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Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 (BUR n. 128/1992)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 (BUR n. 128/1992)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992

Art. 1 (Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 ).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 (Interventi nel settore primario)

Omissis ( 2)

Art. 3 (Modifica dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche)).

1. Il comma 1 dell' art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 3)

Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Tabella non riportata
( 2) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 3) Testo riportato nella legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 (BUR n. 128/1992)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1992



Art. 1 (Modifica della tabella A della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 ).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 << Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione >>, relativa gli importi da
iscrivere in bilancio per il finanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 (Interventi nel settore primario)

1. La Giunta regionale nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 5, lettera d), punto 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 "Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agro-alimentare", può concorrere a favore delle Cooperative agricole, comprese quelle di servizio, nel pagamento degli interessi sui mutui di consolidamento di passività onerose, anche mediante l'erogazione del concorso regionale in forma attualizzata in unica soluzione agli Istituti di Credito mutuanti al momento della definizione del contratto di consolidamento.
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attivati per il conseguimento degli obiettivi del Piano straordinario di interventi di cui all' articolo 8, comma 8 della medesima legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 .
3. I limiti di spesa fissati dall' articolo 8, comma 5, lettera d) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 , inerenti i contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società, cooperative e loro consorzi, sono elevati a lire 10,5 miliardi.
Art. 3 (Modifica dell'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (Opere acquedottistiche)).

1. Il comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 è sostituito dal seguente comma:
“1. Al fine di realizzare le opere necessarie per rendere funzionanti e corrispondenti agli obiettivi della variante piano regolatore generale degli acquedotti per il Veneto gli impianti di acquedotto, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l' esercizio finanziario 1992 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993- 1994 da utilizzarsi per lavori di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento degli impianti di potabilizzazione e per lavori volti ad assicurare l' approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 236 (cap. 50036).”
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATI OMESSI


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