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Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 4 (BUR n. 8/1992)

Acquisto immobile da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 4 (BUR n. 8/1992) (Abrogata)

ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE UNIFICATA DEGLI UFFICI REGIONALI DI PADOVA.

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 4 (BUR n. 8/1992)

ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE UNIFICATA DEGLI UFFICI REGIONALI DI PADOVA.



Art. 1 - Acquisto sede uffici regionali.

1. Nel quadro degli interventi volti all'unificazione delle sedi degli uffici regionali ubicati in ciascuna provincia del Veneto, con l'obiettivo di conferire efficienza ed economicità all'attività delle strutture amministrative, la Giunta regionale è autorizzata, previa opportuna ricerca sul mercato anche mediante pubblicazione sui giornali locali, ad acquistare una unità immobiliare con destinazione d'uso adeguata con relative pertinenze, completa di adeguate attrezzature tecnologiche, distribuita su una superficie sufficiente a garantire la razionale collocazione e gestione delle strutture, da destinare alla sede unificata degli uffici regionali siti in Padova, ubicata in zona fornita di idonee opere di urbanizzazione e dei necessari servizi per l'accesso e la mobilità.
2. L'acquisto dovrà avvenire al prezzo massimo di lire 20 miliardi, oltre I.V.A. nella misura di legge, nel rispetto dell'art. 25 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 - Procedure.

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui al precedente articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere impegni pluriennali di spesa per il biennio 1992-1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, terzo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata con legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 20 miliardi nel biennio 1992-1993 si provvede:
a) quanto a lire 3 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , del fondo globale iscritto al capitolo 80230, partita n. 5 "Realizzazione sede unificata uffici regionali a Padova e Teolo" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991;
b) quanto a lire 10 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 7 miliardi per l'anno 1993 mediante prelevamento dalla medesima partita n. 5 "Realizzazione sede unificata uffici regionali a Padova e Teolo" del fondo globale iscritto al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 è istituito il capitolo 5114 denominato "Spese per l'acquisto di immobili da destinare a sede unificata degli uffici regionali di Padova" con lo stanziamento di lire 13 miliardi per l'anno 1992 e di lire 7 miliardi per l'anno 1993.


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