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Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 (BUR n. 130/1992)

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi

Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 (BUR n. 130/1992) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI

Legge abrogata dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 (BUR n. 130/1992)

INTERVENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DELLA COOPERAZIONE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI.



TITOLO I - OBIETTIVI


Art. 1 - Finalità della legge

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, attua la promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia nonché dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:
a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
c) promuovere e rafforzare, mediante programmi, l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 2.
2. Per piccole e medie imprese, ai fini della presente legge, si intendono quelle aventi non più di 50 dipendenti e 5 miliardi di lire di capitale investito, al metto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino, per l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale con l'eccezione delle forme associative quali le unioni volontarie ed i gruppi d'acquisto.
Art. 2 - Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili

1. Per favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività economiche di cui all'art. 1, secondo quanto previsto dal Prs, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, dai documenti programmatici regionali di settore, la Giunta regionale è autorizzata a:
a) concorrere allo sviluppo di cooperative e di consorzi di garanzia e di credito a livello locale, provinciale e regionale, prevalentemente costituiti fra operatori economici di cui all'articolo 1, comma 2, alle quali possono partecipare le imprese operanti nel settore del turismo, mediante la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative e consorzi di garanzia, concessi alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1;
c) concedere contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, loro consorzi e società da loro costituite, aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di attività che offrono servizi alla residenza affinchè, in coerenza con le previsioni urbanistiche, contribuiscano all'attuazione dei programmi di risanamento, ristrutturazione, ammodernamento dei centri storici anche minori nonché il trasferimento di attività, da zone a distribuzione polverizzata a zone non sature;
d) concedere contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, loro consorzi e società da loro costituite che si insedino in centri commerciali, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del dm 17 giugno 1988, n. 248;
e) concedere contributi in conto capitale a favore degli operatori del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, purchè compresi nell'ambito delle piccole e medie imprese come definite dall'art. 1 della presente legge, nonché loro consorzi e società da loro costituite che abbiano per oggetto la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento dei mercati;
f) concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese di cui all'art. 1 per favorire e sviluppare gli interventi di assistenza tecnica attraverso gli adeguati servizi reali;
g) concedere contributi in conto capitale a strutture operative e imprenditoriali a livello regionale, provinciale e locale, ai fini della realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, dell'innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi di cui all'art. 1, singole o associate.
Art. 3 - Requisiti delle cooperative e dei consorzi di garanzia

1. Hanno titolo a richiedere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi di garanzia con sede nel territorio della Regione, composti da almeno 100 imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1 alle quali possono partecipare le imprese operanti nel settore del turismo che rispettino le seguenti condizioni:
a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore della cooperativa o del consorzio, di qualsiasi diritto o provvigione commisurato all'importo del prestito ottenuto con la garanzia della cooperativa o del consorzio stesso ad eccezione delle commissioni di garanzia addebitate dagli istituti di credito convenzionati;
c) in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio; le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che dispone la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
d) ove sia consentite la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi a fondo perduto.
2. Le cooperative di garanzia devono prevedere nello statuto l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale e un componente dell'eventuale collegio dei probiviri che fungeranno da presidenti dei rispettivi organi.
3. La stessa norma vale per i consorzi di garanzia il cui statuto preveda la costituzione del collegio sindacale; qualora la presenza di detto organo non sia prevista, spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento dei consorzi.
4. Hanno inoltre titolo a richiedere i benefici previsti dalla presente legge i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti fra consorzi e cooperative in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, ed eventualmente da imprese commerciali, dei servizi e da quelle operanti nel settore del turismo.

TITOLO II - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA


Art. 4 - Contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia

1. I contributi, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia adottando apposita deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno, in base ai seguenti criteri:
a) in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di 36 mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione delle domande;
b) in proporzione all'importo globale delle operazioni ordinarie e straordinarie di finanziamento, erogate tramite apertura di credito in conto corrente oda altra forma tecnica similare in uso presso l'istituto convenzionato, garantite dalle cooperative o dai consorzi ed in essere alla data di chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
c) in proporzione all'incremento del numero delle imprese socie della cooperativa o aderenti al consorzio, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda rispetto al numero delle imprese socie dell'esercizio precedente;
d) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistente alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché da tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzi di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le percentuali di ripartizione del contributo, in relazione ai criteri di cui al comma 1.
Art. 5 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno la domanda per la concessione dei contributi.
2. La domanda è corredata, a pena di decadenza dai seguenti documenti:
a) copia autentica dello statuto in vigore;
b) copia conforme del bilancio della cooperativa o della situazione patrimoniale del consorzio relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportanti gli estremi ell'avvenuto deposito alla cancelleria del tribunale competente per territorio;
c) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa o dal consorzio nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi anche fidejussori di garanzia di cui alla lettera d) dell'articolo 4;
d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;
e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;
f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra il consorzio e la cooperativa di credito e gli istituti bancari convenzionati.
3. Ove lo statuto vigente sia stato depositato e non abbia subito variazioni, può essere sostituito dalla dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio di credito.
4. La medesima dichiarazione è presentata per le convenzioni stipulate con gli istituti bancari, che non abbiano subito variazioni; al contrario deve essere presentata copia conforme di quelle eventualmente variate.
5. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa di credito.

TITOLO III - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LE IMPRESE ASSISTITE


Art. 6 - Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito.
1. I contributi in conto interessi di cui alla lettera b) dell'art. 2, sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative ed ai consorzi di garanzia, con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui all'art. 4.
2. La ripartizione derivante dai criteri fissati dall'art. 4 può essere dalla Giunta regionale modificata, per un importo non superiore al 10% della somma complessiva indicata nella deliberazione, al fine di incrementare i contributi assegnati alle cooperative ed ai consorzi relativamente alle imprese che operino in tutto o in parte in aree classificate montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o dichiarate depresse ai sensi del dpr 9 novembre 1976, n. 902, o che siano oggetto di interventi regionali aventi carattere generale.
3. La Giunta regionale concede i contributi di cui al presente articolo adottando apposita deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno.
4. Nella deliberazione, la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e trasmettono gli elenchi di cui all'art. 9.
5. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a 240 giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia.
6. La redistribuzione dei fondi di cui al comma 5, è effettuata nel rispetto dei criteri definiti al comma 2 dell'art. 8.
Art. 7 - Conferimento dei contributi

1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia, con provvedimento del proprio organo deliberante, conferiscono i contributi regionali esclusivamente a favore delle imprese di cui all'art. 2 che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della coopewrativa o del consorzio, realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:
a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle relative aree;
b) l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 20% del totale degli investimenti.
3. Nella spesa complessiva da ammettere a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.
4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede nel Veneto, per strutture ubicate in territorio regionale.
Art. 8 - Misura dei benefici

1. Il contributo non può essere superiore a 5 punti percentuali, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purchè i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi.
2. La misura del contributo massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale che può differenziarlo in relazione ai seguenti criteri:
a) localizzazione, nel rispetto delle previsioni urbanistiche definite dalla regione, dalla provincia e dal comune territorialmente competenti;
b) tipologia dell'iniziativa;
c) programma di intervento, in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.
3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quella fissata ai sensi del comma 1.
4. Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di garanzia sia sufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del 2,5%, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dell'ordine di priorità rappresentato dalla presentazione cronologica delle domande.
Art. 9 - Erogazione del contributo

1. Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia selezionano, tra le piccole e medie imprese socie o aderenti che abbiano richiesto od ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi, quelle che rispondono ai criteri fissati dalla Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 8 formandone graduatorie secondo quanto previsto dal medesimo articolo.
2. Le graduatorie devono indicare i termini perentori di realizzazione delle opere, non superiori ai 18 mesi successivi alla data di presentazione degli elenchi stessi, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 31/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
3. Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine perentorio di cui all'art. 6, comma 4; la stessa ne prende atto integralmente, qualora le iniziative siano effettuate nel rispetto dell'art. 8, ovvero ordina la cancellazione per quelle difformi.
4. La Giunta regionale, approvate con o senza modifiche le graduatorie, liquida alle cooperative e ai consorzi di garanzia il 50% dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre l'erogazione a favore dei benficiari risultanti dalle graduatorie predette; il restante 50% viene erogato, previa presentazione della documentazione di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico amministrativi di competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia, richiedendone quietanza liberatoria agli oepratori nei termini concordati con la Giunta regionale e gli istituti di credito convenzionati.
5. Per i fini di cui al comma 4, le cooperative e i consorzi di garanzia, con periodicità trimestrale, trasmettono alla Giunta regionale le graduatorie dei beneficiari che hanno ultimato la realizzazione dell'intervento corredate dalla documentazione richiesta.
6. La Giunta regionale, nel caso di oggettive difficoltà, può concedere la proroga prevista dall'articolo 31/bis della legge regionale n. 72/1977 .
7. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza, da altri consorzi o cooperative. La redistribuzione dei fondi di cui al presente comma è effettuata nel rispetto dei criteri definiti al comma 2 dell'art. 8.
8. L'erogazione del contributo è effettuata secondo le modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione, i consorzi e le cooperative di garanzia e gli istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale. Le convenzioni di cui al presente comma debbono prevedere le modalità di ripetizione del contributo oggetto di revoca.
Art. 10 - Presentazione delle domande

1. Le domande, relative ai contributi di cui al presente titolo, presentate dalle cooperative e consorzi di garanzia, entro i termini e con le modalità indicate dall'art. 5, devono essere corredate, a pena di decadenza, dalla documentazione di cui all'art. 5.

