettanti, possono:
a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia, Regione;
b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel territorio.

TITOLO III
Esercizio delle funzioni amministrative


Art. 8 - Funzioni di competenza.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonchè agli interventi stabiliti dalle normative Comunitarie, spetta alla Comunità montana:
a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;
b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con la programmazione regionale e provinciale;
c) adottare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;
d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;
g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.
2. E'altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.
3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
5. I Comuni di cui all’articolo 2 della presente legge classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.
Art. 9 - Attribuzione di deleghe.

1. Con leggi regionali di settore saranno individuate le funzioni amministrative da delegare alle Comunità montane, con particolare riferimento ai settori primario, economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le competenze di altri Enti ai sensi della legge n. 142/1990.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, istituita con l' art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , presenta al Consiglio regionale progetti di legge di attuazione di quanto previsto al comma 1, entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Convenzioni.

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi per la realizzazione di specifici programmi, le Comunità montane possono stipulare tra loro, con Comuni associati, con le Province e con altri soggetti pubblici apposite convenzioni, secondo i modi e le forme stabiliti nei rispettivi Statuti e compatibilmente con le previsioni in materia dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
2. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della popolazione complessiva, possono stipulare apposite convenzioni con le Comunità montane relativamente al proprio territorio montano per usufruire dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990.
Art. 11 - Esercizio associato di funzioni.

1. Le Comunità montane possono prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'articolo 10.
Art. 12 - Riordino organismi associativi.

1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane, sulla base dell' esercizio associato di funzioni di competenza dei Comuni e delle funzioni delegate dalla Regione, comunicano alla Giunta regionale l' elenco dei Consorzi e degli altri organismi associativi, ai fini della loro soppressione, dando priorità allo scioglimento dei Consorzi forestali.
2 I finanziamenti e le provvidenze in qualsiasi modo erogate dalla Regione a Consorzi e ad altri organismi associativi, da sopprimere sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 1, sono di competenza delle Comunità stesse, dalla data di scioglimento degli organismi interessati.
3. Le leggi regionali devono prevedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità montana.

TITOLO IV
Attività programmatorie e risorse finanziarie


Art. 13 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

1. Il Consiglio della Comunità montana programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico mediante un piano pluriennale, da elaborarsi in armonia con gli strumenti della programmazione provinciale e regionale.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico riguarda l’intero territorio dei Comuni ancorché classificati parzialmente montani.
3. Alla formazione del piano concorrono , secondo le modalità indicate nello Statuto, gli altri Enti locali, nonchè gli organismi, le associazioni, le categorie e i cittadini interessati.
4. Il piano pluriennale di sviluppo deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire;
b) l’individuazione, per ogni settore, dei tipi di interventi e del presumibile costo degli investimenti.
5. Il piano pluriennale viene Il piano pluriennale viene realizzato con programmi annuali operativi, contenenti le opere e gli interventi da eseguirsi, gli oneri di spesa, nonchè la relativa copertura.
6. Il Piano pluriennale di sviluppo e i piani annuali debbono trovare riscontro operativo nei corrispondenti bilanci delle Comunità montane.
Art. 14 - Procedure di pianificazione.

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato, entro tre mesi dall’approvazione dello dello Statuto, dal Consiglio della Comunità montana ed è pubblicato in ciascun Comune del territorio. Entro 30 giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni.
2. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni, trasmette il piano con le proprie eventuali controdeduzioni alla Provincia che, lo approva o lo restituisce entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorsi tale termine il piano di intende approvato.
3. Il programma annuale approvato in conformità al Piano pluriennale, dal Consiglio della Comunità montana, è trasmesso entro il 30 marzo di ciascun anno alla Provincia.
4. Il Piano pluriennale e il programma annuale approvati e divenuti esecutivi, sono trasmessi alla Giunta regionale, e, suo tramite, alla Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane di cui all' art. 5 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 .Il piano pluriennale approvato è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.
Art. 15 - Riparto dei finanziamenti.

1. La Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno ripartisce i finanziamenti sulla base dei programmi annuali delle Comunità montane ai sensi dell' art. 29, comma 6 della legge n. 142/ 1990, nel rispetto degli eventuali criteri stabiliti da leggi speciali o da disposizioni comunitarie.
2. Qualora i finanziamenti non abbiano vincoli stabiliti da leggi dello Stato o da disposizioni comunitarie, l' erogazione risponde ai seguenti criteri di ripartizione tra le Comunità montane:
a) 20% in proporzione alla superficie del territorio classificato montano;
b) 20% in proporzione alla popolazione residente nel territorio classificato montano;
c) 20% in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
d) 20% in rapporto alle condizioni economico - sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell' ultimo censimento e dalla disoccupazione giovanile;
e) 20% in base all' altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità .
3. I criteri di ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono applicati con riferimento ai dati ufficiali per Comune relativi al penultimo anno antecedente a quello del riparto, desunti dai dati ufficiali dell' ISTAT; i dati relativi alla lettera d) sono desunti dalla Camera di commercio, industria e artigianato presente nella provincia di riferimento.
4. Le ripartizioni di cui al comma 1 sono effettuate esclusivamente tra le Comunità montane che hanno adottato i programmi annuali nei termini previsti dall' art. 13.
Art. 16 - Contributo regionale per il funzionamento.

1. La Regione concede alle Comunità montane, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il funzionamento degli uffici, ripartito in base ai seguenti criteri:
a) 25% in parti uguali;
b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità;
c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati dall'ultimo censimento Istat;
d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.
2. L'erogazione del contributo è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri di ripartizione di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello della pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio.
Art. 17 - Fondo per gli investimenti in montagna.

