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Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992)
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione'
Sommario
“Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".
Sommario
“Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".
Art. 1 - Modifica all'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , non si applica ai dirigenti di cui al comma 2 dello stesso articolo, nominati fra estranei all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, i quali possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 (BUR n. 6/1992) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, n. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE".