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Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992)

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".



Art. 1 - Modifica all'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , non si applica ai dirigenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, nominati fra estranei all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, i quali possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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