1. La legge regionale finanziaria definisce le autorizzazioni di spesa da impegnare nel territorio delle Comunità montane per la realizzazione di interventi nei territori classificati montani nonchè in quelli classificati collinari e che presentano un alto grado di dissesto idrogeologico e ambientale o di disagio socio economico. La Giunta regionale approva, entro il 30 maggio di ogni anno, un piano di interventi formato sulla base dei piani pluriennali di cui al comma 3 dell' art. 29 della legge n. 142/ 1990 e dell' art. 13 della presente legge.
2. A tale scopo viene istituita nel bilancio pluriennale della Regione un' apposita sezione di spesa intitolata ad un fondo per la montagna e connessa alla parte del Piano regionale di sviluppo dedicata alle zone montane
3. Per gli interventi previsti dal comma 1 provvedono le Comunità montane avvalendosi, se del caso, delle strutture tecniche o degli enti strumentali della Regione.
Art. 18 - Individuazione fasce altimetriche.

1. La legge regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 142/1990, secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio, nell'ambito di ogni singola Comunità montana, al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e delle Comunità.
2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi del supporto tecnico e scientifico di altri enti pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale con particolare riferimento alla fragilità ecologica della zona di competenza ed ai connessi rischi ambientali.
Art. 19 - Controlli.

1. Il Consiglio della Comunità montana elegge a maggioranza dei consiglieri assegnati, i revisori dei conti, ai fini del controllo interno dell' attività dell' Ente.
2. Il revisore o il collegio dei revisori, secondo procedure determinate dallo Statuto e dai regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del conto consuntivo. In tale relazione il revisore o il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il revisore dei conti o il collegio dei revisori, che devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o dei dottori commercialisti, o tra esperti in materia giuridico - amministrativa segnalati dalla Giunta regionale, dura in carica 5 anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore o il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente.
4. Il controllo degli Statuti e sugli atti delle Comunità montane è esercitato dalla Sezione del Comitato regionale competente per territorio ai sensi della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 .
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applica la normativa di cui alla legge n. 142/ 1990.

TITOLO V
Disposizioni finali


Art. 20 - Integrazione degli organi.

1. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la delimitazione territoriale coincida con quella vigente, i Comuni la cui rappresentanza risulta modificata in base alle disposizioni di cui all' art. 4, provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a integrare il numero dei propri rappresentanti, mentre gli organi esecutivi delle Comunità continuano a esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.
2. A seguito dell' eventuale presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri e accompagnata dalla lista dei componenti il nuovo esecutivo, il Presidente del Consiglio modificato come prescritto al comma 1, nei successivi trenta giorni, è tenuto a fissare una riunione del Consiglio per la conferma o il rinnovo degli organi esecutivi.
3. Qualora la delimitazione territoriale sia diversa da quella vigente, fermo restando l' adeguamento di cui al comma 1, il Consiglio viene integrato con i rappresentanti dei Comuni non compresi nella precedente delimitazione, eletti con le procedure di cui all' art. 4.
4. Nel caso che la nuova delimitazione non comprenda Comuni precedentemente rappresentati, i membri eletti dai predetti Comuni decadono fin dall' entrata in vigore della presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 i Consigli delle Comunità montane procedono al rinnovo degli organi di cui al comma 6 dell' art. 4, entro trenta giorni dal perfezionamento delle modifiche intervenute in applicazione dei commi stessi.
6. Nelle Comunità montane n. 4 della Val Belluna e n. 19 del Bellunese, il Consiglio viene eletto, a norma dell' art. 4, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni i Consigli, così eletti procedono alla nomina degli organi di cui al comma 6 dell' art. 4.
Art. 21 - Funzioni sanitarie.

1. In attesa del riordino del Servizio sanitario regionale, nelle Unità locali socio sanitarie il cui ambito territoriale coincide con quello della Comunità montana, le funzioni del Comitato dei garanti, istituito dal comma 3 dell' art. 1 della legge 4 aprile 1991, n. 111, sono svolte dalla Giunta della Comunità montana.
Art. 22 - Regolazione dei rapporti patrimoniali.

1. Qualora si verifichino variazioni territoriali, a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indice una Conferenza tra le Comunità montane e i Comuni eventualmente interessati al fine di definire, sulla base delle norme del Codice Civile in materia di successioni tra persone giuridiche, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati.
2. Tenuto conto delle indicazioni della predetta conferenza, il Presidente della Giunta regionale definisce i rapporti esistenti con proprio decreto che avrà effetto dall'esercizio finanziario successivo alla data del decreto.
Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1992, ai sensi degli articoli 32 e 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 :
a) al capitolo 3105 denominato "Interventi per lo sviluppo della montagna" mediante utilizzo delle assegnazioni statali disposte da leggi speciali e delle assegnazioni comunitarie, per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 15;
b) al capitolo 3100 denominato "Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento", per quanto riguarda il contributo regionale di funzionamento ai sensi dell’articolo 16;
c) al capitolo di nuova istituzione 3110 denominato "Interventi nei territori classificati montani e collinari" per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 17.
Art. 24 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate:
a) la LR 27 marzo 1973, n. 11 ;
b) la LR 30 marzo 1975, n. 33 ;
c) la LR 17 aprile 1975, n. 35 .
2. Sono abrogati gli articoli. 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 e l'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 .
Art. 25 - Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


SOMMARIO