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Legge regionale 28 agosto 1992, n. 22 (BUR n. 92/1992)

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 'Disciplina delle procedure per le nomine e per le designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale'

Legge regionale 28 agosto 1992, n. 22 (BUR n. 92/1992) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 31 "DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LE NOMINE E PER LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE".



SOMMARIO
Legge regionale 28 agosto 1992, n. 22 (BUR n. 92/1992) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1988, n. 31 "DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LE NOMINE E PER LE DESIGNAZIONI A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE".



Art. 1 - Modifica dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 .

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 è aggiunto il seguente comma 3/bis:
"Qualora per le nomine e le designazioni di competenza consiliare non siano presentate proposte di candidatura il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui al comma 2.".
Art. 2 - Modifica dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 .

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 è così sostituito:
"3. Se entro il termine di cui al comma 2 la Commissione non effettua la verifica, l'argomento concernente le nomine o le designazioni è iscritto di diritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.".
2. All'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 è aggiunto il seguente comma:
"4. Il Consiglio procede comunque alla votazione non oltre la seconda seduta consiliare successiva a quella di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.".
Art. 3 - Modifica dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 .

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31 , è aggiunto il seguente comma:
"2. Decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, senza che si sia provveduto all'espletamento degli adempimenti previsti, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, espleta tutte le procedure e convoca il Consiglio regionale ponendo all'ordine del giorno la deliberazione delle nomine e delle designazioni.".


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