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Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 27 (BUR n. 128/1992)

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992

Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 27 (BUR n. 128/1992) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 dicembre 1992, n. 27 (BUR n. 128/1992) (Novellazione)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992



Art. 1

1. A norma dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio 1992 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1991.
Art. 2

1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 575.379.000.000 applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1992, è accertato in lire 1.054.652.006.146.
2. La differenza di lire 479.273.006.146 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1992 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a complessive lire 223.684.974.446 per il trasferimento all'esercizio finanziario 1992 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno, a norma di legge, nell'esercizio 1991, di cui lire 11.668.000.000 sono da considerarsi iscritte a tale titolo con la legge di approvazione del bilancio 1992 al cap. 31073 di spesa, la cui correlativa entrata al cap. 2599 è stata accertata e riscossa alla fine dell'esercizio 191;
b) quanto a lire 239.588.031700 per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti i perenzione amministrativa, di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'art. 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (cap. 84100);
c) quanto a lire 16.000.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1991 che, ai sensi dell'art. 19, comma cinque, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro i copertura nei fondi, globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1991.
Art. 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:

Competenza Cassa
Variazioni in aumento 1.228.201.100.291 1.958.337.917.935
Variazioni in diminuzione 242.148.000.000 393.051.547.339
Variazione netta 986.053.100.291 1.565.286.370.596
Art. 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 , sono apportate le seguenti variazioni come da allega tabella C:

Competenza Cassa
Variazioni in aumento 1.170.517.725.701 1.793.882.203.704
Variazioni in diminuzione 200.464.625.410 228.595.833.108
Variazione netta 970.053.100.291 1.565.286.370.596
2. Resta determinata in lire 16.000.000.000 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'Entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della Spesa, per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'art. 2 della presente legge.
Art. 5

1. Gli importi iscritti per l'anno 1992 nei fondi globali di cui all'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 , per effetto delle variazioni indicate nella tabella "D", sono così determinati:
- il fondo globale destinato alle spese correnti (Cap. 80210) in lire 5. 383.000.000;
- il fondo globale destinato alle spese in conto capitale (Cap. 80230) in lire 119.000.000.000.
Art. 6

1. L'ammontare complessivo dei mutui autorizzati per lire 200 miliardi dall'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1992, è ridotto a lire 187,5 miliardi.
2. Per effetto delle variazioni indicate dalla tabella "C", la tabella n. 5 annessa alla legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13 è sostituita dalla tabella "E" allegata alla presente legge.
Art. 7

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale di contabilità, sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione del bilancio di previsione 1992, die seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
- Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6 del 22 giugno 1992, concernente: "Prima variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 1992");
- Azienda Regionale delle Foreste - ARF (deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 115 del 31 agosto 1992 concernente: "Riadozione proposta di assestamento al bilancio di previsione 1992", n. 114 del 31 agosto 1992 "Ratifica provvedimento presidenziale n. 533 dell'11 agosto 1992 relativo a variazioni al bilancio di previsione 1992", n. 146 del 25 settembre 1992 "Ratifica provvedimento presidenziale n. 556 del 7 settembre 1992 relativo a variazioni al bilancio 1992" e n. 153 del 30 ottobre 1992 "Ratifica provvedimento presidenziale n. 612 del 28 ottobre 1992 relativo a variazioni al bilancio 1992");
- Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 65 del 7 luglio 1992, concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992");
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto - ESAV (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 del 2 ottobre 1992, concernente: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992");
- Ente per la gestione del diritto allo studio universitario (ESU) di Verona (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 del 29 giugno 1992, relativa a "Assestamento di bilancio per l'esercizio 2992").
2. E' altresì approvata la deliberazione del Commissario straordinario dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto - IRSEV n. 46 del 5 novembre 1992, relativa a "Revoca della deliberazione n. 57 del 23 dicembre 1991 e approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992".
Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si omettono gli allegati


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