TITOLO IV - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE


Art. 11 - Misura dei benefici e concessione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 2, lettere c), d), e), sono concessi dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, per un ammontare che, per ogni singola iniziativa, non può essere superiore:
a) a lire 50 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera c), con le seguenti priorità:
1) rivitalizzazione e ammodernamento delle strutture distributive dei centri storici;
2) ristrutturazione dei negozi ubicati in zone pedonali o a circolazione limitata;
3) miglioramento dell'arredo urbano;
4) trasferimento di attività da zone a distribuzione polverizzata a zone non sature;
b) a lire 150 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera d);
c) a lire 100 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera e).
Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande relative ai contributi di cui al presente titolo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno.
2. La Giunta regionale determina le modalità, precisando la documentazione da allegare, per la presentazione delle domande di cui al comma 1, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V - ASSISTENZA TECNICA


Art. 13 - Programmi

1. I programmi di cui all'art. 1, lettera c), possono essere realizzati dalle camere di commercio, dalle strutture operative e imprenditoriali a livello regionale, provinciale e locale nnonchédai consorzi tra imprese.
2. I programmi possono riguardare assistenza tecnica a carattere continuativo, o finalizzata a interventi specifici, con particolare riferimento a:
a) interventi riguardanti aree commerciali con caratteristiche omogenee: centri storici, centri commerciali e aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;
b) interventi a favore delle singole imprese per ammodernamenti, innovazioni, costituzione di forme associative;
c) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, revisioni della gestione aziendale, analisi di produttività riguardanti l'attività aziendale;
d) progetti vincolati per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione del personale.
Art. 14 - Concessione di contributi

1. I contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2 sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei programmi formulati dai soggetti di cui all'art. 13 i quali presentano domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, allegando una relaizone descrittiva dell'intervento a un preventivo di spesa.
2. La Giunta regionale assegna i contributi sulla base dei seguenti criteri:
a) realizzazione di iniziative a carattere continuativo per l'assistenza tecnica alle imprese;
b) servizi di revisione della gestione aziendale e analisi di produttività che prevedano la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 della lettera d) dell'art. 13;
c) servizi di consulenza e assistenza per i programmi di cui all'art. 13 lett. a);
d) formazione di sistemi informatici di gestione generalizzati;
e) studi e ricerche di mercato.
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano di riparto delle somme disponibili.
4. Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.
5. La Giunta regionale, previa verifica della corripsondenza del progetto operativo con la relazione descrittiva, con i criteri e le priorità di cui al comma 2, autorizza l'erogazione del 50% del contributo assegnato.
6. L'erogazione del restante 50% è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:
a) relazione analitica di spesa e caratteri dell'intervento realizzato;
b) idonea documentazione attestante che il contributo è stato utilizzato esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese di cui alla presente legge.
7. In caso di rinuncia, incompleta realizzazione o risultato negativo delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le somme disponibili a ulteriori programmi di intervento compresi nella graduatoria di cui al comma 3.
8. I contributi ai soggetti di cui all'art. 2, lettera g), sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei programmi annuali di attività che realizzino assistenza tecnica, progettazione, innovazione tecnologica ed organizzativa e qualificazione professionale delle imprese commerciali e di servizi singole ed associate. La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno allegando una relazione descrittiva di detta attività.
9. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente sulla base delle seguenti priorità:
a) assistenza tecnica;
b) innovazione tecnologica e organizzativa;
c) qualificazione professionale;
d) progettazione.
Art. 15 - Misura dei benefici

1. Il contributo non può essere superiore al:
a) 75% della spesa una tantum con un massimo di 40 milioni per l'attivazione dell'iniziativa di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 14;
b) 50% delle spese preventivate per interventi specifici;
c) 30% per interventi con carattere di continuità.
2. Qualora in sede di consuntivo risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
3. Le somme eventualmente oggetto di revoca vengono redistribuite ai sensi dell'art. 31/bis della legge regionale n. 72/1977 .

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 16 - Validità temporale delle domande

1. Le domande non accolte non possono essere ritenute valide per piani di riparto degli anni successivi, mentre per esse si applica il terzo comma dell'art. 31/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 17 - Divieto di cumulabilità dei contributi

1. Ferma restando la possibilità di cumulo nell'ipotesi prevista dal comma 9 dell'art. 9 del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, come sostituito in sede di conversione dall'art. 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo dalla normativa comunitaria, da leggi statali o regionali.
Art. 18 - Programmazione degli interventi e informazione per il Consiglio

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, determina l'ammontare della somma a disposizione per ciascuna delle aree di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.
2. A partire dal 1994, con scadenza biennale ed entro il 31 maggio, la Giunta regionale presenta alla competente commissione del consiglio una relazione sull'efficacia delle politiche intraprese.
Art. 19 - Norma abrogatoria
Art. 20 - Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione conservano efficacia le domande presentate sotto il regime delle leggi regionali 14 settembre 1979, n. 77, 15 gennaio 1985, n. 2, purchè compatibili con la presente legge.
Art. 21 - Norma transitoria

1. All'onere di lire 5,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) quanto a lire 4,5 miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19 - quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , della partita n. 7 iscritta al capitolo 80230 "Fondo globale per le spese di investimento dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992;
b) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione della medesima partita n. 7 del "Fondo globale per le spese di investimento" del bilancio 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. n. 32012 denominato "Interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi e contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia" con lo stanziamento di lire 3.000 milioni;
- cap. 32014 denominato "Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al commercio e dei servizi", con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.
3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 lo stanziamento dei capitoli istituiti ai sensi del precedente comma verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 32 bis della vigente legge regionale di contabilità.


SOMMARIO